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Il servizio svolto nei Centri di formazione professionali è valutabile limitatamente ai corsi per l’assolvimento dell’obbligo di istruzione

La tabella B allegata al DM 374/2017 (tabella di valutazione titoli III fascia), alla voce D (titoli di servizio) prevede la valutazione come servizio specifico anche del servizio svolto presso i centri di formazione professionale.

Si tratta di una novità introdotta a partire dall’aggiornamento delle graduatorie previsto per il triennio 2014\2017 in quanto i precedenti decreti non ne prevedevano la valutazione.

La nota 1 bis precisa che il servizio svolto presso i centri di formazione professionale è valutabile limitatamente ai corsi accreditati dalla Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione, a partire dall’anno scolastico 2008\2009. Il servizio è valutabile se esso è riconducibile alle classi di concorso definite dalle tabelle di corrispondenza previste dall’Intesa relativa alle linee guida per la realizzazione di organici raccordi tra i percorsi di istruzione degli istituti professionali statali e i percorsi di istruzione e formazione professionale regionali» (intesa del 16/12/2010)”.

Pertanto il servizio svolto nei centri di formazione professionali è valutabile a condizione che:

  • Sia stato svolto nei corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
  • Sia stato svolto a partire dall’anno scolastico 2008\2009.
  • Sia riconducibile a una delle classi di concorso definite dalle tabelle di corrispondenza previste dall’Intesa Stato-Regioni (Intesa del 16/12/2010), compreso l’eventuale servizio prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili.

Analogamente anche la tabella A allegata al DM 374/2017 (tabella di valutazione per la seconda fascia delle graduatorie d’istituto) prevede la valutazione del servizio specifico svolto nei percorsi di formazione professionale di cui al capo III del d.lgs 17 ottobre 2005, n. 226, compreso l’insegnamento prestato su posti di sostegno per gli alunni disabili. 

OBBLIGO D’ISTRUZIONE E OBBLIGO FORMATIVO
Il servizio prestato nei centri di formazione professionale è valutabile a condizione che sia stato svolto nei corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
L’obbligo di istruzione è statuito dalla Legge 27 dicembre 2006 n. 296, comma 622 (Legge finanziaria 2007) secondo cui l’istruzione obbligatoria è impartita per almeno 10 anni quindi riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. L’istruzione obbligatoria comprende tutto il primo ciclo di istruzione e i primi due anni del secondo ciclo

È possibile frequentare gli ultimi due anni obbligatori presso una scuola secondaria di secondo grado o nel sistema di istruzione e formazione professionale regionale. Perciò, dopo aver completato il primo ciclo di istruzione, gli studenti accedono obbligatoriamente al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione che offre due possibilità:

  • la scuola secondaria di secondo grado di competenza statale e organizzata in un percorso generale offerto dai licei e un percorso professionale offerto dagli istituti tecnici e professionali;
  • i corsi triennali e quadriennali di istruzione e formazione professionale (IFP) di competenza regionale.

Come dispone l’art 64, comma 4 bis, della Legge 133/2008, l’obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale.

L’obbligo di istruzione deve essere tenuto distinto rispetto all’obbligo formativo. Questo è il diritto/dovere dei giovani che hanno assolto l’obbligo di istruzione, di frequentare attività formative fino all’età di 18 anni (c.d. diritto\dovere di istruzione e formazione). Esso potrà essere assolto proseguendo gli studi nel sistema dell’istruzione scolastica, oppure frequentando il sistema della formazione professionale o ancora iniziando il percorso di apprendistato.

IL SERVIZIO VALUTABILE 
Il servizio svolto nei centri di formazione professionale è valutabile limitatamente ai corsi accreditati dalle Regioni per garantire l’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Il punto è capire cosa si intenda per “obbligo d’istruzione”. Secondo autorevoli pareri si farebbe riferimento ai percorsi triennali/quadriennali che garantiscono l’assolvimento dell’obbligo d’istruzione (per distinguerli da quelli accessibili solo da chi ha già assolto all’obbligo d’istruzione), a prescindere dall’anno in cui è effettivamente stato svolto il servizio. Sarebbe dunque valutabile anche il servizio svolto al terzo\quarto anno di detti corsi.

Secondo altri, invece, il servizio valutabile sarebbe esclusivamente quello svolto nel primo biennio di tali corsi in quanto l’obbligo d’istruzione, corrispondente a 10 anni, si esaurisce con il primo biennio. Se venisse accolta questa seconda impostazione, il servizio svolto al terzo\quarto anno sarebbe valutabile, esclusivamente nella terza fascia delle graduatorie d’istituto, come altre attività d’insegnamento (0,50 punti per ogni mese di servizio con un massimo di 3 punti l’anno). Infatti, la tabella titoli della III fascia delle graduatorie d’istituto prevede la valutazione delle altre attività d’insegnamento non curricolari o comunque di natura prettamente didattica svolte nell’ambito di amministrazioni statali o nell’ambito di corsi tenuti da enti pubblici o da questi autorizzati o controllati. Al contrario, tale servizio non è valutabile nella seconda fascia delle graduatorie d’istituto dove, infatti, non è prevista la valutazione delle altre attività d’insegnamento.
Pur aderendo alla prima interpretazione, riteniamo opportuna una nota chiarificatrice da parte del ministero onde evitare interpretazioni soggettive e diversificate da parte delle varie segreterie scolastiche.

Per un approfondimento sulla valutazione del servizio sui centri di formazione professionale si veda anche questo articolo: La valutazione del servizio svolto nei centri di formazione professionale.

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