L’Ambito territoriale di Siena ha emanato la nota n. 6286 del 7 Agosto 2024 con la quale si forniscono precisazioni su reclami non accoglibili in merito alle istanze di riesame in autotutela delle GPS.
1. Titoli o servizi non dichiarati all’atto della domanda
La nota 1588 dell’11 settembre 2020 e l’art 8 comma 2 dell’OM 88/2024 precisano che ogni titolo deve essere dichiarato, per ciascuna classe di concorso, nel TAB dedicato. Se, quindi, uno o più titoli vengono dichiarati dall’aspirante in una sola classe di concorso e non vengono riportati nelle altre, non possono essere aggiunti successivamente dall’Ufficio. Tale intervento, ove richiesto, non verrà effettuato.
2. Riserva non sciolta
Gli aspiranti che non hanno presentato istanza di scioglimento della riserva nel periodo compreso tra l’8 luglio 2024 (h. 9.00) e il 10 luglio 2024 (h. 23.59), come richiesto dall’OM 88/24 e dall’Avviso apertura funzioni per la presentazione telematica delle istanze di scioglimento della riserva ai fini dell’inclusione a pieno titolo nella I fascia delle GPS prot. 1498 del 4 luglio 2024, sono esclusi dalla graduatoria di I fascia. Sono inseriti nella graduatoria di seconda fascia, se hanno presentato la relativa istanza d’inserimento.
3. Servizio senza titolo
La nota del Capo dipartimento n 1290 del 12 luglio 2020, richiamata anche nell’OM 88/2024 (pag. 5) precisa che il servizio prestato senza titolo di accesso è valido ai fini della valutazione solo se il suddetto titolo è posseduto al momento di presentazione della domanda. Non sono, pertanto, valutati servizi svolti senza titolo, fino al conseguimento dello stesso, che può essere inserito (e sarà quindi valutato) all’atto dell’aggiornamento delle graduatorie.
4. Titoli ulteriori
Gli “Allegati A – Titoli valutabili” dell’OM 88, specificano espressamente l’elenco dei titoli culturali da dichiarare come ulteriori rispetto al titolo di accesso (a titolo esemplificativo, non è possibile dichiarare come titolo ulteriore, una laurea triennale propedeutica alla laurea magistrale o la stessa laurea magistrale necessaria per l’accesso, certificazioni linguistiche rilasciate da enti non accreditati,… ) I punteggi relativi a titoli non ricompresi nell’elenco citato non saranno quindi rettificati.
5. Abilitazioni estere
Gli aspiranti in possesso di titoli di abilitazione conseguiti all’estero, in attesa di riconoscimento, sono iscritti con riserva, in attesa di riconoscimento del titolo. Si chiarisce che in base alla tabella A/7 “Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia per le supplenze su posto di sostegno nelle scuole di ogni grado” sez. A.2 esclusivamente “Ai percorsi di specializzazione di cui all’articolo 13 del DM 249/2010 o ad analoghi titoli conseguiti all’estero con ammissione selettiva e a numero programmato, sono attribuiti ulteriori 12 punti (si veda anche la FAQ n.27 pubblicata dal MIM).
Si precisa che, tale dichiarazione sarà oggetto di verifica da parte dell’Istituzione Scolastica di primo servizio e dovrà essere confermata da chiara attestazione della partecipazione alla procedura selettiva. Gli aspiranti che, in fase di compilazione dell’istanza, abbiano compilato erroneamente la sezione A.2 sono invitati a segnalarlo, tempestivamente, a questo Ufficio, che provvederà ad una rettifica del punteggio.