L’Ambito Territoriale di Bari, con decreto n. 17416 del 20 Agosto 2020 ha escluso dalle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) gli aspiranti già titolari di contratto a tempo indeterminato per le medesime classi di concorso. Con nota n. 18059 del 26 Agosto 2020, ha precisato inoltre che l’esclusione riguarda i soggetti immessi in ruolo a pieno titolo mentre non riguarda gli immessi in ruolo con riserva.
Nell’allegato si riportano i candidati esclusi per le relative classi di concorso in cui per ciascun aspirante è già titolare. L’aspirante potrà partecipare alle GPS ad altre classi di concorso per le quali ha titolo e di cui ha fatto richiesta e poter eventualmente usufruire della possibilità di ottenere un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 36 del CCNL.
L’art. 36 del CCNL permette ai docenti già in ruolo di:
accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”.
Come precisato dalla norma è possibile accettare solamente supplenze per altre classi di concorso o per altri ordini di scuola e solamente supplenze annuali (30 giugno o 31 agosto). Infatti, l’ARAN ha precisato con nota. 386 del 26 febbraio 2004 che non rileva il fatto che il posto sia semplicemente disponibile (30 giugno) o sia vacante e disponibile (31 agosto). Lo scopo, infatti, è quello di tutelare la continuità dell’anno scolastico sotto il profilo organizzativo e didattico.
La norma non fa riferimento ad alcun orario minimo. Ne consegue che sarà possibile accettare anche una supplenza con una cattedra ad orario ridotta, fatto salvo il diritto al completamento.
La supplenza può riguardare anche una provincia diversa rispetto a quella di titolarità o di servizio.
È necessario naturalmente che i docenti in questione siano iscritti nelle graduatorie per le supplenze per classi di concorso diverse da quella in cui si è stati immissione in ruolo.
La decisione di accettare o meno la supplenza compete esclusivamente al docente, essendo sottratta a qualsiasi discrezionalità amministrativa del dirigente della scuola di titolarità.
Dal punto di vista operativo, il docente dopo aver accettato la supplenza dovrà comunicarla alla scuola di titolarità che procederà al collocamento in aspettativa per incarico su altro ruolo o classe di concorso per l’anno scolastico in questione.
La norma in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle scuole Statali anche in ragione della vigenza delle norme sull’incompatibilità di cui all’art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
MANTENIMENTO DELLA SEDE DI TITOLARITÀ PER 3 ANNI
La norma prevede il mantenimento per 3 anni, anche non consecutivi, della sede di titolarità. Ciò significa che, il docente di ruolo potrà accettare incarichi anche per più di 3 anni ma, in tal caso, perderà la sede di titolarità, pur rimanendo titolare nella provincia in questione. Infatti, come precisato dalla nota n. 1116 del 22 gennaio 2008, la perdita della titolarità avviene allorché si sia compiuto il terzo anno di servizio (anche non continuativo) in qualità di supplente e, ovviamente, l’interessato non sia rientrato nella sede di titolarità, avendo accettato per la quarta volta la nomina da supplente. Ricorrendo tale fattispecie il docente viene privato della sede di titolarità con decorrenza 1 settembre.
Il CCNI mobilità prevede che, i docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compreso il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell’art. 36 del CCNL, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento al fine di ottenere una titolarità definitiva.
IL TRATTAMENTO GIURIDICO DEL DOCENTE CHE USUFRUISCE DELL’ART. 36 CCNL
L’accettazione di un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 36 CCNL comporta per i docenti l’applicazione del regime contrattuale previsto dal contratto per i docenti a tempo determinato. Ne consegue che:
- il docente avrà diritto allo stesso stipendio previsto per i docenti con contratto a tempo determinato con la conseguenza che sarà riconosciuto lo stipendio corrispondente alla prima fascia stipendiale. Infatti, per la durata della supplenza, il docente non usufruirà della retribuzione prevista per i docenti di ruolo (che tiene conto, della fascia stipendiale di appartenenza).
- il trattamento giuridico delle ferie, dei permessi e delle assenze sarà quello del personale supplente: quindi il primo mese sarà retribuito al 100%, altri due mesi saranno retribuiti al 50% e altri 6 mesi senza assegni.
- si avrà diritto all’eventuale completamento d’orario ai sensi dell’art. 4 del Regolamento supplenze sia per la stessa classe di concorso sia per altra classe di concorso nei limiti previsti dal regolamento suddetto.
- Se la supplenza è al 30 giugno, il docente dovrà rientrare in servizio il 1° di luglio. Nel caso di supplenza al 31 agosto, evidentemente il docente rientrerà in servizio il 1 di settembre.
- Salvo che il relativo CCNI mobilità (che com’è noto viene negoziato di anno in anno) preveda diversamente, i docenti che in aspettativa per svolgere incarichi a tempo determinato possono presentare regolarmente le domande di mobilità e assegnazione provvisoria nel rispetto dei requisiti e delle modalità indicate dal relativo contratto.
IL NUOVO VINCOLO QUINQUENNALE IN VIGORE A PARTIRE DALL’ANNO SCOLASTICO 2020\2021
L’art. 1 comma 17-octies del Decreto Legge 126/2019 convertito in Legge con modificazioni dalla Legge 20 dicembre 2019, n. 159 ha modificato l’articolo 399 comma 3 del Testo Unico del Comparto scuola (D.lgs 297/1994), introducendo il c.d. “vincolo quinquennale su scuola”, in sostituzione del vincolo triennale su provincia previsto dalla previgente normativa. La nuova norma prevede inoltre l’inderogabilità del vincolo da parte dei contratti collettivi nazionali negoziati con le organizzazioni sindacali.
A decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2020/2021, i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato possono chiedere il trasferimento, l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso soltanto dopo 5 anni scolastici di effettivo servizio nell’istituzione scolastica di titolarità, fatte salve le situazioni sopravvenute di esubero o soprannumero”.
In base a tale norma, tutti i docenti a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato a partire dall’anno scolastico 2020\21 non potranno quindi nemmeno ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo o classe di concorso prima che siano trascorsi 5 anni scolastici di effettivo servizio nella scuola di titolarità.
Sono fatti salvi i diversi regimi previsti per il personale immesso in ruolo antecedentemente al termine all’anno scolastico 2020/2021. Pertanto i nuovi vincoli non si applicano ai docenti immessi in ruolo precedentemente all’anno scolastico 2020/2021.
http://www.uspbari.it/usp/wp-content/uploads/2020/08/G1-25-08-20.pdf