L’art. 8, comma 5 dell’OM 60/2020 prevede che gli uffici scolastici provinciali possano procedere alla valutazione delle istanze degli aspiranti all’inserimento nelle GPS di competenza, anche attraverso la delega a scuole polo su specifiche classi di concorso, al fine di evitare difformità nelle valutazioni.
Gli ambiti territoriali stanno provvedendo proprio in questi giorni a delegare specifiche scuole per la valutazione delle domande. Di seguito alcune indicazioni fornite dall’Ambito territoriale di Rieti alle scuole\uffici che si occuperanno di valutare le domande.
ASPIRANTI CON PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI
Nel caso in cui gli aspiranti siano inclusi, a pieno titolo o con riserva, a seguito di provvedimenti giurisdizionali, non era previsto che l’interessato comunicasse il voto e gli altri dettagli del titolo di accesso, ma solo gli estremi del provvedimento. In questi casi l’ufficio/scuola che individui una situazione di questo tipo dovrà inserire il punteggio complessivo delle sezioni A1+A2 nell’apposito campo.
VALUTAZIONE DEI TITOLI
Al fine di evitare la ripetizione di tutti i titoli, l’istanza aggregava gli altri titoli valutabili in base alla tabella di valutazione a cui le graduatorie richieste si riferiscono. Le funzionalità di valutazione del SIDI, invece, sono replicate per ciascuna graduatoria, in ragione del fatto che la valutazione della domanda di un aspirante deve essere gestita per specifica graduatoria.
Occorre pertanto verificare che siano correttamente valutati sulla specifica graduatoria tutti e solo i titoli previsti dalla specifica tabella tenendo conto dei seguenti due aspetti:
a. alcuni titoli sono valutabili solo se specifici per la graduatoria di interesse e quindi solo sulla specifica graduatoria devono essere valutati
b. alcuni titoli non sono spendibili se già spesi per l’accesso e quindi il relativo punteggio deve essere eventualmente decurtato. Alcuni aspiranti, per eccesso di prudenza potrebbero non aver inserito un altro titolo valutabile speso per l’accesso ad altra graduatoria; questi casi andranno recuperati basandosi sui titoli di accesso dichiarati nella domanda
CLASSE DI CONCORSO A-23 E TITOLO ITALIANO L2
Per la graduatoria A-23 fra i requisiti di accesso è prevista la certificazione L2. Occorre verificare se l’interessato ha proposto lo stesso titolo sia come “titolo congiunto” che come “ulteriore titolo culturale”, in questo caso il punteggio dovrà essere corretto.
ASPIRANTI DI SOSTEGNO
Per i soli aspiranti di sostegno che non abbiano chiesto anche la corrispondente graduatoria di posto comune va valutato il titolo di accesso con il relativo punteggio.
CLASSE DI CONCORSO A-55
Alcuni aspiranti hanno potuto richiedere la graduatoria di A-55, strumento musicale nella scuola secondaria di secondo grado, in assenza del servizio specifico richiesto dall’allegato E al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259. In questo caso l’ufficio verificherà il possesso del requisito, integrando la domanda con il punteggio specifico corrispondente, oppure escluderà l’aspirante dalla graduatoria.
DIPLOMA DI ISTITUTO TECNICO SUPERIORE
Alcuni aspiranti hanno inserito tra i “Diploma di Istituto Tecnico Superiore” anche titoli di diploma che non rientrano in questa categoria, è possibile verificare che il titolo dichiarato sia corretto consultando l’elenco al link http://www.indire.it/wp-content/uploads/2017/09/Elenco-ITS-area-tecnologica-eregione.pdf
Per i punti 1, 3, 4, 5 verranno forniti agli uffici territoriali appositi elenchi per semplificare l’individuazione dei casi specifici.