La riforma del sistema di reclutamento della scuola secondaria introdotta con la Legge finanziaria 2019 ha previsto importanti novità in merito al vincolo di permanenza nella scuola di titolarità.
SCELTA DELLA SCUOLA
ART. 12 COMMA 5 D.LGS 59/2017
I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l’istituzione scolastica nella regione in cui hanno concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili, cui essere assegnati per svolgere il percorso di formazione iniziale e prova”.
I docenti dunque sceglieranno l’istituzione scolastica in cui essere assegnati per svolgere il percorso annuale di formazione iniziale e prova, in ordine di graduatoria e sulla base dei posti vacanti e disponibili nella regione in cui hanno svolto il concorso. Diversamente dalla versione originaria del D.lgs 59/2017 i vincitori non sceglieranno quindi l’ambito territoriale ma direttamente l’istituzione scolastica di titolarità (coerentemente con l’intento di abolire definitivamente gli ambiti territoriali).
VINCOLO QUINQUENNALE
Viene però introdotto un vincolo di permanenza quinquennale su scuola con conseguente impossibilità di presentare domanda di mobilità.
ART. 13 COMMA 3 D.LGS 59/2017
Il docente è tenuto a rimanere nella predetta istituzione scolastica, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di sovrannumero o esubero o di applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso”.
Dunque il docente è tenuto a rimanere nella scuola in cui ha svolto il percorso di formazione iniziale e prova, nel medesimo tipo di posto e classe di concorso, per almeno altri quattro anni, salvo che in caso di soprannumero o esubero o in applicazione dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.
Quindi il docente vincitore di concorso e immesso in ruolo, dovrà rimanere nella scuola di titolarità per 5 anni complessivi senza poter presentare domanda di mobilità volontaria, salvo il caso del docente che si trovi in situazione in soprannumero o esubero nell’istituzione scolastica in questione o salvo l’applicazione delle disposizioni di favore per il docente disabile o per il docente che assiste un familiare disabile, ma limitatamente ai fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso.
DOCENTI DELLE GRADUATORIE DI MERITO REGIONALI
Il nuovo vincolo quinquennale nella scuola si applica esclusivamente ai docenti che saranno immessi in ruolo da graduatorie di merito regionali (GMRE) o dai futuri concorsi a partire dall’anno scolastico 2019\2020.
Infatti l’art. 1 comma 795 della Legge finanziaria 2019 prevede che, ai soggetti che non siano ancora stati avviati al percorso FIT, si applicano le disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2017, così come modificato dalla legge di bilancio 2019.
ART. 17 COMMA 5
Lo scorrimento di ciascuna graduatoria di merito regionale avviene annualmente, nel limite dei posti di cui al comma 2, lettera b), e comporta l’ammissione diretta al percorso annuale di formazione iniziale e di prova. I soggetti ammessi a tale percorso sono valutati e immessi in ruolo ai sensi dell’articolo 13“.
Pertanto anche per i docenti che saranno immessi al percorso annuale di formazione iniziale e di prova, sulla base delle graduatorie di merito regionali (GMRE) del concorso per abilitati si applicano le disposizione di cui all’articolo 13 del D.lgs 59/2017 che prevedono il vincolo quinquennale di cui sopra.
LE RICHIESTE DEI SINDACATI
L’introduzione di questo blocco quinquennale su scuola, che ribadiamo opera esclusivamente per i docenti immessi in ruolo da GMRE a partire dall’anno scolastico 2019\2020, è stato ritenuto da alcune organizzazioni sindacali assolutamente non condivisibile e foriero di disparità di trattamento rispetto a docenti che hanno partecipato alla medesima procedura concorsuale. La FLC CGIL per questo motivo ne ha chiesto la disapplicazione.
Altre organizzazioni sindacali hanno chiesto quantomeno di non applicare il blocco ai docenti che, ai sensi del DM 631/2018, hanno già effettuato la scelta degli ambiti territoriali e il relativo posto è stato accantonato ma saranno immessi in ruolo con decorrenza giuridica ed economica nell’anno scolastico 2019\2020.