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venerdì, Dicembre 6, 2024
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GPS: valutabile il servizio prestato durante i nuovi percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023. Arriva la FAQ Ufficiale

Dopo il chiarimento avvenuto in via ufficiosa di cui vi avevamo dato conto in questo articolo, il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha pubblicato la FAQ ufficiale n. 64 con quale si chiarisce in via definitiva che il servizio prestato durante la frequenza dei nuovi percorsi di abilitazione di cui al DPCM 4 agosto 2023 è valutabile.  Infatti, come spiegato nella FAQ, la limitazione del punteggio riguarda solamente i percorsi abilitanti indicati nella lettera a), b), c), d) ed e) per i quali è specificata l’attribuzione dei punti in relazione alla durata dei percorsi.

Viceversa, la decurtazione non si applica per i percorsi indicati nelle lettere f), g) ed h): concorso ordinario 2020, concorso straordinario 2020 e percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023. 

FAQ 64

Sto presentando istanza di iscrizione in I fascia GPS in quanto ho conseguito l’abilitazione con il percorso di cui al DPCM 4 agosto 2023. Nel periodo di frequenza del corso ho svolto del servizio. Posso chiederne la valutazione, oppure è già ricompreso nella valutazione del titolo di abilitazione, ai sensi delle Note al servizio riportate nella Tabella A3?

Il servizio prestato durante la frequenza dei corsi di cui al DPCM 4 agosto 2023 è valutabile; la limitazione alla valutazione del servizio per chi è in possesso di abilitazione di cui al punto A2 della tabella A3 riguarda soltanto i percorsi descritti alle lettere a), b), c), d) ed e), per i quali è specificata l’attribuzione dei punti in relazione alla durata del percorso. 

SPIEGAZIONE
Il dubbio derivava dalla circostanza che le note alla tabella titoli prevedono che:

Il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi di cui al punto A.2 non è valutato, essendo già ricompreso nella valutazione del titolo in ragione di 12 punti annuali.

Tuttavia, diversamente da altri tipi di percorsi (quali le SSIS, il TFA 2012 e 2014 e COBASLID), le tabelle titoli non specificano, per i nuovi percorsi abilitanti, che una parte del punteggio bonus viene attribuito per la durata del percorso abilitativo.

Per fare un esempio concreto:

  • Per le SSIS viene previsto un punteggio addizionale di 54 punti ma viene specificato (di cui 24 per la durata biennale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato).
  • Analogamente, per il TFA (2012 e 2014) viene previsto un punteggio addizionale di 42 punti ma viene specificato (di cui 12 per la durata annuale del percorso abilitativo e 30 per la selettività dello stesso percorso tenendo conto del superamento di prove di accesso selettive e dell’ammissione a corsi a numero programmato).

Nei suddetti casi (e negli altri casi in cui viene data la suddetta specifica) quindi il servizio prestato durante il percorso di abilitazione non può essere dichiarato.

Viceversa, la suddetta specificazione invece manca nel caso dei nuovi percorsi abilitanti, circostanza che aveva portato finora a dubbi interpretativi, adesso risolti in senso positivo: il servizio prestato durante i percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023 è pienamente valutabile.

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