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FAQ del 5 aprile 2007 – Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo

F. A. Q del 5 aprile 2007 (Frequently Asked Questions, letteralmente “risposte a domande poste frequentemente”)

1) D.: Chi ha barrato la preferenza Q, avendo prestato servizio nella scuola alle condizioni previste dalla predetta lettera Q, della sez. H2 (titoli di preferenza) del Mod 1 e della sez. F2 del Mod. 2 (titoli di preferenza) ha titolo a barrare anche la casella corrispondente alla dizione”aver prestato servizio senza demerito nelle amministrazioni pubbliche” contenuta nella sez. H3 del Mod.1 e nella sez.F3 del Mod. 2?

R.: No, può farlo se oltre al servizio che dà luogo alla preferenza Q ha prestato anche servizio senza demerito in altra amministrazione pubblica. In tal caso, indicherà di seguito in quale amministrazione pubblica e il periodo in cui ha prestato il servizio.

2) D.: E’ possibile l’iscrizione con riserva per gli aspiranti che abbiano in corso il provvedimento ministeriale di riconoscimento dell’idoneità o abilitazione all’insegnamento conseguita in uno degli Stati dell’Unione Europea?

R.: Si. In tali casi l’iscrizione con riserva è ammessa purché gli interessati abbiano già presentato, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande per l’inclusione nelle graduatorie ad esaurimento, la relativa istanza di riconoscimento, completa della richiesta documentazione, al competente ufficio ministeriale. A tal fine, gli interessati nel Mod. 2 di domanda possono barrare nella sez. B1, la lettera “E. Idoneità o abilitazione all’insegnamento riconosciute ……..”, apponendo una R accanto alla casella barrata e dichiarando nello spazio sottostante di aver presentato la relativa istanza di riconoscimento, completa della richiesta documentazione e fornendo gli estremi di autocertificazione circa la data di presentazione della pratica stessa al competente ufficio ministeriale.

3) D.: Possono chiedere l’inclusione in graduatoria ad esaurimento gli aspiranti che siano in possesso di titoli professionali conseguiti in Paesi extracomunitari, riconosciuti ai sensi dell’art.49 del DPR 31.8.1999, n.394 ?

R.: Si. I predetti aspiranti, purché in possesso della cittadinanza italiana o comunitaria, possono chiedere l’inclusione in graduatoria ad esaurimento in quanto i titoli di idoneità o abilitazione conseguiti a seguito di provvedimento ministeriale di riconoscimento ai sensi dell’art.49 del DPR 31.8.1999, n.394 è assimilato al riconoscimento, ottenuto con provvedimento ministeriale, dell’idoneità o abilitazione all’insegnamento conseguita in uno degli Stati dell’Unione Europea di cui all’art.4, lettera f del DDG 16.3.2007. A tal fine, gli interessati nel Mod. 2 di domanda possono barrare nella sez. B1, la lettera “E. Idoneità o abilitazione all’insegnamento riconosciute ……..”, dichiarando nello spazio sottostante di aver conseguito l’abilitazione o l’idoneità a seguito di provvedimento ministeriale di riconoscimento ai sensi dell’art.49 del DPR 31.8.1999, n.394 e fornendo gli estremi di autocertificazione circa la data del provvedimento di riconoscimento del competente ufficio ministeriale.

4) D.: Da quando vengono valutati i servizi d’insegnamento prestati nelle scuole dei Paesi dell’Unione Europea?

R.: Ai sensi dell’art.3, comma 4, del DDG 16.3.2007 e della Tabella (Allegato 2 al DDG), sez. B.2, lettera d), la valutazione dei servizi d’insegnamento prestati nelle scuole dell’Unione Europea, riconosciute dagli ordinamenti comunitari, è operativa dall’a.s. 2005/06, ma i servizi stessi sono valutabili anche se prestati in anni scolastici precedenti con riferimento, per ciascun Paese membro, dall’anno in cui il Paese medesimo è entrato a far parte dell’Unione Europea.

5) D.: Può essere chiesta in sede di aggiornamento/permanenza della posizione in graduatoria (Mod.1), la valutazione “ex novo“di un titolo già precedentemente presentato e di cui è stata ottenuta la relativa valutazione, che ora, ai sensi della Tabella approvata con DM n.27 del 15.3.2007 (Allegato 2 al DDG) verrebbe valutato in misura più favorevole?

R.: No, come precisato all’art.1, comma 10 del DDG 16.3.2007, la procedura di aggiornamento cui il candidato già iscritto partecipa, consente di applicare la Tabella (Allegato 2), solo ai titoli acquisiti dopo la data del 2.5.2005 o, comunque posseduti, ma non prodotti entro la predetta data.

6) D.: Sono valutabili ai sensi della Tabella (Allegato 2 al DDG) i servizi prestati per l’insegnamento della Religione cattolica o in materie alternative al predetto insegnamento?

R.: No, ai sensi della Tabella approvata con DM n.27 del 15.3.2007 (Allegato 2 al DDG) sono valutabili esclusivamente i servizi di insegnamento corrispondenti a posti di insegnamento e classi di concorso per i quali sono costituite le correlate graduatorie ad esaurimento.

7) D.: L’aspirante che, secondo le specifiche ipotesi previste nell’art.8 del DDG 16.3.2007, si trovi, per la medesima graduatoria d’insegnamento, sia in uno dei casi che danno titolo alla conferma dell’iscrizione con riserva, sia in uno dei casi che danno titolo a nuova iscrizione con riserva, può usufruire di entrambe le possibilità?

R.: Si. A tal fine deve compilare sia il Mod.1, ai fini della conferma dell’iscrizione con riserva, sia il Mod.2 ai fini della nuova iscrizione con riserva.

8) D.: E’ possibile la contestuale iscrizione con riserva sia per una graduatoria ad esaurimento che per gli elenchi di sostegno?

R.: Si. Ai sensi dell’art.8 del DDG 16.3.2007, è possibile per un medesimo aspirante usufruire contemporaneamente sia di una delle ipotesi di inclusione in graduatoria con riserva previste dal comma 1, sia di una delle ipotesi di inclusione con riserva negli elenchi di sostegno di cui al comma 2, purchè dichiari di stare frequentando lo specifico modulo di sostegno. A tali fini, considerato che l’apposita sezione B4 del Mod.2 reca soltanto le dizioni “docente abilitato…” ovvero “docente laureato….” che sta frequentando i corsi o moduli di sostegno, l’interessato correggerà manualmente la dizione per lui impropria sostituendola con le parole “iscritto”, ovvero “ laureando”.

9) D.: Si valutano i servizi contemporanei, nonché i servizi non specifici, prestati antecedentemente all’a.s. 2003/2004, indicati, rispettivamente alla lett. f), punto 1 e punto 2 della sez. B.3 della Tabella (All. 2)?

R.: Per gli anni antecedenti all’a.s.2003/2004, in assenza di disposizioni che lo vietino, si valutano entrambi i servizi prestati contemporaneamente, mentre non si valutano i servizi non specifici, prestati in classe di concorso o posto di insegnamento diverso da quello cui si riferisce la graduatoria, in relazione alla tassativa indicazione, contenuta nel citato punto 2, sez. B3 della Tabella, del termine da cui decorre la valutabilità del servizio in questione.

10) D.: Ad un anno di servizio prestato nell’insegnamento di strumento musicale nella scuola media, di cui viene chiesta la valutazione al 50% in altra classe di concorso o posto di insegnamento (es. Ed. musicale nella scuola media), si attribuiscono 9 punti (50% del punteggio previsto dalla Tabella – All. 3), oppure 6 punti?

R.: Un anno di servizio prestato nell’insegnamento di strumento musicale nella scuola media viene valutato 6 punti in classe di concorso o posto diverso (50 % del punteggio previsto al punto B/1 della Tabella (All.2 ), semprechè, complessivamente, non vengano valutati più di 6 mesi per anno scolastico. Inoltre, all’insegnamento di strumento musicale, in quanto valutato ai sensi della specifica Tabella di valutazione (All. 3) non si applicano i vincoli previsti dalla Tabella (All.2) relativa alle altre classi di concorso (valutabilità dei servizi, complessivamente per non più di 6 mesi l’anno; impossibilità di valutare servizi contemporanei).

11) D.: All’aspirante che possegga la laurea in scienze della formazione primaria sia per l’indirizzo per l’infanzia, sia per la primaria vengono attribuiti 30 punti per ciascuna graduatoria?

R.: No, il punteggio aggiuntivo dei 30 punti spetta esclusivamente per l’indirizzo conseguito temporalmente per primo, mentre per il secondo indirizzo, in quanto acquisito a seguito di un corso integrativo, spettano 6 punti. A tal fine l’informazione del punteggio da assegnare a ciascun indirizzo ( 30 punti ovvero 6 punti) dovrà essere apposta manualmente dall’aspirante accanto alla causale G. della sez. D1 del Mod. 2, sia che si tratti di nuova inclusione per entrambi gli indirizzi, sia che si tratti di aspirante che , già presente in graduatoria per un indirizzo, richieda l’iscrizione per l’altro.

12) D.: E’ possibile trasferirsi dalla graduatoria provinciale di Trento alla graduatoria ad esaurimento di altra provincia?

R.: Si, ma considerato che all’aspirante risulta attribuito un punteggio determinato da una diversa tabella di valutazione dei titoli, l’operazione deve avvenire con particolari modalità: l’interessato dovrà compilare la sez. A e B1 del Mod. 1, compilare integralmente il Mod. 2 fornendo in tal modo informazioni esaustive per la valutazione ex novo di tutti i titoli posseduti ed infine, nella Sez. C1. del Mod. 1, accanto alle graduatorie richieste, dovrà indicare la fascia di provenienza (I o II o III) dalle graduatorie provinciali di Trento.

13) D.: Qual è la differenza tra i titoli di cui al punto C.7 e C.8 della Tabella (All.2) che danno luogo, rispettivamente, a 3 punti e 1 punto?

R.: I corsi di perfezionamento o Master universitari di cui al punto C.7, corrispondenti a 1.500 ore e 60 crediti, sono titoli accademici previsti dalla legge 270/04 e si concludono con il rilascio di uno specifico diploma, mentre i corsi di perfezionamento, di cui al punto C.8, disciplinati dai regolamenti didattici delle Università, anche se di pari durata, si concludono con il rilascio di un semplice attestato di frequenza. Si precisa, riguardo alla relativa certificazione che, qualora i corsi siano organizzati da Consorzi interuniversitari, la stessa dovrà essere firmata dal Direttore del corso stesso.

14) D.: Può essere iscritto nella graduatoria ad esaurimento relativa ad una classe di concorso di una determinata provincia chi nella stessa provincia ha già conseguito il contratto a tempo indeterminato su posto di sostegno in quanto tratto dalla medesima classe di concorso?

R.: No, in quanto la titolarità dell’interessato risulta riferita alla classe di concorso da cui è stato tratto per la nomina su posto di sostegno e non è consentito iscriversi in graduatoria per conseguire uno status già posseduto.

15) D.: E’valutabile il servizio militare o il servizio civile prestati volontariamente dopo l’entrata in vigore della legge che ha abolito il servizio militare obbligatorio?

R.: NO, è valutabile esclusivamente il servizio militare relativo al periodo di ferma obbligatoria di leva o il servizio sostitutivo assimilato per legge, purché prestati in costanza di rapporto di lavoro in qualità di docente.

16) D.: Qualora le dichiarazioni dell’aspirante contenute nella domanda siano state rese in forma incompleta o parziale, ovvero contraddittoria, rispetto a quanto richiesto, si può provvedere alla regolarizzazione delle dichiarazioni medesime?

R.: Si, ai sensi dell’art. 11, comma 5 del D.D.G. 16 marzo 2007, è prevista la possibilità della regolarizzazione delle dichiarazioni già presentate, su iniziativa sia dell’aspirante che dell’U.S.P.. In quest’ultimo caso l’Amministrazione assegnerà all’aspirante un breve termine perentorio per la regolarizzazione.

17) D.: L’abilitato COBASLID per la classe 25/A è abilitato anche per la classe 28/A e viceversa?

R.: Si, ai sensi del D.M.354/98, ma il bonus di 30 punti può essere attribuito solo all’abilitazione effettivamente conseguita, mentre all’altra vengono assegnati 6 punti aggiuntivi.

18) D.: E’ possibile integrare o modificare i modelli con diciture non previste?

R.: Si, sono possibili brevi integrazioni o cancellature nelle dichiarazioni previste nei modelli nelle seguenti ipotesi, fornendo, nel contempo, succinte chiarificazioni sulla situazione particolare in cui si trovi l’aspirante; tali integrazioni o cancellature devono essere specificamente indicate e sottoscritte dall’aspirante nella pagina riassuntiva finale di ciascun modello:

a) Nel Mod. 1 e nel Mod. 2, nel riquadro della sez. C2- “ELENCHI DEL SOSTEGNO/SPECIALI…..” alla causale “A” aggiungere dopo “……D.M. del 20/02/2002”, “Laurea in scienze della formazione primaria”

b) Nel Mod. 1 e nel Mod. 2, nel riquadro della sez. C3, ultimo periodo laddove si legge: ”Titolo per l’idoneità all’insegnamento della lingua straniera/laurea in lingue straniere conseguito…” aggiungere “ovvero da conseguire”.

c) Nel Mod. 1 e nel Mod. 2, rispettivamente sez. F1 e D1, alla causale C. “SSIS con attribuzione 6 punti”, aggiungere “COBASLID”.

d) Nel Mod.2, sez.C1-GRADUATORIE RICHIESTE, nella riga sottostante, dopo le parole “…sezione B1 e B2….”aggiungasi “ e B3”.

e) Nel Mod.2, riquadro della sez. D1, DICHIARAZIONE TITOLO DI ACCESSO, va cancellato il penultimo capoverso che recita: “In relazione a quanto sopra dichiarato, avendo già ottenuto………………….chiede la modifica del punteggio dell’abilitazione.”

19) D.: Il candidato che chiede l’iscrizione con riserva deve compilare la sez. D1 del Mod. 2?

R.: No, perché la Sezione richiede notizie che saranno rese in occasione dello scioglimento della riserva.

20) D.: La dichiarazione in calce alla sez. E2 del Mod. 2, nella parte in cui afferma “di non aver chiesto la valutabilità dei servizi effettuati durante gli anni scolastici corrispondenti al periodo di durata legale dei corsi SSIS, COBASLID, didattica della musica e Laurea in scienze della formazione primaria”, riguarda anche i candidati che si iscrivono con riserva?

R.: Si. La dichiarazione riguarda anche i candidati che si iscrivono con riserva perché l’inibizione della valutazione dell’eventuale servizio prestato in coincidenza con il periodo di durata legale del corso, che sarà indicato dal candidato in occasione dello scioglimento della riserva, comporterà comunque la non valutazione di tale servizio tramite anche la decurtazione successiva del relativo punteggio già attribuito.

21) D.: Chi deve compilare la sez.C2 (ELENCHI DEL SOSTEGNO/SPECIALI E METODI DIFFERENZIATI) di cui al Mod.1?

R.: Va compilata sia, in via generale, dagli aspiranti già inclusi in graduatoria ad esaurimento che hanno conseguito/conseguiranno nuovo titolo di specializzazione per l’insegnamento di sostegno, sia, ai fini ricognitivi, dagli aspiranti che abbiano conseguito/conseguiranno il titolo di specializzazione o l’abilitazione all’insegnamento ai sensi del D.M.21/05. L’analoga sez. C2 del Mod. 2 sarà utilizzata ai medesimi fini dagli aspiranti che si iscrivono per la prima volta nelle graduatorie ad esaurimento.

22) D.: L’aspirante iscritto al corso indetto ai sensi del D.M. 21/05, può fare domanda di inclusione con riserva nella graduatoria ad esaurimento?

R.: Si, a tal fine barrerà la casella di cui alla lettera P della sez. B3 del Mod. 2 e indicherà nelle righe sottostanti di essere iscritto al corso di cui trattasi.

23 D.: Entro quale termine deve essere stata conseguita l’abilitazione in educazione musicale che, con il possesso di altri requisiti, dà titolo all’iscrizione nella graduatorie ad esaurimento di strumento musicale (Mod.1, sez. B2, lettera I. abilitazione..…conseguita in tempo utile per l’inclusione nelle graduatorie permanenti per l’a.s.2005/06…..)?

R.: Il termine entro il quale poteva essere utilmente conseguito il titolo abilitante per l’inserimento a pieno titolo nelle graduatorie permanenti per l’a.s.2005/06, è stato individuato nella data di conclusione delle sessioni straordinarie di esame relative all’anno accademico 2004/05, fissata dalle singole Università nella loro autonomia organizzativa, secondo quanto specificamente previsto dalla nota ministeriale n.546 del 26 aprile 2006. La data, a tal fine indicata dal candidato nella Sez. B2, lettera I del Mod.2, dovrà essere completata con l’informazione che tale data ricade nella sessione straordinaria di esame relativa all’anno accademico 2004/05.

24 D.: Quando si potrà presentare il Modello per la scelta delle istituzioni scolastiche da parte di chi aspira a rapporti di lavoro a tempo determinato sulla base delle graduatorie d’istituto? Sarà sempre possibile scegliere una provincia diversa da quella prescelta per le graduatorie ad esaurimento?

R.: Il Modello per la scelta delle istituzioni scolastiche nelle cui graduatorie si intende essere inclusi sarà disponibile dopo l’approvazione del nuovo Regolamento sulle modalità di conferimento delle supplenze e contestualmente saranno indicati modalità e termini per la sua presentazione, ferma restando la possibilità di scegliere una provincia diversa da quella indicata per le graduatorie ad esaurimento.

25 D.: A chi spetta il raddoppio del punteggio per il servizio prestato nelle scuole pluriclassi dei comuni di montagna?

R.: La valutazione in misura doppia di tale servizio, prestato dall’a.s. 2003/04, spetta esclusivamente all’insegnante che ha prestato servizio nella pluriclasse, a prescindere dal numero dei docenti impegnati nella stessa pluriclasse.

F. A. Q. del 15/5/2007 (Frequently Asked Questions, letteralmente “risposte a domande poste frequentemente”)

26) D.: Possono iscriversi con riserva negli elenchi di sostegno i docenti abilitati con procedure diverse dai Corsi COBASLID, che frequentano i corsi attivati presso le Accademie di Belle Arti ai sensi del decreto del Ministero Università Ricerca n. 56 del 31 ottobre 2006?

R.: Si. Considerata l’equiparazione dei corsi COBASLID ai corsi SSIS, anche il modulo aggiuntivo per l’integrazione scolastica degli alunni disabili, destinato ai docenti abilitati nelle classi di concorso di cui al D.M. 56/06, deve essere equiparato ai corrispondenti moduli aggiuntivi delle SSIS.

27) D.: Possono chiedere l’iscrizione nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento di strumento musicale gli aspiranti che siano in possesso sia del diploma di Didattica della Musica – abilitante per l’insegnamento di educazione musicale purché congiunto al diploma di istruzione secondaria di II grado – conseguito in tempo utile per l’inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2007, sia dell’iscrizione negli elenchi di cui al D.M. 13 febbraio 1996?

R.: Si, in quanto l’art.1, comma 605 della legge 296/06, che prevede il beneficio, non pone distinzioni tra le abilitazioni di educazione musicale in relazione alle diverse modalità di conseguimento.

28) D.: Il diploma di specializzazione all’insegnamento su posto di sostegno è titolo valutabile ai sensi della Tabella approvata con DM n.27 del 15.3.2007 (Allegato 2 al DDG)?

R.: No, in quanto trattasi di titolo valido esclusivamente per l’accesso all’attività didattica di sostegno, non ricompreso tra i titoli indicati ai punti C.6, C.7 e C.8. della Tabella (All. 2 al DDG).

29) D.: E’ possibile chiedere l’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento con il possesso dell’abilitazione all’insegnamento conseguita prima dell’entrata in vigore della legge 124/99?

R.: Si, in quanto trattasi, comunque di abilitazione valida. A tal fine, il competente Ufficio scolastico provinciale valuterà se la dichiarazione resa dal candidato contenga elementi sufficienti per l’individuazione del titolo, ovvero necessiti di integrazione.

30) D.: E’ possibile chiedere, con riserva, la sostituzione del titolo già utilizzato per l’iscrizione nell’ex graduatoria permanente (es.: superamento concorso a posti insegnante elementare) con altro titolo il cui conseguimento è previsto nel mese di giugno p.v.(es.: laurea scienze della formazione primaria)?

R.: No. Il D.D.G. 16/3/2007 prevede l’iscrizione con riserva a favore di alcune categorie di personale che conseguiranno il titolo d’accesso, mentre non prevede la possibilità di chiedere, con riserva, la sostituzione del titolo d’accesso ai fini del miglioramento del punteggio complessivo già conseguito nell’ex graduatoria permanente in occasione di aggiornamenti precedenti. Ciò, in applicazione dell’art.1, comma 605, lett.c) della legge 296/2006. conseguimento della laurea ai fini del miglioramento del punteggio potrà essere dichiarato in occasione del prossimo aggiornamento biennale delle graduatorie ad esaurimento.

31) D.: Può chiedere l’inserimento in graduatoria un insegnante tecnico pratico già di ruolo per la stessa classe di concorso in altra provincia che non ha i requisiti richiesti dal D.D.G. 16/3/2007 per l’ammissione alla procedura (nominato in ruolo a seguito dell’iscrizione nella graduatoria dell’ex concorso per soli titoli a cui ha potuto accedere, ancorchè privo del superamento dello specifico concorso, in forza di disposizione di legge, con il diploma di II grado e 360 giorni i servizio)?

R.: No. Pur non essendo in discussione la posizione di ruolo, conseguita legittimamente, l’interessato non può partecipare ad una procedura per la quale, tassativamente, la legge richiede il possesso dell’abilitazione o l’idoneità all’insegnamento conseguite in concorso per esami e titoli o mediante altra procedura abilitante.

32) D.: E’ valutabile il servizio prestato nelle scuole dell’infanzia della provincia di Trento?

R.: Si, in assenza di scuole dell’infanzia statali in quella provincia, il servizio è valutabile ai sensi del punto B.1 della Tabella (All. 2 al DDG).

33) D: Il candidato che ha prestato 1 mese di servizio nel corso del medesimo anno scolastico per l’insegnamento della classe 51/A, periodo per il quale chiede la valutazione nella corrispondente graduatoria, può chiedere anche la valutazione dello stesso mese al 50% nella graduatoria per la classe 50/A?

R: No, in quanto la nota 6 della tabella di valutazione dei titoli recita: Il servizio specifico e non specifico, complessivamente prestato in ciascun anno scolastico, si valuta una sola volta, per un massimo di 6 mesi. Qualora il medesimo servizio sia stato ascritto alle 2 graduatorie, l’aspirante è invitato a regolarizzare la domanda.

34) D.: Coloro che sono iscritti in soprannumero al corso SSIS , come previsto dall’art.5, punto 3 della legge 53/03, che hanno avuto quindi l’abbreviazione del percorso formativo ed hanno frequentato solo un anno di corso, hanno diritto ai 30 punti?

R.: No, gli iscritti in soprannumero, che hanno frequentato un solo anno di corso, non hanno diritto ai 30 punti perché la Tabella di valutazione dei titoli prevede tale punteggio solo per coloro che hanno frequentato corsi biennali.

35) D.: All’aspirante che si iscrive in graduatoria ad esaurimento per la scuola primaria che abbia conseguito la laurea in scienze della formazione primaria a seguito di un corso abbreviato (es. iscritto al 3° anno) in virtù del riconoscimento di crediti formativi conseguiti in altri corsi di laurea, non vengono valutati i servizi d’insegnamento relativi agli anni in cui ha frequentato il corso di laurea in scienze della formazione primaria?

R.: All’aspirante in questione, cui spettano 30 punti, non vengono valutati 4 anni di servizio (durata legale del corso di laurea), a partire da quello in cui si è iscritto per la prima volta (3° anno) e comprendendovi i due anni precedenti (1° e 2°) e quello successivo (4°), anche se il titolo è stato conseguito in anni accademici successivi. Analogamente, se la laurea in questione o l’abilitazione presso la S.S.I.S. è stata conseguita “fuori corso”, il periodo di durata legale del corso decorre dalla data di iscrizione.

36) D.: Al candidato già iscritto in graduatoria per la scuola primaria quale idoneo del corrispondente concorso per esami e titoli, che avendo conseguito la laurea in scienze della formazione primaria, sezione scuola primaria, sostituisce il titolo d’accesso, saranno valutati gli anni di servizio prestati durante la durata legale del corso di laurea?

R.: Si, in quanto la nota 5 al punto B.3, lett. c) della Tabella (all.2 al D.D.G.) dispone che nei casi elencati, tra cui rientra quello in esame, il servizio prestato contestualmente alla durata legale del corso di laurea in scienze della formazione primaria è valutabile. Analogamente per la scuola dell’infanzia.

37) D.: L’insegnante che nel 2005 ha chiesto l’attribuzione dei 30 punti (24+6) per abilitazione S.S.I.S. sulla classe A049 e che nel 2006 si è abilitata anche per la classe A047 con la frequenza di un semestre aggiuntivo, può chiedere di spostare i 30 punti?

R.: No. I 30 punti possono essere attribuiti solo a seguito della frequenza di corsi S.S.I.S. biennali e non è possibile spostare il punteggio già attribuito nel precedente aggiornamento (v. art.3, comma 2, del D.D.G.). L’abilitazione in questione sarà valutata 6 punti, fermo restando che l’eventuale servizio d’insegnamento prestato durante la frequenza del corso potrà essere valutato ai sensi della tabella di valutazione.

38) D.: La tabella di valutazione dei titoli per i docenti di Strumento musicale nella scuola media (Allegato 3), punto II – TITOLI DIDATTICI, lettera d), recita: “Per ogni anno di servizio prestato in qualità di docente di ruolo o non di ruolo per l’insegnamento di educazione musicale nella scuola media,punti 4,5”. I punti vanno assegnati anche se il servizio è stato reso in una scuola media legalmente riconosciuta?

R.: Il servizio va valutato, ma il punteggio va attribuito in misura ridotta del 50%, secondo il principio generale che vuole che i servizi prestati nelle scuole legalmente riconosciuti siano valutati la metà.

FAQ MIUR GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

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