In occasione dell’aggiornamento delle GPS 2026, tra le dichiarazioni più importanti da compilare nella domanda su Istanze Online vi è quella relativa ai titoli di riserva dei posti, tra cui rientra il servizio civile nazionale e universale.
Le recenti modifiche normative hanno ampliato la platea dei beneficiari della riserva, rendendo necessario chiarire quali servizi possono essere dichiarati, in quali procedure opera la riserva e quali invece non danno diritto al beneficio.
La riserva del 15% per chi ha svolto il servizio civile
Il decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ha previsto che nei concorsi pubblici per l’assunzione di personale non dirigenziale sia riservata una quota pari al 15% dei posti agli operatori volontari che abbiano concluso senza demerito il Servizio Civile Universale.
Il Servizio Civile Universale è stato istituito dal decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, in sostituzione del precedente servizio civile nazionale.
Successivamente, il decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25 ha modificato l’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo n. 40/2017, estendendo la riserva anche a coloro che hanno svolto il Servizio Civile Nazionale di cui alla legge 6 marzo 2001, n. 64.
Pertanto, oggi la riserva del 15% spetta a chi ha concluso senza demerito:
- il Servizio Civile Universale;
- il Servizio Civile Nazionale.
La disposizione si applica alle procedure di reclutamento del personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni, compresa l’amministrazione scolastica.
GPS 2026: applicazione della riserva nelle supplenze scolastiche
Nel comparto scuola la riserva opera anche nelle procedure di conferimento degli incarichi a tempo determinato.
In particolare, la riserva dei posti trova applicazione nelle:
- supplenze conferite da GAE;
- supplenze conferite da GPS.
All’interno della domanda di inserimento o aggiornamento delle GPS 2026 è presente una specifica sezione dedicata ai titoli di riserva, nella quale gli aspiranti possono dichiarare il possesso del servizio civile utile ai fini della riserva.
Potranno essere dichiarati esclusivamente:
- il Servizio Civile Universale;
- il Servizio Civile Nazionale ai sensi dell’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40.
Ai fini del riconoscimento della riserva è necessario allegare l’apposita attestazione rilasciata dagli enti competenti oppure, qualora non si sia in possesso dell’attestazione, si potrà allegare un’adeguata autocertificazione (indicando la data di inizio, la data di conclusione e l’ente presso il quale è stato svolto).
Supplenze da graduatorie d’istituto: la riserva non si applica
È importante precisare che, come avviene per tutti gli altri titoli di riserva, anche quella relativa al servizio civile opera esclusivamente per le nomine da GAE e GPS.
La riserva non si applica alle supplenze conferite tramite graduatorie d’istituto, nelle quali non è previsto alcun meccanismo di riserva dei posti.
Servizio civile alternativo alla leva obbligatoria: cosa cambia nelle GPS 2026
Un dubbio frequente riguarda il servizio civile svolto in passato come alternativa alla leva obbligatoria.
Tale tipologia di servizio non è equiparata al servizio civile volontario e pertanto non consente di beneficiare della riserva del 15% dei posti prevista dalla normativa vigente.
Servizio militare e servizio sostitutivo: quando sono valutabili nelle GPS
Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva non costituiscono titoli di riserva dei posti, ma possono essere valutati nelle GPS come servizio esclusivamente se sono prestati in costanza di nomina.
Per costanza di nomina si intende la situazione in cui il docente o aspirante docente sia stato chiamato a svolgere il servizio militare (o il servizio sostitutivo) durante un periodo in cui risultava titolare di un contratto di lavoro a scuola. In questo caso, il periodo è riconosciuto ai fini del punteggio come servizio utile.
FAQ 80 – Servizio civile e riserva dei posti nelle GPS 2026
D. Ho prestato servizio civile come alternativa alla leva obbligatoria. Posso farlo valere, ai fini del riconoscimento della riserva dei posti, come “Servizio civile nazionale” o “Servizio civile universale”?
R. No. Il servizio civile alternativo alla leva obbligatoria non è assimilabile al servizio civile universale o nazionale, che hanno carattere volontario. Pertanto, nella sezione relativa alla riserva dei posti potranno essere dichiarati soltanto il servizio civile universale ed il servizio civile nazionale di cui l’articolo 18, comma 4, del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, allegando l’apposita attestazione. Qualora non si sia in possesso dell’attestazione, si potrà allegare un’adeguata autocertificazione.
Il servizio militare di leva e il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva, invece, sono interamente valutabili nella sezione dei servizi, purché prestati in costanza di nomina.


