Il D.lgs. 59/2017 ha previsto come requisito di partecipazione al concorso per “posto comune” e per “insegnante tecnico pratico” della scuola secondaria il possesso di 24 Crediti Formativi Universitari (CFU) o Accademici (CFA) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Si tratta quindi di quattro diversi settori disciplinari:
- Antropologia
- Psicologia
- Pedagogia
- Metodologie e tecnologie didattiche
Fermo restando il monte complessivo dei 24 CFU, è necessario garantire comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei suddetti ambiti. Ciò significa che non sarà necessario coprire tutti i quattro ambiti ma è sufficiente coprire solo tre degli ambiti suddetti con almeno 6 CFU ciascuno e purché il monte complessivo sia sempre di 24 CFU.
Ad esempio sarà possibile la seguente distribuzione:
- Antropologia 6 CFU
- Psicologia 6 CFU
- Pedagogia 12 CFU
Oppure ancora:
- Psicologia 9 CFU
- Pedagogia 9 CFU
- Metodologie e tecnologie didattiche 6 CFU
ESONERO DAL POSSESSO DEI 24 CFU (DOCENTI ABILITATI)
Sono esonerati dal possesso dei 24 CFU i docenti in possesso di abilitazione specifica sulla classe di concorso in cui intendono partecipare nonché i docenti in possesso di abilitazione su altra classe di concorso o su altro ordine di scuola, ivi compresa l’abilitazione nella scuola primaria o nella scuola dell’infanzia. Ad esempio, i docenti in possesso del diploma magistrale conseguito prima dell’anno scolastico 2001\2002 e come tale abilitante, qualora intendano partecipare al concorso per la scuola secondaria, sono esonerati dal possesso dei 24 CFU fermo restando il possesso del titolo di accesso alla classe di concorso ai sensi della normativa vigente.
ESONERO DAL POSSESSO DEI 24 CFU (DOCENTI CON 3 ANNI DI SERVIZIO)
In prima applicazione, sono altresì esonerati dal possesso dei 24 CFU anche i docenti che abbiano svolto nel corso degli otto anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno tre annualità di servizio, anche non successive per una tra le classi di concorso per le quali abbiano maturato un servizio di almeno un anno.
Per anno scolastico si intende il servizio svolto in un anno scolastico per almeno 180 giorni, anche non continuativi, oppure il servizio svolto ininterrottamente dal 1° di febbraio fino agli scrutini finali.
Attenzione però che l’esonero in questione è previsto solo in prima applicazione vale a dire solo per il primo concorso che sarà bandito nel corso del 2019 mentre sarà più valido per i concorsi successivi (salvo modifiche successive che al momento non possiamo prevedere).
Alla luce delle modifiche introdotte dall’art. 15 del Decreto Legge c.d. “Salva Precari” approvato dal Consiglio dei Ministri il 10 ottobre 2019, i docenti con 3 annualità di servizio non sono più esonerati dal possesso dei 24 CFU\CFA.
ESONERO DAL POSSESSO DEI 24 CFU PER GLI INSEGNANTI TECNICO PRATICI (ITP)
In linea di principio, ai sensi dell’art. 5 comma 2 del D.lgs 59/2017 anche per la partecipazione per posti di insegnanti tecnico pratici sarebbe necessario possedere i 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche. Il requisito di accesso per tali tipologie di posti è infatti stabilito nel possesso di abilitazione specifica nella classe di concorso oppure, in alternativa, nella laurea, oppure diploma dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato più i 24 CFU.
Senonché, come dispone l’art. 22 dello stesso decreto, tali requisiti saranno richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all’anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso.
Ciò significa che, fino all’anno scolastico 2024\2025 gli insegnanti tecnico pratici potranno partecipare con il semplice diploma previsto dalla normativa vigente e saranno inoltre esonerati dal possesso dei 24 CFU.
COME CONSEGUIRE I 24 CFU
Ai fini del conseguimento dei 24 CFU le istituzioni universitarie o accademiche (statali e non statali, comprese le università telematiche), anche in consorzio o convenzione tra loro, istituiscono specifici percorsi formativi, anche differenziati per le classi concorsuali o per gruppi di esse, per l’acquisizione delle competenze di base nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche previste quali requisiti di accesso al concorso.
In tali percorsi formativi i crediti aggiuntivi ed extra-curricolari non possono essere conseguiti presso enti esterni al sistema universitario o AFAM, anche se in convenzione con istituzioni universitarie/accademiche, e non possono essere acquisiti con modalità telematiche per più di 12 crediti.
Questo significa che i 24 CFU potranno essere conseguiti anche presso università telematiche ma queste dovranno garantire che almeno 12 CFU siano erogati in modalità non telematica con corsi in presenza, pur non essendo necessariamente previsto l’obbligo di frequenza.
CERTIFICAZIONE DEI 24 CFU
Per la partecipazione ai relativi concorsi il candidato dovrà produrre una certificazione attestante il raggiungimento dei 24 CFU. Detta certificazione dovrà essere rilasciata esclusivamente dall’Istituzione presso la quale gli stessi sono stati acquisiti e deve certificare il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, indica gli insegnamenti e le altre attività formative del percorso, i settori disciplinari di afferenza, le votazioni riportate agli esami ed i crediti formativi acquisiti. Detta certificazione assolve al requisito di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b) e 2, lettera b), del decreto legislativo 59/2017.
Tale certificazione non può essere sostituita da mere autocertificazioni dello studente.
RICONOSCIMENTO PARZIALE DI CFU PREGRESSI
Nei percorsi formativi attivati delle università possono essere riconosciuti come validi anche crediti maturati nel corso degli studi universitari o accademici, in forma curricolare o aggiuntiva, compresi i Master universitari o accademici di primo e di secondo livello, i Dottorati di ricerca e le Scuole di specializzazione, nonché quelli relativi a singoli esami extracurricolari, purché relativi ai settori indicati dal DM 616/2017, coerenti con gli obiettivi formativi, i contenuti e le attività formative di cui agli allegati al presente decreto e comunque riconducibili al percorso formativo previsto. In tal caso la certificazione è rilasciata a cura dell’istituzione universitaria o accademica che ha attivato il percorso formativo stesso.
Le strutture didattiche competenti provvedono a quantificare i crediti riconoscibili maturati nel corso dei dottorati di ricerca con riferimento a ciascuno degli ambiti disciplinari.
RICONOSCIMENTO TOTALE DI CFU PREGRESSI
I laureati magistrali e i diplomati di II livello che abbiano già conseguito nel loro intero percorso formativo i 24 CFU o CFA, la certificazione che certifica il raggiungimento degli obiettivi formativi previsti, indica gli insegnamenti e le altre attività formative del percorso, i settori disciplinari di afferenza, le votazioni riportate agli esami ed i crediti formativi acquisiti, è sostituita da una dichiarazione dell’istituzione universitaria o accademica che certifica il rispetto delle condizioni previste dal DM 616/2017.
CERTIFICAZIONE NEL CASO DI PIÙ CARRIERE UNIVERSITARIE
Nel caso di competenze acquisite nel corso del curriculum precedente dello studente, la suddetta certificazione dovrà comunque essere presentata in un unico documento che verrà rilasciato dall’Istituzione che per ultima in ordine di tempo ha erogato le attività formative richieste.
In caso di crediti acquisiti in tempi e/o presso Istituzioni diverse, preme sottolineare che:
a) la singola Università potrà rilasciare attestati riguardanti esclusivamente le attività svolte presso la stessa; tali attestati dovranno indicare le attività svolte, comprese di SSD, CFU, votazione finale ed obiettivi formativi e/o programma affrontato dal candidato;
b) sulla base delle suddette attestazioni l’Istituzione presso cui lo studente/candidato chiede il completamento del percorso formativo, rilascerà apposita certificazione finale, previa verifica del raggiungimento complessivo degli obiettivi formativi previsti ai sensi dell’art. 3, comma 5 del DM 616/17.
VALUTAZIONE DEI CREDITI CONSEGUITI IN PRECEDENZA
È opportuno precisare che i crediti conseguiti nei SSD indicati dal D.M. 616/17 non sono automaticamente attestabili come validi per il percorso formativo in parola. Tale validità dipende, infatti, dagli specifici obiettivi formativi e dal contenuto delle attività formative svolte.
Questo si applica in particolare a crediti maturati entro l’anno accademico 2016/2017, in quanto riferentesi ad attività formative svoltesi prima della pubblicazione del D.M. 616/2017.
Si precisa che il riconoscimento può riguardare due casi: crediti che potenzialmente potrebbero essere riconoscibili come validi per qualsiasi classe concorsuale e crediti che possono essere potenzialmente riconosciuti solamente in riferimento a specifiche classi di concorso, in riferimento all’ambito d (metodologie e tecnologie didattiche).
Con particolare riferimento agli esami sostenuti nei diplomi di laurea del vecchio ordinamento si precisa che un esame semestrale può ritenersi pari a 6 CFU, mentre un esame annuale pari a 12 CFU.
COSTI DEI PERCORSI PER IL CONSEGUIMENTO DEI 24 CFU
I costi di iscrizione, frequenza e conseguimento del certificato finale dei percorsi formativi sono graduati dalle istituzioni universitarie o accademiche sulla base dei medesimi criteri e condizioni presso le istituzioni statali, una contribuzione massima complessiva di 500 euro, che è proporzionalmente ridotta in base al numero di crediti da conseguire Non è dovuta alcuna contribuzione per l’acquisizione dei crediti curricolari e aggiuntivi, presso le istituzioni statali.
Questo significa che per il conseguimento dei 24 CFU è previsto un tetto massimo di 500 euro che però è valido esclusivamente per le scuole statali. Anche i costi del certificato finale devono considerarsi inclusi nel tetto delle 500 euro.
STUDENTI ISCRITTI AI CORSI DI STUDIO UNIVERSITARI
Per gli studenti iscritti ai corsi di studio delle istituzioni universitarie/accademiche e che accedono, contemporaneamente, agli insegnamenti dei percorsi formativi per il conseguimento dei 24 CFU, la durata normale del corso di studio frequentato è aumentata di un semestre ad ogni fine relativo alla posizione di studente in corso, anche con riferimento alla fruizione dei servizi di diritto allo studio.
REQUISITI PER L’ACCESSO ALLE CLASSI DI CONCORSO
Si segnala che, qualora coincidano, i crediti acquisiti all’interno del percorso per i 24 CFU possono essere contati anche per il soddisfacimento dei requisiti, espressi in termini di possesso di crediti in determinati SSD, per l’accesso alle classi concorsuali per l’insegnamento.
Ad esempio, i CFU in M-PSI/01 conseguiti all’interno di detti percorsi volti al conseguimento dei 24 CFU possono essere considerati utili anche ai fini del soddisfacimento dei requisiti di accesso per la classe di concorso A-18 (Filosofia e scienze sociali).
ISCRITTI A UN DOTTORATO O UNA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE
Gli iscritti a un Dottorato o ad una Scuola di Specializzazione possono acquisire, in tutto o in parte, i 24 CFU durante il loro percorso formativo, a meno che ciò sia escluso dalle disposizioni che disciplinano i corsi frequentati. In tale fattispecie non trova applicazione l’estensione dei 6 mesi del percorso, in quanto incompatibile con le norme che regolano i Dottorati e la durata delle singole Scuole di Specializzazione. La partecipazione a percorsi formativi attivati presso Istituzioni diverse da quella di “appartenenza” da parte di un dottorando/specializzando già iscritto presso un Istituzione universitaria è da ritenersi possibile solo in presenza di una convenzione fra tali istituti che preveda, peraltro, la validità reciproca del percorso formativo effettuato dallo studente.
Come precisa la nota 35108 del 13/12/2017, l’acquisizione dei CFU potrà avvenire durante il loro intero percorso formativo o con esami singoli, o iscrivendosi ai percorsi attivati ad hoc dalle Università. In ogni caso non si configura alcuna incompatibilità.
È opportuno, inoltre, al fine di una migliore valutazione volta al raggiungimento dei 24 CFU, che al termine di ogni Dottorato venga chiaramente esplicitato il SSD di riferimento ed attestati gli eventuali CFU conseguiti all’interno del percorso dottorale.
LIMITAZIONE ALL’ACCESSO SULLA BASE DELLE DISPONIBILITÀ FORMATIVE DEGLI ATENEI
Sulla limitazione all’accesso in base alle disponibilità formative degli Atenei. Non si ritiene si possa applicare la normativa relativa al numero programmato in considerazione della diversa natura del percorso formativo per l’acquisizione dei 24 CFU rispetto ai corsi di laurea o laurea magistrale. Pertanto non potranno introdursi limitazioni numeriche all’accesso degli aspiranti candidati. Nel caso di difficoltà logistiche del singolo Ateneo lo stesso potrà eventualmente attivare convenzioni con altri atenei, al fine di soddisfare e sostenere le richieste di iscrizione o replicare più cicli nel corso di uno stesso anno accademico.
DM 616/2017
Nota prot. 29999 del 25/10/2017
Nota prot. 35108 del 13/12/2017
Nota prot. 3675 del 07/02/2018
Proposta CUN (Consiglio Universitario Nazionale) sul riconoscimento dei CFU
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