L’Ordinanza Ministeriale n. 88/2024 e le allegate tabelle titoli prevedono la valutazione del servizio come specifico o come aspecifico, similmente alle O.M. 112/2022 e 60/2020 valide per i bienni precedenti.
La voce C.1 (Servizio Specifico) presente nelle tabelle titoli delle GPS allegate prevede l’attribuzione di punti:
Servizio di insegnamento prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado” – Sono attribuiti2 punti, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni fino a un massimo di12 punti per anno scolastico.
Pertanto viene considerato servizio specifico, il servizio prestato nella stessa classe di concorso per cui si richiede la valutazione nonché anche il servizio prestato su sostegno ma solo se svolto nello specifico grado.
La voce C.2 (Servizio aspecifico) prevede invece:
Servizio di insegnamento prestato su altra classe di concorso o su altro posto anche di altro grado“ – È attributo 1 punto, per ciascun mese o frazione di almeno 16 giorni fino a un massimo di 6 punti per anno scolastico.
Quindi viene considerato servizio aspecifico, il servizio prestato su altra classe di concorso, anche di altro grado nonché il servizio svolto su posto di sostegno su grado\ordine diverso di scuola.
CARICAMENTO DEL SERVIZIO
L’art. 15 comma 1 dell’Ordinanza Ministeriale afferma che:
Ciascun titolo di servizio può essere dichiarato una sola volta, come specifico o aspecifico, a scelta dell’aspirante, per ciascuna GPS di inserimento, e comunque per un massimo di 12 punti complessivi“.
Tale norma, come chiarito in precedenza dalla Nota n. 1290 del 22 Luglio 2020 deve essere interpretata nel senso che ciascun servizio, sia esso importato dal fascicolo personale o comunicato puntualmente dall’interessato, va inserito su una sola graduatoria, a scelta dell’interessato, per la quale, ai sensi delle indicazioni del punto C.1 della tabella, sarà valutato come specifico. È chiaro quindi che, affinché venga valutato come specifico ai sensi del punto C.1, deve essere prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado rispetto alla quale si chiede la valutazione.
Sempre la nota 1290 chiarisce che in una fase successiva alla chiusura dell’istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l’aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione.
Quindi di regola l’aspirante dovrà caricare solo una volta il servizio come specifico nella classe di concorso in cui l’ha svolto.
Il servizio aspecifico va indicato solo in due casi:
- La graduatoria per cui il servizio sarebbe specifico non è fra le graduatorie richieste (per esempio perché il docente ha svolto servizio in una certa classe di concorso in cui è di ruolo e non può inserirsi per la stessa classe di concorso).
- Il servizio è stato prestato per “Religione cattolica” (RELI) o “Attività alternative alla religione cattolica” (ALRE).
SI PUÒ CARICARE COME SERVIZIO SPECIFICO IL SERVIZIO SVOLTO SU ALTRA CLASSE DI CONCORSO?
Negli scorsi giorni numerosi utenti ci hanno richiesto delucidazioni in merito alla possibilità di far valutare come “specifico” il servizio svolto su un’altra classe di concorso. Il dubbio deriva dalla circostanza che la piattaforma richiede di indicare la “Graduatoria su cui far valutare il servizio come specifico ai sensi del punto C1 delle rispettive tabelle di valutazione dei titoli” oltre all’indicazione dell’insegnamento su cui è stato prestato il servizio“.
Molti utenti si chiedono dunque se sia possibile far valutare il servizio svolto su una certa classe di concorso come specifico per un’altra visto che la piattaforma “tecnicamente” lo consente (per esempio caricare il servizio svolto sulla A-47 – Scienze Matematiche Applicate – come specifico sulla A-46 – Scienze giuridico-economiche).
Come già anticipato nel paragrafo precedente un servizio è per sua natura “specifico” solo se prestato nella medesima classe di concorso oppure se prestato su sostegno, ma in quest’ultimo caso solo se prestato nello specifico grado. Al di là di cosa sia consentito o meno dalla piattaforma, ci sarà poi un’apposita valutazione ai sensi delle voci C.1 e C.2 delle tabelle titoli. Non si può quindi dichiarare come “specifico” ciò che non è specifico per sua natura.
Il punto è confermato dalla FAQ ufficiale n. 18 di cui al seguente paragrafo.
LA FAQ N. 18 E IL MESSAGGIO NELLA PIATTAFORMA
A ulteriore conferma di quanto detto vi è la FAQ ufficiale n. 18 che adesso viene riportata anche nella sezione servizi della piattaforma e che recita come segue:
La classe di concorso del servizio da dichiarare nell’istanza deve riportare il codice relativo alla classe di concorso valido alla data in cui è stato prestato il servizio. I servizi prestati fino all’anno scolastico 2016/2017 in una o più delle classi di concorso confluite in un’unica classe di concorso di nuova istituzione, sono valutati come specifici per la classe di concorso di confluenza di cui al D.P.R. n. 19/2016 richiesta. Pertanto, dal momento che per i servizi antecedenti all’a.s. 2017/18 il codice della classe di concorso (DM 39/98 o precedenti) non coincide con il codice della graduatoria attualmente richiesta (DPR 19/2016), il sistema, in sede di valutazione, verificherà la corrispondenza e procederà al calcolo valutando il servizio come specifico se la classe di concorso su cui spendere il servizio indicata dall’aspirante è la stessa in cui essa è confluita in base alle informazioni note al sistema informativo, come aspecifico in caso contrario. Sono, invece, valutati come specifici, anche se riferiti a diversa classe di concorso, i servizi per cui questo è previsto dall’OM, quali, ad esempio, il servizio prestato nelle classi di concorso A-66, A-76, A-86 che è valutabile come servizio specifico per la classe di concorso A-41″.
Sebbene la FAQ si riferisca alle classi di concorso che, a seguito della riforma del 2016 sono confluite in un’unica classe di concorso, da questa emergono importanti chiarimenti su come avverrà la valutazione del servizio specifico.
In sostanza, se la classe di concorso indicata nella “Graduatoria su cui far valutare il servizio come specifico ai sensi del punto C1 delle rispettive tabelle di valutazione dei titoli” risulta essere diversa da quella in cui il servizio è stato svolto “‘insegnamento su cui è stato prestato il servizio” il sistema lo valuterà come aspecifico ad eccezione di quei casi particolari in cui le tabelle titoli prevedono che si valutino come specifici servizi prestati su altre classi di concorso (è il caso per esempio del servizio prestato nelle classi di concorso A-66, A-76, A-86 che è valutabile come servizio specifico per la classe di concorso A-41).
Esempio:
Servizio annuale svolto su A-12. Il docente caricherà il servizio come specifico sulla A-12 (12 punti), successivamente in fase di valutazione sarà attribuito il punteggio come aspecifico su tutte le altre classi di concorso A-22, A-11, A-13, ecc. (6 punti).
Il docente non potrà invece caricare tale servizio specifico sulla A-11. Se lo facesse, il sistema lo valuterebbe comunque come “non specifico” in quanto non vi sarebbe corrispondenza fra la classe di concorso dichiarata nella voce “‘insegnamento su cui è stato prestato il servizio” e la classe di concorso dichiarata per la valutazione del servizio specifico. In tal caso al docente sarebbero attribuiti 6 punti su tutte le classi di concorso.