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Inserimento GPS docenti che non hanno aggiornato nel 2020: servono i 24 CFU in quanto nuovo inserimento

Nei prossimi mesi avrà luogo il previsto aggiornamento delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Il decreto sostegni ter, appena approvato alla camera, proroga la validità dell’O.M. 60/2020, anche per il prossimo biennio.

L’O.M. dispone che, per l’inserimento nella II fascia delle graduatorie sia necessario il possesso:

  • del titolo di studio richiesto per l’accesso alla classe di concorso, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
    • possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17 (c.d. 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche);
    • abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
    • precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

Dunque, possono iscriversi nelle graduatorie coloro che siano in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla classe di concorso (ai sensi delle tabelle allegate al DPR 19/2016 così come modificate dal DM 259/2017) e dei 24 CFU per l’insegnamento. Questi ultimi non sono richiesti nel caso in cui l’aspirante sia in possesso di “abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado”.

Diversamente dal concorso ordinario, anche gli Insegnanti Tecnico Pratici devono possedere i 24 CFU per iscriversi in tali graduatorie.

In occasione dell’inserimento nelle GPS avvenuto nel 2020 erano esonerati dal possesso dei 24 CFU anche coloro che potevano vantare un precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie d’istituto, cioè coloro che risultavano già inseriti nella terza fascia delle graduatorie d’istituto.

DOCENTI INSERITI NEL 2017 MA CHE NON HANNO AGGIORNATO NEL 2020
I docenti inseriti in occasione dell’aggiornamento 2017\2020 e che, in occasione dell’aggiornamento 2020\2022 non hanno prodotto domanda, potranno presentare nuovamente domanda ma dovranno possedere i 24 CFU. Infatti, la loro domanda si configura adesso come un “nuovo inserimento” per il quale la normativa vigente richiede il possesso dei 24 CFU.

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