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GPS: candidati esclusi per carenza del requisito del “precedente inserimento nelle GPS” [Chiarimenti]

L’Ambito territoriale di Bari con nota n. 13999 del 1 Luglio 2022 ha disposto l’avvio del procedimento per l’esclusione degli aspiranti riportati nell’elenco allegato.

Si tratta di circa 410 aspiranti esclusi per la carenza del requisito di partecipazione rappresentato dal precedente inserimento nelle GPS per il biennio 2020/21-2021/22, per la specifica classe di concorso in capo agli aspiranti riportati nell’elenco allegato.

Gli interessati potranno inviare nel termine di 2 giorni utili dalla data di pubblicazione eventuali osservazioni oggetto “esclusione per NON precedente inserimento”, a mezzo pec (uspba@postacert.istruzione.it) o peo (usp.ba@istruzione.it), fermo restando che eventuali comunicazioni pervenute oltre il termine suddetto non saranno in alcun modo valutate.

In modo del tutto analogo nei giorni scorsi anche l‘ambito di Lecce ha disposto, con la nota 11013 del 26 Giugno 2022, l’avvio del procedimento di esclusione per molti candidati che si trovano nelle medesime condizioni.

IL PRECEDENTE INSERIMENTO
L’O.M. 112/2022, similmente all’O.M. 60/2020, ha disposto che, per l’inserimento nella II fascia delle graduatorie sia necessario il possesso:

  • del titolo di studio richiesto per l’accesso alla classe di concorso, comprensivo dei CFU/CFA o esami aggiuntivi ed eventuali titoli aggiuntivi previsti dalla normativa vigente per la specifica classe di concorso, e di uno dei seguenti requisiti:
    • possesso dei titoli di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del D.lgs 59/17 (c.d. 24 CFU nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie didattiche);
    • abilitazione specifica su altra classe di concorso o per altro grado, ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del D.lgs 59/2017;
    • precedente inserimento nella terza fascia delle graduatorie di istituto per la specifica classe di concorso.

In sostanza, l’inserimento nelle GPS è subordinato al possesso, oltre che del titolo di studio richiesto, di uno dei suddetti requisiti (24 CFU, precedente inserimento per la “specifica” classe di concorso o abilitazione all’insegnamento). 

DOCENTI INSERITI NEL 2017 MA CHE NON HANNO AGGIORNATO NEL 2020
I docenti inseriti in occasione dell’aggiornamento 2017\2020 e che, in occasione dell’aggiornamento 2020\2022 non hanno prodotto domanda, potevano presentare nuovamente domanda nel 2022 ma a condizione di possedere i 24 CFU.

Infatti, non essendo inseriti in graduatoria nel biennio 2020/2022, la loro domanda si configura adesso come un “nuovo inserimento” per il quale la normativa vigente richiede il possesso dei 24 CFU.

Questi aspiranti non potevano quindi chiedere l’inserimento nelle GPS vantando un “precedente inserimento” semplicemente perché nel precedente biennio non erano inseriti nelle graduatorie. Il fatto che invece fossero inseriti nel triennio 2017\2020 (o in trienni precedenti), non ha alcuna rilevanza.

IL CASO PARTICOLARE DELLE GRADUATORIE DI SOSTEGNO DI II FASCIA
Un caso particolare su cui occorre fare molta attenzione è rappresentato dall’inserimento nella II fascia delle GPS sostegno. 

L’O.M. 112/2022 sul punto (ricalcando esattamente quanto previsto dalla precedente ordinanza) prevede che la seconda fascia è costituita dai soggetti, privi del relativo titolo di specializzazione, che entro l’anno scolastico 2021/2022 abbiano maturato tre annualità di insegnamento su posto di sostegno nel relativo grado e che, per la scuola secondaria, siano in possesso:

  • dell’abilitazione oppure
  • del titolo di accesso alle GPS di seconda fascia del relativo grado.

Quindi per l’inserimento nelle graduatorie in questione l’ordinanza prescrive, oltre alle 3 annualità di servizio, o il possesso dell’abilitazione all’insegnamento oppure il possesso del titolo di accesso a una qualsiasi delle graduatorie di seconda fascia del relativo grado.

Cosa si intende per titolo di accesso?

L’O.M. 112/2022 non chiarisce se sia sufficiente il mero possesso del titolo di studio che consente di accedere a una qualche classe di concorso della secondaria (compresi eventuali CFU integrativi) oppure se sia necessario possedere in aggiunta anche i 24 CFU oppure, in alternativa, un precedente inserimento nelle GPS.

Anche ammettendo quest’ultima interpretazione, occorre però fare attenzione al fatto che quando si parla di “precedente inserimento” per le GPS Sostegno non ci si riferisce evidentemente al fatto che il candidato fosse in precedenza inserito nelle stesse GPS II fascia sostegno bensì a un precedente inserimento nelle GPS di scuola secondaria del relativo grado per le classi di concorso. Infatti, da nessuna parte la normativa richiede un precedente inserimento nelle stesse GPS II fascia sostegno ma il tutto è riferito alle classi di concorso del relativo grado.

A ulteriore conferma di ciò, ricordiamo che anche in occasione dello scorso aggiornamento, l’O.M. 60/2020 prevedeva gli stessi requisiti di accesso e la piattaforma ministeriale contemplava come possibili alternative l’indicazione dei 24 CFU, dell’abilitazione all’insegnamento oppure un precedente inserimento. Quest’ultimo evidentemente non poteva sussistere per le stesse GPS sostegno visto che queste sono state costituite ex novo nel 2020.

Il precedente inserimento doveva essere selezionato da chi, nel 2020, si inseriva per la prima volta nelle GPS sostegno II fascia, non avendo i 24 CFU ma potendo vantare un precedente inserimento in una classe di concorso dello stesso grado.

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