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Graduatorie provinciali: punteggio calcolato automaticamente; titoli autocertificati tranne titoli e servizi esteri

È attesa nei prossimi giorni la pubblicazione dell’Ordinanza Ministeriale che darà avvio della procedura per la presentazione delle domande relative alle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e alle Graduatorie d’istituto valide per il biennio 2020\2022.
Dalla bozza diffusa qualche giorno fa, emergono già delle indicazioni sulle modalità di presentazione delle domande, sulla valutazione dei titoli e di calcolo dei relativi punteggi.

COME AVVERRÀ LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell’anagrafe nazionale dei docenti.
Gli aspiranti presentano istanza di inserimento unicamente in modalità telematica, attraverso specifica procedura informatica. Le istanze presentate con modalità diverse non sono prese in considerazione. 

DICHIARAZIONE DEI TITOLI 
Nell’istanza di partecipazione ogni aspirante dichiara i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Parimenti nella domanda dovranno essere dichiarati inoltre i titoli valutabili di cui alle tabelle allegate alla presente ordinanza.

TITOLI DI ACCESSO ESTERI
Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo.

ESCLUSIONE PER DICHIARAZIONI NON VERITIERE
Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità.

AUTOCERTIFICAZIONE DEI TITOLI
Gli aspiranti dichiarano nella domanda tutti i titoli posseduti di cui chiedono la valutazione, senza produrre alcuna certificazione. È fatta eccezione, con necessità di produzione del rispettivo titolo, relativamente a:

a) titoli di studio conseguiti all’estero;

b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;

c) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.

VALUTAZIONE DEI TITOLI E CONTROLLI DELLE DICHIARAZIONI
Sulla base delle informazioni inserite a sistema, verrà effettuato automaticamente il computo dei punteggi corrispondenti ai titoli dichiarati.

Gli uffici scolastici provinciali procedono alla valutazione dei titoli dichiarati per le GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.
In caso di difformità tra i titoli dichiarati e i titoli effettivamente posseduti, i dirigenti degli uffici scolastici provinciali procedono alla relativa rettifica del punteggio o all’esclusione dalla graduatoria.

CONTROLLO DA PARTE DELLA PRIMA ISTITUZIONE DI SERVIZIO
L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua i controlli delle dichiarazioni presentate.
All’esito dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili ai titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente. In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente la circostanza, ai fini delle esclusioni ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi e delle posizioni assegnati all’aspirante; comunicazione delle determinazioni assunte è fatta anche all’interessato. Restano in capo al dirigente scolastico che ha effettuato i controlli la valutazione e le conseguenti determinazioni ai fini dell’eventuale responsabilità penale.

SERVIZIO PRESTATO SULLA BASE DI DICHIARAZIONI MENDACI
Conseguentemente alle determinazioni di cui al paragrafo precedente, l’eventuale servizio prestato dall’aspirante sulla base di dichiarazioni mendaci sarà, con apposito provvedimento emesso dal dirigente scolastico, dichiarato come prestato di fatto e non di diritto, con la conseguenza che lo stesso non è menzionato negli attestati di servizio richiesti dall’interessato e non è attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell’anzianità di servizio e della progressione di carriera, salva ogni eventuale sanzione di altra natura.

Vedi la Bozza dell’Ordinanza

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