In questi giorni gli Uffici Scolastici provinciali e le scuole polo eventualmente delegate stanno procedendo alla valutazione delle istanze presentate per l’inserimento nelle Graduatorie provinciali (GPS) e nelle connesse graduatorie d’istituto.
L’art. 7 comma 9 dell’Ordinanza Ministeriale 60/2020 prevede che:
Fatte salve le responsabilità di carattere penale, è escluso dalle graduatorie, per tutto il periodo della loro vigenza, l’aspirante di cui siano state accertate, nella compilazione del modulo di domanda, dichiarazioni non corrispondenti a verità“.
Infatti, le dichiarazioni dell’aspirante inserite attraverso le apposite procedure informatizzate sono rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni e atti di notorietà). Vigono al riguardo le disposizioni di cui agli articoli 75 e 76 della richiamata disposizione normativa.
A tal riguardo l’art. 75 del DPR 445/2000 prevede che:
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 76, qualora dal controllo di cui all’articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera”.
L’art. 76, comma 1, prevede che:
Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia”.
Inoltre, il comma 4 prevede che:
Se i reati indicati sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l’autorizzazione all’esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l’interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte”.
DICHIARAZIONI MENDACI
Alla luce della suddetta normativa chiunque rilasci dichiarazioni mendati cioè non corrispondenti al vero è escluso dalle graduatorie per tutto il periodo della loro vigenza. Inoltre, la relativa documentazione deve essere trasmessa all’Autorità Giudiziaria ai fini dell’accertamento delle eventuali dichiarazioni mendaci rese dai candidati (accertamento che compete all’autorità giudiziaria).
COSA SI INTENDE PER DICHIARAZIONE MENDACE?
Per dichiarazione mendace si intende una dichiarazione che non corrisponde a verità. Ad esempio, si dichiara il falso quando si dichiara un titolo che non si possiede realmente (es: titoli valutabili o 24 CFU), quando si dichiara un servizio che non è stato svolto realmente oppure quando si dichiara di avere un precedente inserimento nelle graduatorie di terza fascia, quando invece si tratta di un nuovo inserimento. Più in generale, si dichiara il falso quando si dichiara un requisito\titolo che realmente non si possiede.
Vedi Avviso USP Lecce
COSA NON È UNA DICHIARAZIONE MENDACE
Non costituisce falsa dichiarazione, dichiarare titoli effettivamente posseduti che si rivelino a giudizio delle Commissioni non valutabili. Quindi quando si è realmente in possesso di un titolo la cui valutabilità è dubbia, non costituisce falsa dichiarazione l’averlo dichiarato (vedi FAQ Ufficiale n. 19 Concorso 2018 Ministero dell’Istruzione).
INTEGRAZIONE\RETTIFICA\INSERIMENTO DELLA DOMANDA
L’art. 7 comma 7 prevede che:
Non è valutata la domanda presentata fuori termine e in modalità difforme da quella indicata all’articolo 3, comma 2, e al presente articolo, nonché la domanda dell’aspirante privo di uno dei requisiti generali di ammissione di cui all’articolo 6”.
Alla luce di quanto stabilito dall’Ordinanza Ministeriale, in ossequio alle predette disposizioni che regolano la materia, gli Uffici e le Scuole Polo delegate non potranno tenere conto delle istanze, anche di integrazione/rettifica/inserimento, trasmesse in formato cartaceo o per posta elettronica.
La mancanza di titoli o servizi che potevano essere dichiarati e non lo sono stati, viene infatti interpretata come scelta dell’aspirante, pertanto non è possibile dichiararli dopo la chiusura della presentazione delle domande.
ERRORI MATERIALI
Cosa diversa, è a nostro avviso, un errore materiale che è opportuno segnalare alle scuole polo. Per esempio, segnalare l’errata indicazione della data di conseguimento di un determinato titolo oppure la mancata indicazione della denominazione del titolo di accesso (in considerazione del fatto che inizialmente la piattaforma non richiedeva tale indicazione, richiedendo unicamente l’istituzione presso cui è stato conseguito). Infatti, un conto è non aver indicato completamente un titolo. Tale mancanza non può essere “sanata” successivamente. Altro conto è invece aver commesso un errore materiale, come l’erronea indicazione di una data o la mancata\erronea indicazione di una qualche informazione. In tal senso va ricordato quanto affermato dal TAR del Veneto con sentenza n. 144 del 9 febbraio 2017 che ha sancito l’obbligo da parte della pubblica amministrazione di concedere il c.d. “soccorso istruttorio” volto alla rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete.
Si veda per un approfondimento questo articolo.