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Graduatorie provinciali: come funzioneranno

GRADUATORIE PROVINCIALI
Il Decreto Legge 126/2019 convertito con la Legge 159/2019 ha previsto che vengano istituite graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso da utilizzare, in subordine alle GAE, per il conferimento delle supplenze annuali (31 agosto) e delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (30 giugno). Queste graduatorie provinciali potranno essere utilizzate a partire dall’a.s. 2020/2021, quindi dal prossimo anno, e saranno distinte per tipologia di posto e classe di concorso.

Le graduatorie provinciali saranno distinte per classi di concorso e per tipologia di posto. Infatti, per la prima volta è prevista la costituzione di una specifica graduatoria provinciale per posti di sostegno, destinata esclusivamente ai docenti specializzati

Pertanto, ai fini delle convocazioni, tutti i docenti presenti nelle graduatorie di una provincia (e per una certa classe di concorso) saranno convocati in un’unica sede e in uno stesso momento secondo il calendario stabilito. Questo meccanismo (peraltro già attuato per le GAE e sperimentato in alcune province anche per le graduatorie d’istituto) consentirà di rendere più veloci e trasparenti le nomine (tutti saranno in grado di sapere chi è stato nominato, con quale punteggio e quale sede è stata assegnata).
Le convocazioni saranno effettuate in ordine di graduatoria e ciascun candidato potrà scegliere fra tutti i posti disponibili negli istituti della provincia.
Qualora dopo le convocazioni da graduatorie provinciali, residuino ancora posti da assegnare, si utilizzeranno le graduatorie di circolo e di istituto. 

GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali per le supplenze “indicheranno, ai fini della costituzione delle graduatorie di circolo o di istituto” per la copertura delle supplenze brevi e temporanee, per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo, “sino a 20 istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento” (maternità, malattia, assenze brevi, altre tipologie di assenze relative ai posti di fatto disponibili dopo il 31 dicembre). Tali graduatorie potranno essere utilizzate anche per il conferimento di supplenze annuali, nella misura in cui non sia stata possibile la copertura attingendo dalle graduatorie provinciali.
Sarà importante chiarire in sede applicativa se tale limite (20 scuole) riguarda solo la scuola secondaria o se sarà esteso anche alla scuola primaria e dell’infanzia, dove attualmente il limite è di 10 scuole.

ISCRIZIONE NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
I docenti potranno quindi presentare istanza di inserimento in tali graduatorie provinciali, e parimenti potranno presentare domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto. È ancora da capire come sarà gestito tale meccanismo. È probabile che, similmente a quanto già avviene per le GAE, l’inserimento nelle graduatorie provinciali verrà gestito in modalità telematica tramite il sistema Istanze On Line e che la gestione delle graduatorie e la relativa valutazione dei titoli verrà affidata agli ambiti territoriali (ex uffici scolastici provinciali). In tal senso dovranno essere emanati nei prossimi mesi i decreti attuativi per gestire questo nuovo sistema di reclutamento dei supplenti.

REQUISITI PER ISCRIVERSI NELLE GRADUATORIE DI CIRCOLO E DI ISTITUTO
Per quanto riguarda le graduatorie d’istituto e di circolo, si differisce (dall’a.s. 2019/2020) all’a.s. 2022/2023 il termine a decorrere dal quale l’inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione. Si posticipa, dunque, la soppressione della terza fascia di tali graduatorie.
Si dispone che, in occasione dell’aggiornamento delle medesime graduatorie “previsto nell’a.s. 2019/2020”, l’inserimento nella terza fascia per posto comune nella scuola secondaria è consentito, oltre che ai soggetti già inseriti nella stessa, ai soggetti in possesso dei 24 crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA), che rappresentano uno dei requisiti per l’accesso al concorso a posti di docente e di insegnante tecnico-pratico nella scuola secondaria, unitamente al titolo di studio, qualora non si sia in possesso dell’abilitazione.
Sarà importante chiarire in sede applicativa della norma la situazione relativa all’accesso per i profili di ITP, laddove il Dlgs 59/2017 prevede chiaramente all’art. 22 che fino al 2024/2025 requisito di accesso per i posti di insegnante tecnico pratico siano ancora i diplomi definiti dalla normativa vigente.

DECRETI ATTUATIVI
Com’è evidente, la concreta realizzazione delle modifiche introdotte richiede dei decreti attuativi rispetto ai quali è opportuno che l’iter del confronto con i sindacati parta al più presto, al fine di garantire che l’aggiornamento delle graduatorie avvenga in tempo utile per l’avvio dell’anno scolastico 2020\2021.

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