La nota 1290 del 22 Luglio 2020 ha fornito alcuni chiarimenti sulla valutazione dei servizi. Uno di questi riguarda la valutazione del servizio svolto in contemporanea alla frequenza dei percorsi di abilitazione. Quanto si dirà non si applica ai percorsi di specializzazione sul sostegno per i motivi che si spiegheranno di seguito.
PUNTEGGIO AGGIUNTIVO (C.D. BONUS)
La Tabella dei titoli valutabili per le graduatorie provinciali di I fascia (Tabella A3) prevede alla voce A.2 l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo (c.d. “Bonus”) per il possesso di una delle abilitazioni indicate:
- SISS 54 punti (di cui 24 per la durata biennale del percorso abilitativo)
- TFA 42 punti (di cui 12 per la durata annuale del percorso abilitativo)
- TFA per discipline artistiche, musicali e coreutiche 66 punti (di cui 36 per la durata triennale del percorso abilitativo)
- PAS 12 punti (di cui 12 per la durata annuale del percorso abilitativo)
- Laurea in Scienze della Formazione primaria ordinamento precedente 60 punti (di cui 48 per la durata quadriennale del percorso abilitativo)
- Laurea in scienze della formazione primaria di cui al DM 249/2010 72 punti (di cui 60 per la durata quinquennale del percorso abilitativo)
Le note alla tabella titoli precisano che il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi di cui al punto A.2 non è valutato, essendo già ricompreso nella valutazione del titolo in ragione di 12 punti annuali.
In sostanza chi ha svolto servizio durante lo svolgimento di tali percorsi di abilitazione (a seconda dei casi, annuali, biennali o triennali), non potrà far valere l’eventuale servizio svolto durante l’anno in quanto questo è già ricompreso nella valutazione complessiva del titolo (vengono attribuiti 12 punti per la durata del percorso abilitativo).
CHIARIMENTO MINISTERIALE
La nota 1290 del 22 Luglio 2020 conferma che per le GPS di I fascia, riservate agli aspiranti abilitati, non è dichiaratile il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi cui è attribuito il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.2 delle rispettive tabelle A/1 e A/3 né sulle GPS relative al sostegno (in quanto il relativo punteggio aggiuntivo è valutato integralmente).
In sostanza l’anno di servizio svolto durante la frequenza di tali corsi di abilitazione (TFA, SSIS, PAS), non potrà essere valutato né nelle graduatorie di I fascia relative alle classi di concorso né eventualmente nelle graduatorie di I fascia sostegno in cui si sia eventualmente iscritti. Questo perché per tali percorsi viene già attribuito un “bonus” di 42\54\66 punti che ricomprende il punteggio per il servizio annuale.
Si precisa che si parla di “percorsi di abilitazione” (di cui alla voce A.2) e non di “percorsi di specializzazione”. Pertanto il servizio svolto durante la frequenza dei corsi di specializzazione di cui al DM 249/2010, è pienamente valutabile.
Esempio: Docente abilitato tramite TFA su A-12 (Discipline Letterarie II grado) nell’anno accademico 2014\2015 e che ha svolto servizio in quell’anno per 6 mesi nella medesima classe di concorso.
Tale docente non potrà far valere tale servizio perché al docente in questione, in ragione dell’abilitazione conseguita tramite TFA viene già attribuito, in aggiunta al punteggio per il voto di abilitazione (voce A.1), un punteggio pari a 42 punti di cui 12 sono attribuiti per la durata annuale del percorso abilitativo (Voce A.2).
Lo stesso servizio non potrà essere valutato neanche nella graduatorie di sostegno II grado (qualora il docente vi sia inserito, in quanto specializzato sul II grado) perché anche in tale graduatoria sono già attribuiti i 42 punti suddetti (Voce B.1 della tabella titoli GPS sostegno).
SERVIZI SVOLTI SU ALTRE CLASSI DI CONCORSO
I predetti aspiranti, qualora abbiano svolto durante la frequenza dei predetti corsi servizio su altre classi di concorso o posti comuni cui abbiano titolo, non ricomprese nel percorso di abilitazione, ovvero sul sostegno per grado diverso (ad esempio, docente abilitato TFA su secondaria di secondo grado che abbia svolto servizio sul sostegno sul primo grado, o docente di primaria che durante la LM 85-bis abbia svolto supplenze sulla secondaria), possono dichiararlo nelle relative graduatorie.
Esempio: Docente abilitato tramite TFA su A-12 (Discipline Letterarie II grado) nell’anno accademico 2014\2015 e che ha svolto servizio in quell’anno per 6 mesi nella classe di concorso A-11 (non ricompresa nel percorso di abilitazione svolto).
Tale docente potrà far valere tale servizio prestato sulla classe di concorso A-11 perché al docente in questione, in tale classe di concorso (A-11) non viene attribuito alcun punteggio aggiuntivo. Non spettano infatti i 42 punti per l’abilitazione di cui alla voce A.2.
Esempio 2: Docente abilitato tramite TFA su A-12 (Discipline Letterarie II grado) nell’anno accademico 2014\2015 e che ha svolto servizio in quell’anno per 6 mesi su sostegno I grado.
Tale docente potrà far valere tale servizio prestato nella GPS sostegno I grado perché al docente in questione, in tale graduatoria non viene attribuito alcun punteggio aggiuntivo (l’abilitazione posseduta è infatti su altro grado di scuola e non viene valutata).
DURATA LEGALE E ANNO DI EFFETTIVO SVOLGIMENTO
Le tabelle titoli prevedono che il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi non sia valutabile. Accade spesso però che l’anno di effettiva frequenza e l’anno accademico risultino differenti. Sul punto in passato era già intervenuto il Ministero con la nota n. 2034 del 10 giugno 2014, dove si affermava che ai fini della decurtazione del servizio coincidente con l’anno di durata legale del corso, l’anno accademico di riferimento è il 2012\2013 in quanto anno di effettivo svolgimento del corso. Qualora l’anno indicato fosse diverso, le segreterie provvederanno d’ufficio alla correzione e contatteranno l’aspirante per la dichiarazione del servizio eventualmente svolto e dei titoli conseguiti nell’anno erroneamente indicato.
FAQ. UFFICIALE 31
Sono una docente abilitata attraverso il corso di laurea in scienze della formazione primaria (5 anni) Gli anni fuori corso rientrano nella durata legale?
Per durata legale del corso (con punteggio corrispettivo) si intende la durata quadriennale o quinquennale del corso di laurea. Al sistema dovrà essere comunque dichiarata la data corretta di immatricolazione e laurea.
Rispetto al servizio, non è possibile contestualmente dichiarare il servizio svolto, su sostegno o posto comune per infanzia e primaria durante il periodo di durata legale. E’ possibile dichiarare il servizio eventuale su altre classi di concorso e ogni servizio svolto relativamente agli anni di eventuale”.