L’art. 11 comma 4 dell’Ordinanza Ministeriale 88 del 15 maggio 2024 prevede che:
I soggetti che chiedono l’iscrizione nelle GPS, ai fini della costituzione delle graduatorie di istituto per la copertura delle supplenze di cui all’articolo 2 comma 5, lettera c), indicano sino a venti istituzioni scolastiche per ciascuno dei posti o classi di concorso cui abbiano titolo. Le istituzioni scolastiche prescelte per l’inclusione nella prima, seconda e terza fascia delle graduatorie di istituto devono essere ubicate nella medesima provincia indicata per l’iscrizione nelle GPS.
Gli aspiranti a supplenze nelle scuole dell’infanzia e primaria possono indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni con particolari e celeri modalità di interpello e presa di servizio.
Pertanto, contestualmente alla scelta della provincia per l’inserimento nelle GPS (che saranno utilizzate per le supplenze al 30 giugno e al 31 agosto), gli aspiranti hanno la possibilità di scegliere fino a 20 istituzioni scolastiche per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, ai fini dell’inserimento nelle corrispondi graduatorie d’istituto.
Queste ultime sono utilizzate per il conferimento delle supplenze al 30 giugno\31 agosto, nel caso di esaurimento delle GAE\GPS, e per il conferimento delle supplenze brevi.
Nell’ambito delle 20 istituzioni scolastiche, sarà possibile effettuare fino a 7 selezioni (di cui al massimo due circoli didattici) per le supplenze fino a 10 giorni.
SUPPLENZE DI DURATA INFERIORE A 10 GIORNI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
Così come per lo scorso biennio vengono previste modalità di interpello veloci per le supplenze di durata fino a 10 giorni per i soli aspiranti delle scuole dell’infanzia e primaria.
Per le supplenze brevi fino a 10 giorni nelle scuole dell’infanzia e primaria, con il supporto del sistema informativo sono attivate particolari e celeri modalità di interpello con immediata presa di servizio”.
Infatti, vi è la possibilità (ma non l’obbligo) di indicare fino ad un massimo di 2 circoli didattici e 5 istituti comprensivi in cui gli aspiranti dichiarino la propria disponibilità ad accettare supplenze brevi fino a 10 giorni. Le scuole procederanno allo scorrimento prioritario assoluto della rispettiva graduatoria nei riguardi dei soli aspiranti che abbiano manifestato tale disponibilità.
In sostanza, per le supplenze fino a 10 giorni le scuole interpelleranno prioritariamente gli aspiranti che hanno espresso tale disponibilità prevedendo una presa di servizio immediata.
Si noti però come l’O.M. preveda, anche con riferimento alle supplenze in oggetto, le stesse sanzioni previste in generale per le ipotesi di rifiuto, mancata presa di servizio e abbandono delle supplenze da graduatorie d’istituto. Sul punto il CSPI aveva chiesto di prevedere un diverso sistema di sanzioni per le supplenze brevi fino a 10 giorni, proprio per la maggiore flessibilità richiesta, richiesta non accolta dal Ministero.
Nel decidere se dare o meno disponibilità per tali tipologie di supplenze, occorre quindi prestare molta attenzione al fatto che anche alle supplenze fino a 10 giorni si applicano le seguenti sanzioni:
- La rinuncia a una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, su posto comune, comporta, esclusivamente per gli aspiranti che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze, con riferimento al relativo anno scolastico, dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo insegnamento che per il relativo posto di sostegno dello stesso grado di istruzione.
- Analogamente, la rinuncia ad una proposta di assunzione o alla sua proroga o conferma anche a titolo di completamento, per posto di sostegno, comporta, esclusivamente per gli aspiranti specializzati che non abbiano già fornito accettazione per altra supplenza, la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalla specifica graduatoria di istituto sia per il medesimo posto di sostegno che per tutte le tipologie di posto o classi di concorso del medesimo grado di istruzione.
Ora, considerando che potrebbe trattarsi anche di una supplenza di pochi giorni e che per queste tipologie di supplenze le convocazioni avvengono con un scarso preavviso, occorre ponderare bene la decisione. Il rifiuto di una supplenza anche di 1/2 giorni potrebbe compromettere la possibilità di ricevere altre convocazioni dalla stessa scuola per l’intero anno scolastico (non solo per le supplenze fino a 10 giorni ma anche per tutte le altre supplenze da graduatorie d’istituto).