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Graduatorie Provinciali: 1° settembre la pubblicazione, graduatorie già definitive, errori e potere di autotutela

È prevista per il 1° settembre la pubblicazione da parte degli Ambiti territoriali provinciali (ex Uffici scolastici Provinciali) delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS).
La conclusione dell’attività di valutazione era prevista infatti, secondo le indicazioni fornite dal Ministero, per il 28 di Agosto.

Molti uffici scolatici hanno delegato alle “scuole polo” la valutazione delle istanze per specifiche classi di concorso\tipologia di posto. Dopodiché le graduatorie devono in ogni caso essere trasmesse agli Ambiti territoriali che le approveranno e pubblicheranno sul proprio sito web entro il 1° settembre 2020, sempre che da parte del Ministero non vengano previste proroghe.
Le nuove graduatorie d’istituto ricavate dalle GPS (relative alle 20 istituzioni scolastiche scelte), potranno essere consultate successivamente direttamente sui portali scolastici delle scuole.

GRADUATORIE DEFINITIVE ED ESERCIZIO DELL’AUTOTUTELA
L’Ordinanza Ministeriale 60/2020 non prevede la pubblicazione di graduatorie provvisorie bensì la pubblicazione diretta di graduatorie definitive.

Tuttavia resta ferma la possibilità per l’aspirante di chiedere la correzione della graduatoria in autotutela. Infatti, la circostanza che le graduatorie per il conferimento delle supplenze siano definitive, non implica affatto che esse acquistino il carattere della irretrattabilità e non ammettano in base ai principi generali l’esercizio del potere di autotutela. L’amministrazione scolastica può quindi in qualsiasi momento esercitare il potere di autotutela, provvedendo alla rettifica del punteggio o all’inserimento\esclusione dal candidato dalla graduatoria allo scopo di tutelarsi dai suoi stessi errori, evitando inutili condanne giudiziali. 


TEMPISTICHE
Il conferimento delle supplenze da GAE e, in subordine, da GPS avverrà una volta terminate le immissioni in ruolo della procedura “per chiamata” (c.d. “chiamata veloce”) da dovranno concludersi entro il giorno 14 settembre 2020. Le operazioni di assunzione della c.d. chiamata veloce dovrebbero concludersi entro il 7 settembre, ragione per cui le convocazioni da GAE e GPS dovrebbero avvenire nell’intervallo di tempo compreso fra il 7 e il 14 settembre. Tuttavia bisogna considerare che la presentazione delle istanze per la chiamata veloce hanno preso avvio con un giorno di ritardo e si registrano ancora dei malfunzionamenti alla piattaforma, che potrebbero giustificare un ritardo di qualche giorno.

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE
I vari ambiti territoriali provinciali decideranno autonomamente (e di comune accordo con gli Uffici Scolastici Regionali) le modalità di convocazione. Stante la situazione epidemiologica, è molto probabile che la convocazione avverrà online. Tuttavia i vari uffici decideranno autonomamente quale procedura utilizzare: software di videoconferenza (skype, meet, ecc) oppure piattaforme informatiche per l’espressione delle preferenze.

CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE
Al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento delle supplenze annuali (31 agosto) o delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) saranno disposte annualmente assicurando preventivamente la pubblicizzazione nell’albo e nel sito web di ciascun ambito territoriale provinciale:

a) del quadro complessivo delle disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono;

b) del calendario delle convocazioni

Nel corso delle attività di attribuzione delle supplenze, i predetti dati saranno costantemente aggiornati per dare conto delle operazioni effettuate e saranno resi pubblici, al termine delle quotidiane operazioni di conferimento.

Occorre quindi prestare molta attenzione al fatto che la convocazione, diversamente dagli anni passati, non avverrà tramite mail. Al contrario, la convocazione avverrà tramite avviso pubblicato sui siti degli Ambiti Territoriali che avrà valore di convocazione a tutti gli effetti. Di conseguenza è necessario sempre tenere sotto controllo il sito internet dell’Ambito Territoriale dove sarà pubblicato il calendario delle convocazioni che avrà effetto di notifica. Anche il quadro delle disponibilità dei posti sarà pubblicato anticipatamente così come sarà costantemente aggiornato nel corso delle operazioni.

Le operazioni per il conferimento delle supplenze annuali riguarderanno, nell’ordine:

  1. docenti inseriti nelle GAE:
  2. docenti inseriti nella Ia Fascia delle GPS;
  3. docenti inseriti nella IIa Fascia delle GPS.

PRIORITÀ PER LE SUPPLENZE SU SOSTEGNO
Come dispone l’art. 12 comma 4 dell’O.M. 60/2020 i posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione dalle GAE e dalle relative GPS con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni.
Il conferimento delle supplenze su posti di sostegno avverrà secondo il seguente ordine:

  1. aspiranti in GAE con titolo di specializzazione;
  2. per l’A.S. 2020/21, scorrimento dell’eventuale elenco aggiuntivo GAE;
  3. aspiranti forniti del titolo di specializzazione inseriti in Ia Fascia GPS;
  4. aspiranti senza il titolo di specializzazione inseriti in IIa Fascia GPS;
  5. in caso di incapienza delle graduatorie, si procede all’individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine delle GPS del grado di scuola relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col maggior punteggio (quest’ultima operazione sarà però effettuata dopo il conferimento delle supplenze per le classi di concorso).

ORDINE DI CONVOCAZIONE
Per quanto concerne l’ordine delle convocazioni, si comincerà dal sostegno per ogni grado poi si andrà alle cdc per ogni grado. A seguito delle assegnazioni per le classi di concorso si procederà ad assegnare il sostegno da graduatorie incrociate. 

SANZIONI PER LE SUPPLENZE CONFERITE DA DA GAE E GPS
Per le supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS, in base all’ordinanza ministeriale n. 60/20:

  • la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento (resta quindi ferma in questo caso la possibilità di accettare una supplenza dalle GAE e GPS per altro insegnamento nonché la possibilità di accettare una supplenza dalle graduatorie d’istituto anche per la stessa classe di concorso\tipologia di posto per cui si è rifiutato l’incarico dalle GAE\GPS).
  • la mancata assunzione di servizio, dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento (in tal caso, diversamente dal punto precedente, la sanzione si estende anche alle supplenze da graduatorie d’istituto. Resta possibile accettare supplenze per altre classi di concorso\tipologie di posto).
  • l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito (in tal caso, la sanzione si estende anche alle supplenze da graduatorie d’istituto e a tutte le classi di concorso\tipologie di posto).

In ogni caso tutte le sanzioni si applicano solo per l’anno scolastico in corso.

SUPPLENZA A ORARIO NON INTERO E DIRITTO AL COMPLETAMENTO
L’aspirante a cui viene conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo a conseguire il completamento orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.
Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.

RINUNCIA
Gli aspiranti che abbiano rinunciato a una proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico. Questo vale anche nel caso di rinuncia a uno spezzone orario. Infatti, non è possibile rifiutare una proposta di assunzione su spezzone in quanto se ciò dovesse avvenire, non avrà diritto ad accettare altre proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico.

POSSIBILITÀ DI LASCIARE SUPPLENZE AL 30 GIUGNO PER SUPPLENZE AL 30 AGOSTO
Solo prima della stipula del relativo contratto e prima della presa di servizio, il docente può lasciare una supplenza al 30 giugno (anche su sostegno) per l’accettazione successiva di una supplenza al 31 agosto sempre su sostegno o su posto comune. Questa possibilità è limitata al solo periodo relativo al completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti.

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