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La valutazione del servizio militare e del servizio civile nelle graduatorie del personale ATA

Il Decreto Ministeriale 50 del 3 Marzo 2021 che disciplina l’aggiornamento delle graduatorie ATA di terza fascia per il triennio 2021\2023 regolamenta anche la valutazione del servizio militare, del servizio civile sostitutivo e del servizio civile volontario.

SERVIZIO MILITARE PRESTATO IN COSTANZA DI NOMINA
Nell’allegato A –  “Avvertenze” si legge che:

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica”.

Ciò significa che se il docente ha svolto il servizio militare quando era in corso un rapporto di lavoro in qualità di personale ATA, allora tale servizio viene valutato come se si trattasse di vero e proprio servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Pertanto il servizio sarà in questo caso valutato punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (fino a un massimo di punti 6 per ciascun anno scolastico).

SERVIZIO MILITARE NON PRESTATO IN COSTANZA DI NOMINA
Invece,

Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali”.

Quindi nel caso in cui il servizio militare (o il sostitutivo servizio civile assimilato per legge) è stato svolto quando non si aveva in corso un rapporto di lavoro in qualità di personale ATA, il servizio viene valutato come se si trattasse di servizio svolto nelle amministrazioni statali. In tal caso, le tabelle titoli prevedono l’attribuzione di punti 0,60 per ogni anno di servizio e di punti 0,05 punti per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 gg (fino a un massimo di punti 0,60 per ciascun anno scolastico).

Questo perché in generale, nelle graduatorie per il personale ATA è valutabile il servizio prestato alle dipendenze di amministrazioni statali, negli Enti locali e nei patronati scolastici.

SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO
Il servizio civile volontario venne istituito con la legge 6 marzo 2001 n. 64, qualificandolo non più come alternativo e sostitutivo del servizio di leva obbligatorio ma, appunto, come volontario e inizialmente avviato in via sperimentale. La legge 23 agosto 2004, n. 226 che determinò la sospensione alle chiamate al servizio militare di leva in Italia, a partire dal 1º gennaio 2005, pose fine di fatto anche al servizio civile obbligatorio, trasformando quindi il servizio civile nazionale come esperienza autonoma e slegata dagli obblighi militari, venendo quindi ad essere accessibile anche alle donne nonché ai cittadini di sesso maschile che non avessero già prestato il servizio militare.

Secondo l’allegato A –  “Avvertenze”:

È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali che il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’ obbligo di leva”.

Quindi il servizio civile volontario svolto dopo l’abolizione dell’obbligo di leva è valutabile come “servizio svolto alle dipendenze delle amministrazioni statali“, in coerenza con quanto disposto dall’art. 13, comma 2, del decreto legislativo 77/2002. 

Va rilevato come lo stesso MIUR con la nota n. 1603/2011 (relativa al personale ATA) aveva erroneamente sostenuto che il servizio civile prestato successivamente all’eliminazione dell’obbligo del servizio di leva non poteva essere considerato come servizio prestato presso una pubblica amministrazione. Tale interpretazione, contrastante con quanto stabilito dal D.lgs 77/2002 che equipara il servizio civile volontario al servizio militare volontario, è stata ribaltata dalla nota 8151 del 13 marzo 2015, secondo cui il servizio civile volontario è valutabile come “servizio prestato alle dipendenze delle amministrazioni statali”.

nota 8151 del 13 marzo 2015
Decreto 50 del 3 marzo 2021

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