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Domanda GPS e flag indicatore della valutazione al 50% secondo l’Art.15 comma 4 dell’O.M.; errore inescusabile secondo l’Ambito di Avellino

L’Ambito Territoriale di Avellino ha pubblicato la nota n. 846 dell’1 marzo 2023 relativa all’errore commesso da molti docenti nella compilazione della domanda per l’inserimento nelle GPS.

COS’É L’INDICATORE DELLA VALUTAZIONE AL 50%
In occasione della domanda di inserimento nelle GPS, la piattaforma ministeriale prevedeva la possibilità di spuntare l’apposita casella “Indicatore della Valutazione al 50% secondo l’Art.15 comma 4 dell’O.M.”

Spuntando l’apposita casella il sistema calcolava in automatico i relativi punteggi dimezzandoli rispetto ai normali punteggi dei servizi specifici e aspecifici.

Questo flag doveva essere utilizzato esclusivamente dai docenti che hanno prestato i seguenti servizi di insegnamento antecedente all’anno 2000, negli istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata (scuole che invece non vanno confuse con le scuole paritarie per le quali spetta l’intero punteggio).

Questo perché l’art. 15 comma 4 dell’O.M. dispone che tali servizi siano valutati la metà e quindi, conseguentemente, l’aspirante avrebbe dovuto flaggare la relativa voce.

il servizio di insegnamento antecedente all’anno 2000, prestato in istituti di istruzione secondaria legalmente riconosciuti o pareggiati, ovvero nella scuola primaria parificata, ovvero nella scuola dell’infanzia pareggiata, è valutato la metà dei punteggi previsti per i punteggi specifici o aspecifici”.

VALUTAZIONE AUTOMATICA
I candidati che hanno prestato questo tipo di servizi, in occasione della domanda di inserimento nelle GPS, dovevano spuntare l’apposita casella “Indicatore della Valutazione al 50% secondo l’Art.15 comma 4 dell’O.M.”

Spuntando l’apposita casella il sistema calcolava in automatico i relativi punteggi dimezzandoli rispetto ai normali punteggi dei servizi specifici e aspecifici. 

L’ERRORE E LA NOTA DELL’AMBITO DI AVELLINO
Senonché, molti docenti hanno barrato tale casella anche se non si trattava di servizi svolti nelle scuole pareggiate, parificate, legalmente riconosciute. Il sistema ha quindi automaticamente dimezzato i relativi punteggi.

Senonché è accaduto che alcune scuole, in seguito al reclamo degli interessati, hanno provveduto all’attribuzionedell’intero punteggio correlato al servizio, anche quando gli stessi dichiarano che, per mero errore, hanno flaggato l’apposita casella, chiedendo che il servizio venisse valutato al 50%.

Se quanto appena riportato dovesse corrispondere al vero, con tale rettifica, – afferma l’ambito territoriale di Avellino – da un lato è stato illegittimamente sanato un errore inescusabile commesso dal docente contravvenendo al chiaro dettato normativo, dall’altro si è creata un ingiustificabile disparità di trattamento con chiaro pregiudizio nei confronti di quei docenti ai quali è stato attribuito il giusto punteggio.

Invero, la medesima disposizione (art. 3 co3) è riportata in maniera pressoché identica sia nell’ordinanza istitutiva delle GPS del 2020 (Ai fini della costituzione delle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate) sia in quella, successiva, di aggiornamento del 2022 (Ai fini dell’aggiornamento e dei nuovi inserimenti nelle GPS di prima e seconda fascia, i punteggi, le posizioni e le eventuali precedenze sono determinati, esclusivamente, sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso le procedure informatizzate).

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, ne consegue che deve essere assolutamente rimosso l’illegittimo beneficio per quei docenti i quali, avendo flaggato erroneamente l’apposita casella per ottenere il 50%, si sono visti attribuire, magari facendo apposita istanza, l’intero punteggio. Hanno, invece, correttamente operato quegli istituti scolastici che hanno proceduto all’attribuzione dei punteggi sulla base dei titoli per come dichiarati dai docenti, non sussistendo nessun onere per l’amministrazione di attivare il soccorso istruttorio, possibile soltanto allorché si tratti di regolarizzare un dato fornito in modo incompleto.

VEDI LA NOTA DELL’AMBITO DI AVELLINO

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