L’art. 3 comma 4:
Agli aspiranti già inclusi nelle graduatorie provinciali costituite per il biennio 2022/2023-2023/2024, che non presentino domanda di aggiornamento/inserimento/trasferimento, è assegnato il punteggio con cui figuravano nelle relative graduatorie del precedente periodo, sulla base dei titoli a suo tempo presentati e delle eventuali rettifiche intervenute a seguito delle verifiche effettuate dalle istituzioni scolastiche competenti.
Quindi, in caso di mancata presentazione della domanda di aggiornamento, l’aspirante non verrà depennato ma verrà confermato nelle medesime graduatorie con lo stesso punteggio in cui era presente nel biennio precedente.
L’art. 3 comma 5 dell’OM precisa che:
Le situazioni soggette a scadenza devono essere riconfermate, anche nel caso di sola permanenza. In particolare, devono essere nuovamente dichiarati i titoli di preferenza posseduti, ai sensi del novellato articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Pertanto, il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione. In mancanza, i titoli di preferenza non vengono riconfermati nelle GPS.
Pertanto, i titoli soggetti a scadenza, come i titoli di preferenza e di riserva (es: La legge 68/1999) devono essere in ogni caso confermati.
Pertanto, il personale interessato nel compilare la domanda deve barrare le apposite caselle della relativa sezione. In mancanza, i titoli di preferenza e/o riserva non vengono riconfermati nelle GPS. Ciò vale, appunto, anche per chi non presenta domanda di aggiornamento-trasferimento.