In questo articolo vediamo in quali casi il servizio prestato nelle scuole di montagna viene raddoppiato.
GRADUATORIE PROVINCIALI E GRADUATORIE D’ISTITUTO
Anche la tabella titoli delle Graduatorie Provinciali per le supplenze (GPS), nelle note al servizio, prevede che:
Il servizio prestato dall’a.s. 2003/04 all’a.s. 2006/07 nelle scuole pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia”.
Pertanto, il raddoppio del punteggio non opera al di fuori di fuori di tale ipotesi e opera limitatamente al periodo indicato (dal 2003/04 al 2006/07). Ciò perché la legge finanziaria 2007 ha abolito tutte le tipologie di supervalutazione dei servizi di insegnamento a decorrere dall’anno scolastico 2007/2008.
La Corte Costituzionale con la sentenza n. 11 del 26 gennaio 2007, ha dichiarato illegittima la parte della legge 143/2004 che, con riferimento alle graduatorie permanenti e ai comuni di montagna, non limitava l’attribuzione del doppio punteggio alle scuole pluriclasse. Quindi il raddoppio del punteggio spetta solo per le scuole di montagna pluriclasse e sempreché sia stato prestato tra gli anni scolastici 2003/04 e 2006/07.
Inoltre, il riferimento alla Legge 90/1957 fa si che la norma operi esclusivamente con riferimento alle scuole primarie.
GRADUATORIE AD ESAURIMENTO (GAE)
La tabella titoli delle graduatorie ad esaurimento prevede che:
Il servizio prestato dall’a.s. 2003/04 all’a.s. 2006/07 nelle scuole primarie pluriclassi dei Comuni di montagna, di cui alla legge 1° marzo 1957, n. 90, nonché nelle scuole delle isole minori e degli istituti penitenziari è valutato in misura doppia”.
Quindi per il servizio prestato in scuole primarie pluriclassi nei comuni di montagna, esclusivamente tra gli anni compresi fra il 2003/2004 e il 2006/2007, viene valutato in misura doppia nelle graduatorie ad esaurimento.
LA VALUTAZIONE NELLA MOBILITÀ DEI DOCENTI DI RUOLO
Il CCNL mobilità per personale docente, educativo e ATA relativo al triennio 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 prevede che:
Relativamente ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento-nelle scuola di montagna ai sensi della legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio è raddoppiato. Per l’attribuzione del punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede”.
Quindi, esclusivamente per i docenti della scuola primaria, qualora il servizio sia stato svolto nelle scuole di montagna di cui alla legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio viene raddoppiato. Quindi spettano 12 punti piuttosto che 6.
Come precisa la nota, il punteggio spetta a prescindere dalla residenza del docente quindi anche qualora il docente abbia residenza in sede diversa dal comune di montagna.
Come previsto dalla Legge 1/3/1957 il raddoppio del punteggio spetta esclusivamente a condizione che sia stato svolto in scuole di montagna pluriclasse, cioè scuole in cui più classi, con alunni di età differente, sono riunite insieme e affidate solitamente a un unico insegnante o al massimo a due insegnanti. Di conseguenza, il punteggio in questione non spetta nel caso in cui non sia stato prestato in pluriclassi.
CCNL mobilità 2019\2022
Decreto di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento 235/2017
A 1 Titoli valutabili infanzia e primaria I fascia
A 2 Titoli valutabili infanzia e primaria II fascia
A 3 titoli secondaria di I e II grado I fascia
A 4 titoli secondaria di I e II grado II fascia
A 5 titoli ITP secondaria di I e II grado I fascia
A 6 titoli ITP secondaria di I e II grado II fascia
A 7 titoli I fascia SOS
A 8 titoli II fascia SOS
A 9 Titoli valutabili personale educativo I fascia
A 10 Titoli valutabili personale educativo II fascia