Il D.lgs 374 del 24 aprile 2019 oltre a disciplinare l’aggiornamento delle GAE (graduatorie ad esaurimento), disciplina l’aggiornamento delle graduatorie di istituto di I fascia per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Ricordiamo invece che l’aggiornamento della II e della III fascia delle graduatorie d’istituto è già avvenuto nel giugno 2018.
CHI PUÒ INSERIRSI IN I FASCIA
Hanno titolo a presentare domanda di inserimento nella I fascia delle graduatorie di istituto gli aspiranti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, per il medesimo posto o classe di concorso rispetto al quale si riferisce la graduatoria d’istituto. In altri termini, potranno chiedere l’inserimento in I fascia, i docenti che hanno prodotto domanda di inserimento\aggiornamento in GAE (con scadenza 20 maggio 2019) e sono stati correttamente inseriti nella relativa graduatoria.
PRESENTAZIONE DEL MODELLO B
Gli aspiranti conseguono l’inserimento nelle graduatorie di Istituto di I fascia per effetto della presentazione del modello B di scelta delle istituzioni scolastiche, secondo la graduazione derivante dall’automatica trasposizione dell’ ordine di scaglione, di punteggio e di precedenza con cui figurano nelle corrispondenti graduatorie ad esaurimento.
La domanda di inserimento, da effettuarsi tramite la presentazione del modello B, deve essere presentata in via telematica secondo le seguenti modalità e termini:
a) registrazione del personale interessato al portale Istanze On Line (qualora non sia stata già effettuata in precedenza); tale operazione, che prevede anche una fase di riconoscimento fisico presso una istituzione scolastica può essere effettuata sin da ora, secondo le procedure indicate nell’apposita sezione dedicata, “Istanze on line – presentazione delle Istanze via web – registrazione”, presente sull’home page del sito internet di questo Ministero.
b) inserimento della domanda via web. Detta operazione viene effettuata dal 15 luglio 2019 al 29 luglio 2019 (entro le ore 14,00) nella sezione dedicata, “Istanze on line – presentazione delle Istanze via web – inserimento”, presente sul sito internet del Ministero.
SCELTA DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE
L’aspirante può richiedere, presentando il relativo Modello B, un massimo di 20 istituzioni scolastiche, appartenenti alla medesima provincia, con il limite, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e primaria, di 10 istituzioni di cui, al massimo, 2 circoli didattici.
Ove, in alcune province, non sussistano le condizioni per il rispetto dei limiti suddetti indicati per la scuola dell’infanzia e primaria, a causa della carenza numerica di una o di altra tipologia di istituzione scolastica, ovvero a causa di rilevanti ragioni di carattere organizzativo, le competenti Direzioni regionali possono disporre, con proprio motivato provvedimento da pubblicare tempestivamente, sui rispettivi siti internet regionali e provinciali, che in tali province. i candidati possono presentare domanda nel numero complessivo di 10 istituzioni scolastiche, senza tener conto dei limiti prescritti.
Per gli aspiranti che intendano produrre domande agli Uffici Scolastici delle province di Trento, Bolzano e della Regione Valle d’Aosta vigono le specifiche disposizioni e termini adottati dai predetti Uffici, secondo autonomi provvedimenti.
CANDIDATI ISCRITTI ANCHE IN II E III FASCIA
In ragione di quanto disposto dall’art. 1, comma 10 bis, del Decreto Legge 30 dicembre 2015 n. 210, convertito in Legge 25 febbraio 2016 n. 21, gli aspiranti di I fascia, che risultino inseriti anche nelle graduatorie di istituto di II e III fascia costituite ai sensi del D.M. 1 giugno 2017 n. 374, non potranno scegliere le istituzioni scolastiche, ivi inclusa la scuola capofila, ai fini dell’inserimento in I fascia, ma dovranno confermare con il modello B, le stesse sedi già indicate nel precedente aggiornamento per la II e/o III fascia, salvi gli effetti del dimensionamento, e necessariamente per la stessa provincia di iscrizione, ai sensi dell’ art. 5 comma 6 del Regolamento.
I docenti inseriti anche nelle graduatorie di II e III fascia, dovranno quindi confermare la medesima provincia e le medesime scuole salva la possibilità di inserire nuove scuole nel caso in cui, a causa del dimensionamento della rete scolastica, una o più scuole siano state accorpate.
CANDIDATI ISCRITTI IN II E III FASCIA CHE CHIEDONO L’INSERIMENTO IN I FASCIA PER UN NUOVO INSEGNAMENTO
I soggetti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento e già collocati nelle graduatorie di II e/o III fascia delle graduatorie di istituto costituite ai sensi del D.M. 374/2017, che chiedono l’iscrizione in I fascia per un insegnamento non impartito nelle sedi già espresse all’atto del precedente aggiornamento della II e III fascia delle graduatorie di istituto, possono, comunque, sostituire, nelle stesse province di iscrizione della II e/o III fascia, una o più istituzioni scolastiche esclusivamente per i nuovi insegnamenti per i quali si chiede l’iscrizione in I fascia, mentre non è consentito cambiare sedi qualora nelle stesse tali insegnamenti risultino già impartiti. La sostituzione delle sedi nella I fascia di istituto comporta la cancellazione dalle graduatorie di istituto II e III fascia per gli altri insegnamenti impartiti nella sede sostituita.
Questo significa che i docenti già collocati per altri insegnamenti (non deve trattarsi dello stesso insegnamento) nelle graduatorie di istituto di II e\o III fascia, potranno sostituire una o più istituzioni scolastiche già precedentemente espresse se in tali istituti non viene impartita la disciplina per cui si chiede l’inserimento in I fascia. A tal fine si dovranno indicare una o più istituzioni scolastiche dove viene impartita la nuova disciplina. Non è invece consentito sostituire una sede se tali insegnamenti risultano già impartiti.
Esempio 1: docente inserita in II fascia delle graduatorie d’istituto per la classe di concorso A-48 che ha scelto all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie di II fascia, 20 scuole secondarie dove si impartisce tale disciplina. Con la compilazione del modello B per la I fascia, chiede l’inserimento a pieno titolo per infanzia\primaria (classi di concorso per cui l’aspirante non è già presente in II fascia). Poiché si tratta di insegnamenti per cui l’aspirante non è presente in II fascia, essa potrà sostituire una o più istituzioni scolastiche già precedentemente espresse con nuove istituzioni scolastiche. In pratica la docente potrà sostituire fino a 10 scuole secondarie, con 10 scuole primarie\infanzia.
ISCRIZIONE IN I FASCIA CON RISERVA
I docenti che sono inseriti in GAE con riserva (a seguito di provvedimento cautelare favorevole) e di conseguenza anche nella I fascia delle graduatorie d’istituto, rimarranno a pieno titolo nella II fascia delle graduatorie d’istituto per il medesimo insegnamento.
Infatti, l’art. 9 comma 10 del D.M. 374/2017 dispone che l’eventuale iscrizione con riserva in I fascia non pregiudica la permanenza a pieno titolo, per il medesimo insegnamento, nella II fascia delle graduatorie di istituto, costituite ai sensi del D.M. 374/2017.
ISCRIZIONE IN I FASCIA A PIENO TITOLO
I docenti inseriti in GAE a pieno titolo e di conseguenza anche nella I fascia delle graduatorie d’istituto, non sono più presenti, per quella classe di concorso\ordine di scuola, nella II fascia delle graduatorie d’istituto. Per questa ragione, se non sono presenti in II e III fascia per altre classi di concorso, potranno liberamente scegliere la provincia di inserimento in I fascia nonché le istituzioni scolastiche.