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Graduatorie provinciali: avranno validità biennale e saranno utilizzate per le supplenze al 30 giugno e 31 agosto

La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato. 
Tra le misure approvate vi è anche l’istituzione delle graduatorie provinciali (la cui creazione era stata già prevista dal D.L. 126/2019 ma inizialmente rinviata all’anno prossimo dal Decreto Legge 22/2010).

GRADUATORIE PROVINCIALI
Al fine di garantire la copertura di cattedre e posti di insegnamento, sono costituite specifiche graduatorie provinciali distinte per posto e classe di concorso. Una specifica graduatorie provinciale, finalizzata all’attribuzione degli incarichi di supplenza, è destinata ai soggetti in possesso del titolo di specializzazione su sostegno.
Tali graduatorie saranno utilizzate per il conferimento delle supplenze fino al termine delle attività didattiche (30 giugno) e fino al termine dell’anno scolastico (al 31 agosto).

GRADUATORIE D’ISTITUTO
I soggetti inseriti nelle graduatorie provinciali, ai fini della costituzione delle graduatorie d’istituto per la copertura delle supplenze temporanee sino a 20 istituzioni scolastiche della provincia nella quale hanno presentato domanda di inserimento per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo.
Le graduatorie d’istituto quindi non scompariranno ma saranno utilizzate esclusivamente per le supplente brevi e temporanee conferite dai Dirigenti scolastici.

PROCEDURA DI ISTITUZIONE 
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, le procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e d’istituto e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 attraverso ordinanza del Ministro dell’istruzione.
Detta Ordinanza del Ministro dell’istruzione è adottata, sentito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione – CSPI che deve esprimere il parere entro 7 giorni dalla richiesta da parte del Ministero dell’Istruzione (decorso il termine di sette giorni, si può prescindere dal parere).

VALUTAZIONE DELLE ISTANZE
La valutazione delle istanze per la costituzione delle graduatorie provinciali è effettuata dagli uffici scolastici territoriali, che possono a tal fine avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente.

La presentazione delle istanze, la loro valutazione e la definizione delle graduatorie avvengono con procedura informatizzata che prevede la creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell’anagrafe nazionale docenti.

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