In queste settimane i vari ambiti territoriali stanno procedendo alla valutazione delle domande di inserimento/aggiornamento nelle GPS (graduatorie provinciali per le supplenze), a volte delegando per la valutazione singole scuole in relazione alle specifiche classi di concorso.
Si tratta di una prima fase di controlli a cui seguirà poi quella effettuata dalla prima scuola di servizio.
I vari uffici scolastici stanno provvedendo alla pubblicazione di diversi decreti di esclusione. Vediamo di seguito quali sono i motivi più ricorrenti.
MANCANZA DEI REQUISITI DI ACCESSO
Uno dei principali motivi i esclusione è la mancanza dei requisiti d’accesso stabiliti per l’accesso alle classi di concorso, definiti dal DPR 19/2016 così come modificati dal DM 259/2017.
L’esempio tipico è costituito dalla mancanza degli esami integrativi che a volte sono richiesti per l’accesso ad alcune classi di concorso oppure il mancato possesso dei titoli congiunti che a volte sono richiesti per l’accesso ad altre classi di concorso.
Quest’ultimo spesso è il caso dei diplomi AFAM del vecchio ordinamento che danno accesso alle classi di concorso purché “congiunti” a diploma di scuola secondaria (che deve essere dichiarato). Parimenti questo è il caso di molte classi di concorso “artistiche”.
Verifica qui i requisiti di accesso.
MANCANZA DEI REQUISITI DI ACCESSO GPS II FASCIA SOSTEGNO
Un altro motivo di esclusione, relativo alle GPS sostegno di II fascia, è quello dell’assenza entro l’anno scolastico 2023/2024 delle tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado – (O.M. 88/2024 – ART.3 COMMA 10 LETT.B). Infatti, possono iscriversi nelle graduatorie di sostegno di II fascia coloro che abbiano maturato almeno 3 annualità di servizio su sostegno nello specifico grado.
MANCANZA DEI REQUISITI DI ACCESSO GPS I FASCIA SOSTEGNO
In alcuni casi, a dir la verità rari, ci sono candidati esclusi per assenza del titolo di specializzazione sul sostegno nel relativo grado – (O.M. 112/2022 – ART.3 COMMA 10 LETT.A). Infatti, è possibile iscriversi nelle GPS I fascia sostegno solo se in possesso del relativo titolo di specializzazione sul sostegno.
CLASSI DI CONCORSO AD ESAURIMENTO
Per le classi di concorso a esaurimento l’art. 5 comma 1 dell’O.M. 88/2024 prevede che, per le classi di concorso ad esaurimento, possono fare domanda di inserimento esclusivamente gli aspiranti già presenti nelle GPS per il biennio 2022/23 – 2023/24 e per le stesse classi di concorso.
Non sono dunque consentiti nuovi inserimenti. Si tratta delle seguenti classi di concorso:
a) A-29 Musica negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
b) A-66 Trattamento testi, dati ed applicazioni. Informatica;
c) A-76 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali con
lingua di insegnamento slovena;
d) A-86 Trattamenti testi, dati ed applicazioni, informatica, negli istituti professionali in lingua
tedesca e con lingua di insegnamento slovena;
e) B-01 Attività pratiche speciali per non vedenti;
f) B-29 Gabinetto fisioterapico;
g) B-30 Addetto all’ufficio tecnico;
h) B-31 Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici;
i) B-32 Esercitazioni di pratica professionale;
j) B-33 Assistente di Laboratorio
DOCENTI INSERITI NELLE GAE E NELLE GPS NELLA STESSA PROVINCIA
A volte l’esclusione riguarda gli aspiranti che hanno effettuato l’inserimento (o hanno mantenuto l’inserimento) nella stessa provincia e per la stessa classe di concorso contestualmente sia nelle GAE che nelle GPS.
Infatti non è consentito inserirsi/permanere nelle GPS nella stessa provincia e nella stessa classe di concorso/tipologia di posto di inclusione nelle Graduatorie ad Esaurimento. è possibile iscriversi invece anche nella stessa provincia se le classi di concorso\tipologie di posto di inserimento GAE\GPS sono diverse.
Il vincolo non si applica invece se la provincia di inserimento nelle GPS è diversa da quella di inserimento nelle GAE. Sul punto sottolineamo di fare attenzione perché la FAQ 40 del Ministero è molto chiara:
L’iscrizione è consentita purché si scelga una provincia diversa rispetto a quella di iscrizione nelle GaE. L’iscrizione nella stessa provincia è invece consentita per le classi di concorso/tipologie di posto diverse da quelle di iscrizione in GaE o per quelle il cui inserimento in GaE sia con riserva.
Tuttavia, alcuni ambiti territoriali stanno comunque procedendo alla cancellazione anche quando la provincia di inserimento non è la stessa. Consigliamo in questo caso quindi di presentare reclamo.
DOCENTI CHE HANNO CHIESTO L’INSERIMENTO PER LA CDC DI CUI SONO DI RUOLO
Altri candidati sono stati esclusi per aver prodotto domanda di inserimento per la medesima classe di concorso di titolarità in ruolo. Infatti, i docenti con contratto a tempo indeterminato non possono presentare domanda di inserimento per la medesima classe di concorso di titolarità, salvo il caso in cui l’immissione in ruolo sia avvenuta con riserva.
Per un approfondimento si veda questo articolo.
MANCANZA DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVI AI TITOLI ESTERI
La domanda è mancante dell’obbligatorio allegato, ossia del titolo estero dichiarato e della relativa dichiarazione di valore. Art. 7, c. 12, dell’O.M. 88/2024. Infatti ai sensi dell’art. 7 comma 12 è necessità produrre a pena di esclusione i seguenti titoli, relativamente a:
a) titoli di studio conseguiti all’estero;
b) dichiarazione di valore del titolo di studio conseguito all’estero per l’insegnamento di conversazione in lingua straniera;
c) servizi di insegnamento prestati nei Paesi dell’Unione Europea ovvero in altri Paesi.