HomeSupplenzeL'abbandono di una supplenza per giustificato motivo

L’abbandono di una supplenza per giustificato motivo

L’ABBANDONO DEL SERVIZIO DA GRADUATORIE D’ISTITUTO
L’art. 8 comma 1 del DM 13 giugno 2007, lettera b dispone che:

l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento”.

La sanzione riguarda tutte le scuole in cui si è inclusi nelle graduatorie d’istituto e tutte le classi di concorso\posto di insegnamento. La sanzione in questione si applica esclusivamente alle convocazioni da graduatorie d’istituto. Pertanto, rimane però ferma la possibilità di essere convocati dalle GAE. La sanzione si applica solo per l’anno scolastico in corso (art. 8, comma 1, DM 13 Giugno 2007).

Non si considera abbandono del servizio lasciare una supplenza per altra supplenza nei casi consentiti dalla normativa.
La sanzione si applica solo per l’anno scolastico in corso e si applica per tutte le classi di concorso e tipologie di posto e sia per le convocazioni da GAE che per quelle da graduatorie d’istituto.

L’ABBANDONO DEL SERVIZIO DA GAE
L’art. 8 comma 1 del DM 13 giugno 2007 prevede che:

l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento”.

Dunque il docente che lascia una supplenza perderà la possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie a esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.

La sanzione si applica solo per l’anno scolastico in corso e si applica per tutte le classi di concorso e tipologie di posto e sia per le convocazioni da GAE che per quelle da graduatorie d’istituto.

L’ABBANDONO PER GIUSTIFICATO MOTIVO
Le sanzioni suddette non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola. Pertanto, in presenza di giustificati e documentabili motivi la sanzione non deve essere applicata, a maggior ragione se il docente fornisce un congruo preavviso.

A titolo esemplificativo, un giustificato motivo potrà essere rappresentato dal verificarsi di una calamità naturale (es: famiglia colpita da alluvioni o terremoti) o dalla malattia grave di un parente.

DM 13 giugno 2007

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