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GPS: la valutazione del servizio prestato durante la frequenza dei percorsi di abilitazione

La nota 1290 del 22 Luglio 2020 ha fornito alcuni chiarimenti sulla valutazione dei servizi. Uno di questi riguarda la valutazione del servizio svolto in contemporanea alla frequenza dei percorsi di abilitazione (da non confondere con i percorsi di specializzazione sul sostegno).

PUNTEGGIO AGGIUNTIVO (C.D. BONUS)
La  Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia (Tabella A3) prevede alla voce A.2 l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo (c.d “Bonus”) per il possesso di una delle abilitazioni indicate:

  • SISS 54 punti (di cui 24 per la durata biennale del percorso abilitativo)
  • TFA 42 punti (di cui 12 per la durata annuale del percorso abilitativo)
  • TFA per discipline artistiche, musicali e coreutiche 66 punti (di cui 36 per la durata triennale del percorso abilitativo)
  • PAS 12 punti (di cui 12 per la durata annuale del percorso abilitativo)
  • Laurea in Scienze della Formazione primaria ordinamento precedente 60 punti  (di cui 48 per la durata quadriennale del percorso abilitativo)
  • Laurea in scienze della formazione primaria di cui al DM 249/2010 72 punti (di cui 60 per la durata quinquennale del percorso abilitativo)
  • Superamento di un concorso ordinario 24 punti
  • Superamento del concorso straordinario di cui al decreto dipartimentale n. 510 del 2020, congiunto al possesso del requisito di servizio (c.d. concorso straordinario) 24 punti
  • per l’abilitazione conseguita attraverso la frequenza dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale di cui al DPCM 4 agosto 2023, sono attribuiti ulteriori 24 punti

Le note alla tabella titoli precisano che il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi di cui al punto A.2 non è valutato, essendo già ricompreso nella valutazione del titolo in ragione di 12 punti annuali. 

In sostanza chi ha svolto servizio durante lo svolgimento di tali percorsi di abilitazione (a seconda dei casi, annuali, biennali o triennali), non potrà far valere l’eventuale servizio svolto durante l’anno in quanto questo è già ricompreso nella valutazione complessiva del titolo (vengono attribuiti 12 punti per la durata del percorso abilitativo).

CHIARIMENTO MINISTERIALE
La nota 1290 del 22 Luglio 2020 conferma che per le GPS di I fascia, riservate agli aspiranti abilitati, non è dichiaratile il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi cui è attribuito il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.2 delle rispettive tabelle A/1 e A/3 né sulle GPS relative al sostegno (in quanto il relativo punteggio aggiuntivo è valutato integralmente).

In sostanza l’anno di servizio svolto durante la frequenza di tali corsi di abilitazione (TFA, SSIS, PAS), non può essere valutato né nelle graduatorie di I fascia relative alle classi di concorso né eventualmente nelle graduatorie di I fascia sostegno in cui si sia eventualmente iscritti. Questo perché per tali percorsi viene già attribuito un “bonus” di 24\42\54\66 punti che ricomprende il punteggio per il servizio annuale.

Si precisa che si parla di “percorsi di abilitazione” (di cui alla voce A.2) e non di “percorsi di specializzazione”. Pertanto il servizio svolto durante la frequenza dei corsi di specializzazione sul sostegno di cui al DM 249/2010, è pienamente valutabile.

Esempio: Docente abilitato tramite TFA su A-12 (Discipline Letterarie II grado) nell’anno accademico 2014\2015 e che ha svolto servizio in quell’anno per 6 mesi nella medesima classe di concorso.

Tale docente non potrà far valere tale servizio perché al docente in questione, in ragione dell’abilitazione conseguita tramite TFA viene già attribuito, in aggiunta al punteggio per il voto di abilitazione (voce A.1), un punteggio pari a 42 punti di cui 12 sono attribuiti per la durata annuale del percorso abilitativo (Voce A.2).

Lo stesso servizio non potrà essere valutato neanche nella graduatorie di sostegno II grado (qualora il docente vi sia inserito, in quanto specializzato sul II grado) perché anche in tale graduatoria sono già attribuiti i 42 punti suddetti (Voce B.1 della tabella titoli GPS sostegno).

I PERCORSI ABILITANTI DA 30 CFU DPCM AGOSTO 2023
Diversamente da quanto detto sopra, il punteggio relativo ai percorsi abilitanti di cui al DPCM 4 agosto 2023 è compatibile con il servizio prestato nello stesso anno scolastico. Per un approfondimento si veda questo articolo.

Si veda anche l’articolo in questione.

SERVIZI SVOLTI SU ALTRE CLASSI DI CONCORSO
I predetti aspiranti, qualora abbiano svolto durante la frequenza dei predetti corsi servizio su altre classi di concorso o posti comuni cui abbiano titolo, non ricomprese nel percorso di abilitazione, ovvero sul sostegno per grado diverso (ad esempio, docente abilitato TFA su secondaria di secondo grado che abbia svolto servizio sul sostegno sul primo grado, o docente di primaria che durante la LM 85-bis abbia svolto supplenze sulla secondaria), possono dichiararlo nelle relative graduatorie.

Esempio: Docente abilitato tramite TFA su A-12 (Discipline Letterarie II grado) nell’anno accademico 2014\2015 e che ha svolto servizio in quell’anno per 6 mesi nella classe di concorso A-11 (non ricompresa nel percorso di abilitazione svolto). 

Tale docente potrà far valere tale servizio prestato sulla classe di concorso A-11 perché al docente in questione, in tale classe di concorso (A-11) non viene attribuito alcun punteggio aggiuntivo. Non spettano infatti i 42 punti per l’abilitazione di cui alla voce A.2. 

Esempio 2: Docente abilitato tramite TFA su A-12 (Discipline Letterarie II grado) nell’anno accademico 2014\2015 e che ha svolto servizio in quell’anno per 6 mesi su sostegno I grado.
Tale docente potrà far valere tale servizio prestato nella GPS sostegno I grado perché al docente in questione, in tale graduatoria non viene attribuito alcun punteggio aggiuntivo (l’abilitazione posseduta è infatti su altro grado di scuola e non viene valutata).

DURATA LEGALE TFA I CICLO
Come chiarito dalla nota n. 2034 del 10 giugno 2014, ai fini della decurtazione del servizio coincidente con l’anno di durata legale del corso, l’anno accademico di riferimento è il 2012\2013 in quanto anno di effettivo svolgimento del corso. Qualora l’anno indicato fosse diverso, le segreterie provvederanno d’ufficio alla correzione e contatteranno l’aspirante per la dichiarazione del servizio eventualmente svolto e dei titoli conseguiti nell’anno erroneamente indicato.

Vedi la nota
nota 2034 del 10 giugno 2014

VEDI L’ORDINANZA MINISTERIALE

ALLEGATO A\1 TABELLA TITOLI I FASCIA INFANZIA E PRIMARIA
ALLEGATO A\2 TABELLA TITOLI II FASCIA INFANZIA E PRIMARIA
ALLEGATO A\3 TABELLA TITOLI I FASCIA SECONDARIA
ALLEGATO A\4 TABELLA TITOLI II FASCIA SECONDARIA
ALLEGATO A\5 TABELLA TITOLI I FASCIA ITP
ALLEGATO A\6 TABELLA TITOLI II FASCIA ITP
ALLEGATO A\7 TABELLA TITOLI I FASCIA SOSTEGNO
ALLEGATO A\8 TABELLA TITOLI II FASCIA SOSTEGNO
ALLEGATO A\9 TABELLA TITOLI I FASCIA PERSONALE EDUCATIVO
ALLEGATO A\10 TABELLA TITOLI II FASCIA PERSONALE EDUCATIVO

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