É stata pubblicata l’Ordinanza Ministeriale 112 del 6 Maggio 2022 che disciplina le procedure di costituzione delle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze) e delle connesse graduatorie d’istituto nonché il conferimento delle supplenze.
Per quanto riguarda le GPS sostegno, queste sono costituisce da due fasce:
- la prima fascia è costituita dai soggetti in possesso dello specifico titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado;
- la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l’anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che siano in possesso:
- per la scuola dell’infanzia e primaria, del relativo titolo di abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado;
- per la scuola secondaria di primo e secondo grado, dell’abilitazione o del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado
L’ANNO IN CORSO AI FINI DELL’ACCESSO ALLE GPS SOSTEGNO II FASCIA
L’art. 3 dell’O.M. prevede che i titoli dichiarati dall’aspirante sono valutabili se posseduti entro la data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
Tuttavia:
Esclusivamente nei confronti degli aspiranti che, alla data di scadenza prevista per la presentazione dell’istanza, non abbiano ancora maturato l’intera annualità di servizio, sarà consentito di dichiarare la successiva data di scadenza del contratto in essere all’atto della presentazione dell’istanza; la valutabilità del servizio svolto successivamente alla data di presentazione della domanda è vincolata alla conferma dell’avvenuto svolgimento, da dichiararsi da parte dell’interessato tramite apposita istanza che verrà messa a disposizione secondo tempistiche e modalità che saranno oggetto di apposita comunicazione da parte della competente Direzione Generale del Ministero. In caso di mancata conferma, la valutazione del servizio è ricondotta alla data di presentazione della domanda”.
Si tratta di uno dei pochi accoglimenti del Ministero rispetto alla richiesta dei sindacati. In sostanza gli aspiranti che alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande non abbiano ancora maturato l’intera annualità di servizio, possono chiedere la valutazione del servizio fino alla scadenza del contratto in essere.
Questo permetterà quindi ai candidati di poter dichiarare, non solo il servizio svolto fino alla data di scadenza della domanda di partecipazione, ma anche il servizio che il docente (presumibilmente) presterà dopo in funzione del contratto in essere.
Ciò sarà utile:
- sia in termini di punteggio (l’aspirante potrà considerare il servizio fino alla data di chiusura del contratto, anche oltre il 31 di maggio).
- sia come requisito per l’inserimento nella II fascia delle GPS sostegno (per cui si considera anche l’anno in corso come terza annualità).
Questa possibilità dà anche modo di iscriversi con riserva nelle GPS di seconda fascia di sostegno nel caso in cui detto servizio rappresenti la terza annualità di almeno 180 giorni di servizio sul sostegno.
Per cui, ad esempio, il docente che ha un contratto fino al 30 giugno oppure dal 1° febbraio fino al termine delle lezioni su posto di sostegno (ricordiamo che il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino agli scrutini vale come intera annualità) potrà far valere questo contratto anche se alla data del 31 maggio, non ha ancora raggiunto i 180 giorni di servizio, purché però questi vengano raggiunti sulla base del contratto in essere oppure, in alternativa, purché il docente presti servizio dal 1° febbraio ininterrottamente fino agli scrutini finali.
La valutazione del servizio prestato successivamente al termine per la presentazione delle domande è vincolata alla conferma dell’avvenuto svolgimento tramite procedura che verrà messa a disposizione dal Ministero.
In caso di mancata conferma, ovviamente, tale servizio non potrà essere oggetto di valutazione.