L’art. 5 dell’O.M. 88 del 16 maggio 2024 detta una disciplina specifica per le classi di concorso a esaurimento ovvero non più presenti negli ordinamenti didattici.
DI QUALI CLASSI DI CONCORSO SI TRATTA?
Le classi di concorso a esaurimento sono quelle classi che sono destinate a scomparire in quanto l’insegnamento sarà progressivamente attribuito ai docenti di altre classi di concorso. Per queste classi di concorso non è possibile bandire nuovi concorsi ordinari né sono consentiti nuovi inserimenti nelle graduatorie provinciali (GPS) e d’istituto.
Si tratta in sostanza delle seguenti classi di concorso:
a) A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
b) A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;
c) A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con lingua di insegnamento slovena;
d) A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento slovena;
e) B-01 Attività pratiche speciali per non vedenti;
f) B-29 Gabinetto fisioterapico;
g) B-30 Addetto all’ufficio tecnico;
h) B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;
i) B-32 Esercitazioni di pratica professionale;
j) B-33 Assistente di Laboratorio
COSA PREVEDE L’ORDINANZA MINISTERIALE
L’art. 5 comma 1 dell’O.M. prevede che, ai sensi dell’Ordinamento delle classi di concorso e degli ordinamenti didattici dei percorsi della scuola secondaria di primo e secondo grado, alle GPS di prima e seconda fascia delle seguenti classi di concorso possono fare domanda di aggiornamento/trasferimento esclusivamente gli aspiranti già presenti nelle GPS delle indicate classi di concorso per il biennio 2020/21 – 2021/22.
Non sono dunque consentiti nuovi inserimenti.
ABILITATI NELLE CLASSI DI CONCORSO A-66, A-76 O A-86
Gli aspiranti in possesso di abilitazione per le classi di concorso A-66, A-76, A-86 possono fare domanda di inserimento:
- nella prima fascia delle GPS delle classi di concorso A-41 purché in possesso del relativo titolo di accesso, con riconoscimento del servizio prestato quale servizio specifico.
- nella seconda fascia delle GPS per le classi di concorso per le quali possiedono il titolo di accesso.
ABILITATI NELLE CLASSI DI CONCORSO B-01, B-31 E B-32
Gli aspiranti in possesso del titolo di abilitazione oppure già inseriti nelle GPS di seconda fascia per le classi di concorso B-01, B-31 e B-32:
- qualora in possesso dei titoli di specializzazione conseguiti a norma dell’art. 67, comma 5, del Testo Unico, possono fare domanda di inserimento nella seconda fascia delle GPS sostegno, (devono però possedere apposito titolo di specializzazione conseguito al termine di un corso biennale teorico-pratico presso l’istituto statale “A. Romagnoli” di specializzazione per i minorati della vista, presso l’istituto professionale di Stato per sordomuti “A. Magarotto”, nonché presso altri istituti riconosciuti dal Ministero della pubblica istruzione).
- qualora in possesso del titolo di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970 (titolo di specializzazione per le attività didattiche di sostegno), possono fare domanda di inserimento nelle GPS di prima fascia per il sostegno, relativamente alla scuola secondaria di primo grado per quanto concerne la classe di concorso B-01, alla scuola secondaria di secondo grado per quanto concerne le classi di concorso B31 e B-32.