Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato una nuova FAQ (la n. 66) che affronta il tema dell’arrotondamento del voto di abilitazione. Ci eravamo già occupati della questione ieri in questo articolo.
Mi sono abilitata attraverso il percorso di cui al DPCM 4 agosto 2023, con una votazione pari a 7,5 su 10. Stando a quanto riportato nelle tabelle di valutazione, in caso di voti decimali gli stessi vanno arrotondati per eccesso laddove il decimale sia pari o superiore allo 0,50. Nel caso specifico, quindi, dovrei inserire 8/10 quale punteggio da convertire nel relativo voto in centesimi? In tal caso, però, in fase di conversione mi verrebbe attribuito un punteggio maggiore di quello che mi spetterebbe.
Il voto deve essere riportato come effettivamente conseguito con riferimento alla base (ad esempio 8.5/10; 26.4/30) senza alcun arrotondamento, avendo l’accortezza di inserire un punto prima del decimale, anziché la virgola; per i punteggi espressi con base diversa da cento il sistema calcolerà la conversione in centesimi, applicando l’arrotondamento dell’eventuale decimale secondo la regola prevista nella tabella di valutazione (“Le eventuali frazioni di voto sono arrotondate per eccesso al voto superiore solo se pari o superiori a 0,50”).
Viene quindi definitivamente chiarito che e votazioni devono essere riportate come conseguite, indicando eventuali decimali (Vedi immagine sottostante).
Il sistema procederà alla conversione in centesimi, arrotondando per eccesso le eventuali frazioni di voto al voto superiore solo se pari o superiori a 0,5.