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GPS: non si valuta il corso di formazione quadriennale in psicoterapia [Nota ambito di Como]

Le tabelle titoli delle GPS (Graduatorie Provinciali per le supplenze), prevedono la valutazione dei 

Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato (si valuta al massimo un titolo), 2 punti

Il Corso di formazione quadriennale in psicoterapia è valutabile come “diploma di specializzazione universitario” in tale voce?

Si tratta di diplomi rilasciati da istituti che hanno lo scopo di impartire agli allievi una formazione professionale idonea all’esercizio dell’attività psicoterapeutica, secondo un indirizzo metodologico e teorico-culturale riconosciuto in ambito scientifico, sia nazionale che internazionale.

La scuola rilascia un diploma di specializzazione equipollente a quello rilasciato dalle università.

Della questione si è occupato l’ambito territoriale di Como in sede di convalida dei punteggi dove si ribadisce quanto già statuito nel precedente biennio e condiviso dall’USR Lombardia, ossia il non riconoscimento dei 2 punti previsti dalle tabelle di valutazione in caso di “Diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale, non altrimenti valutato” ove si tratti di Corso di formazione quadriennale in psicoterapia per i seguenti motivi:

  1. perché non si tratta di diplomi di specializzazione universitari, in quanto i corsi vengono tenuti da soggetti diversi dalle Università;
  2. perché in base al DM 11 dicembre 1998, n. 509, il riconoscimento del MIUR non è allo scopo dell’attribuzione di punteggio nelle graduatorie per l’insegnamento, bensì al fine dell’attivazione di corsi di specializzazione in psicoterapia con lo scopo di impartire agli allievi una formazione professionale idonea allo svolgimento dell’attività psicoterapeutica e di legittimarne l’esercizio;
  3. perché l’equipollenza alla specializzazione universitaria per i pubblici concorsi, sempre invocata in questi casi, è priva di fondamento in quanto riguarda solo quelli a posti di psicologo e psicoterapeuta in aziende del Servizio sanitario nazionale, come si evince chiaramente non solo dalla normativa di riferimento, ma soprattutto dall’interpretazione che ne è stata data dalla giurisprudenza.
  4. perché, infine, la richiesta di un’equipollenza ai fini dei punteggi nelle graduatorie della scuola non solo è infondata, ma sarebbe anche lesiva della parità di trattamento, perché nessun altro titolo rilasciato da scuola di specializzazione privata a fini di formazione professionale viene reputato come equipollente ai diplomi di specializzazione universitaria, quand’anche questa equiparazione vi sia ad altri fini.

VEDI LA NOTA DELL’AMBITO TERRITORIALE DI COMO

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