Il Ministero dell’Istruzione con la FAQ ufficiale n. 29 ha fornito chiarimenti in merito alla validità dei titoli esteri per l’accesso ai vari profili del personale ATA.
Il titolo di studio per l’accesso ai profili è stato conseguito all’estero, posso presentare domanda di inserimento nelle graduatorie Ata terza fascia?
I titoli di studio conseguiti all’estero sono validi, ai fini dell’accesso, solo se siano stati dichiarati equipollenti entro il termine di scadenza di presentazione della domanda o se entro il predetto termine sia stata presentata istanza di riconoscimento. In tale ultimo caso l’inserimento avviene con riserva e non produce effetto ai fini della stipula del contratto fino allo scioglimento della riserva stessa. In alternativa può essere presentata istanza di equivalenza ai sensi dell’art. 38 del D.Leg.vo 165/2001 secondo le indicazioni disponibili nella pagina dedicata https://www.miur.gov.it/equivalenza-ai-fini-professionali.
Pertanto:
- I titoli dichiarati equipollenti entro il termine di scadenza di presentazione della domanda (22 aprile) sono validi ai fini dell’accesso.
- i titoli per i quali entro il predetto termine sia stata presentata istanza di riconoscimento sono utili ai fini dell’accesso ma in tal caso l’inserimento avviene con riserva e non produce effetto ai fini della stipula del contratto fino allo scioglimento della riserva stessa.
Con la FAQ si chiarisce anche che in alternativa alla richiesta di equipollenza, l’aspirante può presentare istanza di equivalenza ai dell’art. 38 del D.Lgs 165/2001 secondo le indicazioni disponibili nella pagina dedicata https://www.miur.gov.it/equivalenza-ai-fini-professionali.
Si ricorda in tal senso che mentre il decreto di equipollenza, una volta ottenuto, è spendibile sempre e comunque, il decreto di a equivalenza sarà spendibile esclusivamente nell’ambito di una specifica procedura concorsuale. Tuttavia, la procedura per l’ottenimento dell’equivalenza è più snella.