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Graduatorie Provinciali – Cosenza, circa 500 esclusioni. Ecco i motivi.

L’ambito territoriale di Cosenza ha pubblicato il Decreto 5678 del 27 Agosto 2020 con il quale si escludono dalla procedura concorsuale per l’istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto, gli aspiranti indicati nell’allegato elenco, pubblicato sul sito istituzionale. Nell’elenco sono indicate le classi di concorso per cui è stata disposta l’esclusione nonché i motivi dell’esclusione. Si tratta di circa 500 esclusioni.
Le cause dell’esclusione sono diverse:

  • In molti casi si tratta di docenti che hanno chiesto l’inserimento per classi di concorso ad esaurimento o non più previste dagli ordinamenti vigenti. Infatti, per le classi di concorso A029, A066, A076, A086, B001, B029, B030, B031, B032, B033, potevano fare domanda di inserimento esclusivamente gli aspiranti già presenti nelle graduatorie di istituto delle indicate classi di concorso per il triennio 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020. Per queste classi di concorso, infatti, non sono consentiti nuovi inserimenti.
  • In altri casi si tratta di docenti già di ruolo (titolari di un contratto a tempo indeterminato) che hanno chiesto l’inserimento nelle GPS nella stessa classe di concorso. L’inserimento nelle graduatorie provinciali è consentito anche al personale di ruolo ma solo per classi di concorso\tipologie di posto differenti rispetto a quelle di titolarità. Inoltre, ai sensi dell’art. 16 comma 3 dell’O.M. possono presentare domanda di inserimento nelle GPS anche gli aspiranti di ruolo con riserva, con giudizio pendente (si tratta in molti casi di docenti con diploma magistrale immessi in ruolo con riserva e in attesa di giudizio di merito).
  • Un’altra casistica molto comune è quella dell’esclusione per carenza del requisito del precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso. La piattaforma ministeriale infatti segnala automaticamente i casi in cui l’aspirante non risulta inclusa nelle graduatorie precedenti per la specifica classe di concorso (pur avendolo dichiarato nella domanda).
  • Altra casistica è quella della mancata dichiarazione dei requisiti di cui all’art. 3 dell’O.M. 60 del 10/07/2020 con particolare riferimento ai titoli congiunti. Per alcune classi di concorso (per esempio la A-01 o la A-08), oltre al possesso del titolo di studio principale, è richiesto il possesso di un ulteriore titolo congiunto. Il candidato deve quindi possedere (e dichiarare), oltre al possesso del titolo di studio principale (la laurea o il diploma accademico), anche il possesso del titolo congiunto richiesto.  Alcuni candidati sono stati esclusi per la classe di concorso A-43 perché la laurea posseduta non è congiunta ad abilitazione a Ufficiale di coperta.
    Rileviamo però che la piattaforma ministeriale inizialmente non consentiva l’indicazione dei titoli congiunti in quanto mancava proprio l’apposita sezione per dichiararli e solo in un secondo momento, a pochi giorni dalla scadenza delle istanze, è stata inserita. È quindi in questo caso doveroso che le scuole polo provvedano a contattare i candidati per l’eventuale dichiarazione del titolo congiunto.
  • Molti candidati risultano esclusi perché il titolo di accesso dichiarato non costituisce titolo d’accesso per la CDC specifica.  A tal fine si ricorda che i requisiti di accesso alle varie classi di concorso sono stabiliti dal DPR 19/2016 così come modificato dal DM 259/2017. Sulla base di ciò si ricorda che:
    • Nessuna laurea triennale dà accesso a una qualche classe di concorso. L’unica eccezione è prevista, per la sola graduatoria del personale educativo (PPPP) alla quale si può accedere con la laurea triennale in scienze dell’educazione (L-19).
    • diplomi tecnico pratici danno accesso esclusivamente alle relative classi di concorso ITP (identificate con la “B” iniziale, es: B-16 o B-19). Con nessun diploma è possibile invece accedere a classi di concorso non tecnico-pratiche, identificate con la lettera “A”.
    • Per l’accesso alle varie classi di concorso è necessario il possesso degli eventuali esami\CFU integrativi previsti dalla normativa di riferimento e dalle relative tabelle di valutazione (Tabelle allegate al DPR 19/2016 e al DM 259/2017).
    • 24 CFU rappresentano un requisito di accesso per tutti i nuovi inserimenti. Diversamente dai concorsi, infatti, i 24 CFU sono richiesti anche per i nuovi inserimenti degli Insegnanti Tecnico Pratici (ITP). Inoltre, i 24 CFU sono richiesti anche nel caso di docenti già precedentemente inseriti nelle graduatorie ma anche abbiano aggiunto ulteriori classi di concorso, dato che l’esonero opera solo nel caso di precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

Molti candidati risultano esclusi per la classe di concorso A-46 in quanto, si legge nelle motivazioni, il titolo di accesso non valido perché conseguito successivamente all’A.A. 2000/2001 (D.P.R. 19/2016 E SS.MM.II). Rileviamo in tal senso che lo stesso DPR 19/2016, per le lauree conseguite successivamente al 2000/2001 prevede che costituiscano titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso i corsi annuali (o due semestrali) di: economia politica, politica economica, economia aziendale, statistica economica.
Se dunque la laurea in giurisprudenza (o scienze politiche) è stata conseguita dopo il 2000/2001, le scuole polo devono verificare il possesso degli esami integrativi richiesti e, solo qualora i candidati ne siano sprovvisti, devono provvedere alla loro esclusione.

Decreto di esclusione
Decreto di integrazione 

Vedi il Sito dell’Ambito Territoriale di Cosenza

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