L’Ordinanza Ministeriale n. 112/2022 e le allegate tabelle titoli prevedono la valutazione del servizio come specifico o come aspecifico.
Negli scorsi giorni numerosi utenti hanno chiesto delucidazioni in merito alla possibilità di far valutare come “specifico” il servizio svolto su un’altra classe di concorso.
Il dubbio derivava dalla circostanza che la piattaforma richiede di indicare la “Graduatoria su cui far valutare il servizio come specifico ai sensi del punto C1 delle rispettive tabelle di valutazione dei titoli” oltre all’indicazione dell’insegnamento su cui è stato prestato il servizio” e in tali campi è possibile indicare classi di concorso differenti.
Come avevamo già anticipato in questo articolo, affinché un servizio venga valutato come specifico ai sensi del punto C.1, deve essere prestato sulla specifica classe di concorso o su posti di sostegno agli alunni con disabilità sullo specifico grado rispetto alla quale si chiede la valutazione.
Adesso la FAQ ufficiale n. 20 chiarisce in modo inequivocabile la questione:
Come servizio specifico si intende esclusivamente, come dettagliato nelle tabelle:
per il posto comune, il servizio prestato sulla specifica classe di concorso;
per il posto di sostegno, il servizio prestato su sostegno per lo specifico grado.
È dunque SBAGLIATO, come dettagliato nelle singole tabelle, caricare ad esempio il servizio svolto sulla classe di concorso A-21 come specifico, poniamo, sulla A-22.
Una volta caricato il servizio specifico, in una fase successiva alla chiusura dell’istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l’aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione sulle altre classi di concorso o posti come servizio aspecifico.
Il servizio su posto di sostegno è caricato come servizio specifico per tutte le classi di concorso del medesimo grado.Relativamente alle classi di concorso A-53, A- 55, A- 63, A-64 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all’a.s. 2016/17, compreso, presso i licei musicali nelle relative discipline di cui all’allegato E al D.P.R. 15 marzo 2010 n. 89 dai docenti di cui alle ex classi di concorso A31 , A32, di cui al Decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998 n. 39 e s.m.i. e A077 di cui al Decreto del Ministro dell’istruzione, università e della ricerca 6 agosto 1999 n. 201.
Relativamente alle classi di concorso A- 57, A – 58, A – 59 è valutabile come servizio specifico il servizio prestato sulle suddette classi di concorso a decorrere dall’anno scolastico 2017/18 e il servizio prestato fino all’a.s. 2016/17, compreso, nelle classi di concorso appositamente identificate con il codice X057, X058, X059.