Ha preso avvio in questi giorni l’attività di valutazione delle domande di iscrizione nelle Graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) e nelle connesse graduatorie d’istituto.
A tal fine, come dispone l’Ord. Min. 60/2020 gli Uffici scolastici territoriali (Ambiti provinciali) possono avvalersi delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento per attività di supporto alla valutazione di istanze afferenti a distinti posti o classi di concorso, ferma restando l’approvazione di dette graduatorie da parte dell’ufficio scolastico provinciale territoriale competente.
Molti uffici scolatici hanno quindi già individuato, attraversa apposita comunicazione pubblicata nel proprio sito internet, le “scuole polo” incaricate della valutazione delle istanze per specifiche classi di concorso\tipologia di posto, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.
La conclusione dell’attività di valutazione è prevista, secondo le indicazioni fornite dal Ministero, il 28 di Agosto. Dopodiché le graduatorie saranno trasmesse agli Uffici scolastici provinciali che le approveranno e pubblicheranno sul proprio sito web entro il 1 settembre 2020.
Le nuove graduatorie d’Istituto ricavate dalle GPS (relative alle 20 istituzioni scolastiche scelte), potranno essere consultate direttamente sui portali scolastici delle scuole.
CONFERIMENTO DELLE SUPPLENZE
Al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento delle supplenze annuali (31 agosto) o delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) saranno disposte annualmente assicurando preventivamente la pubblicizzazione nell’albo e nel sito web di ciascun ambito territoriale provinciale:
a) del quadro complessivo delle disponibilità e delle relative sedi cui si riferiscono;
b) del calendario delle convocazioni
Nel corso delle attività di attribuzione delle supplenze, i predetti dati saranno costantemente aggiornati per dare conto delle operazioni effettuate e saranno resi pubblici, al termine delle quotidiane operazioni di conferimento.
Occorre quindi prestare molta attenzione al fatto che la convocazione, diversamente dagli anni passati, non avverrà tramite mail. Al contrario, la convocazione avverrà tramite avviso pubblicato sui siti degli Ambiti Territoriali che avrà valore di convocazione a tutti gli effetti. Di conseguenza è necessario sempre tenere sotto controllo il sito internet dell’Ambito Territoriale dove sarà pubblicato il calendario delle convocazioni che avrà effetto di notifica. Anche il quadro delle disponibilità dei posti sarà pubblicato anticipatamente così come sarà costantemente aggiornato nel corso delle operazioni.
Le operazioni per il conferimento delle supplenze annuali riguarderanno, nell’ordine:
- docenti inseriti nelle GAE:
- docenti inseriti nella Ia Fascia delle GPS;
- docenti inseriti nella IIa Fascia delle GPS.
PRIORITÀ PER LE SUPPLENZE SU SOSTEGNO
Come dispone l’art. 12 comma 4 dell’O.M. 60/2020 i posti di sostegno sono conferiti agli aspiranti forniti del prescritto titolo di specializzazione dalle GAE e dalle relative GPS con priorità rispetto alle altre tipologie di insegnamenti su posti o cattedre comuni.
Il conferimento delle supplenze su posti di sostegno avverrà secondo il seguente ordine:
- aspiranti in GAE con titolo di specializzazione;
- per l’A.S. 2020/21, scorrimento dell’eventuale elenco aggiuntivo GAE;
- aspiranti forniti del titolo di specializzazione inseriti in Ia Fascia GPS;
- aspiranti senza il titolo di specializzazione inseriti in IIa Fascia GPS;
- in caso di incapienza delle graduatorie, si procede all’individuazione dell’aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine delle GPS del grado di scuola relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col maggior punteggio.
SANZIONI PER LE SUPPLENZE CONFERITE DA DA GAE E GPS
Per le supplenze conferite sulla base delle GAE e GPS, in base all’ordinanza ministeriale n. 60/20:
- la rinuncia ad una proposta di assunzione o l’assenza alla convocazione comportano la perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle GAE e GPS per il medesimo insegnamento (resta quindi ferma in questo caso la possibilità di accettare una supplenza dalle GAE e GPS per altro insegnamento nonché la possibilità di accettare una supplenza dalle graduatorie d’istituto anche per la stessa classe di concorso\tipologia di posto per cui si è rifiutato l’incarico dalle GAE\GPS).
- la mancata assunzione di servizio, dopo l’accettazione, attuatasi anche mediante la presentazione preventiva di delega, comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE che delle GPS, nonché sulla base delle graduatorie di istituto, per il medesimo insegnamento (in tal caso, diversamente dal punto precedente, la sanzione si estende anche alle supplenze da graduatorie d’istituto. Resta possibile accettare supplenze per altre classi di concorso\tipologie di posto).
- l’abbandono del servizio comporta la perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle GAE e delle GPS che sulla base delle graduatorie di istituto, per tutte le graduatorie di tutti i posti o classi di concorso ove l’aspirante è inserito (in tal caso, la sanzione si estende anche alle supplenze da graduatorie d’istituto e a tutte le classi di concorso\tipologie di posto).
In ogni caso tutte le sanzioni si applicano solo per l’anno scolastico in corso.
SUPPLENZA A ORARIO NON INTERO E DIRITTO AL COMPLETAMENTO
L’aspirante a cui viene conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo a conseguire il completamento orario, esclusivamente nell’ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell’orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo.
Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l’unicità dell’insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
RINUNCIA
Gli aspiranti che abbiano rinunciato a una proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico. Questo vale anche nel caso di rinuncia a uno spezzone orario. Infatti, non è possibile rifiutare una proposta di assunzione su spezzone in quanto se ciò dovesse avvenire, non avrà diritto ad accettare altre proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico.
POSSIBILITÀ DI LASCIARE SUPPLENZE AL 30 GIUGNO PER SUPPLENZE AL 30 AGOSTO
Solo prima della stipula del relativo contratto e prima della presa di servizio, il docente può lasciare una supplenza al 30 giugno (anche su sostegno) per l’accettazione successiva di una supplenza al 31 agosto sempre su sostegno o su posto comune. Questa possibilità è limitata al solo periodo relativo al completamento delle operazioni ed esclusivamente prima della stipula dei relativi contratti.