Ai sensi dell’art. 17 comma 3 dell’O.M. 88 del 16 Maggio 2024:
Ai fini di cui all’articolo 4 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, i soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione con riserva nelle corrispettive GPS. In caso di risoluzione del contratto a tempo indeterminato a seguito di provvedimento giurisdizionale sfavorevole all’interessato l’inclusione diviene definitiva con conseguente possibilità di stipulare contratti a tempo determinato a pieno titolo.
Pertanto:
- i docenti immessi in ruolo con riserva, sulla base di un provvedimento giudiziario (sentenza, ordinanza cautelare, ecc.), possono presentare domanda di inserimento con riserva nelle GPS anche per la stessa classe di concorso.
- i docenti immessi in ruolo a pieno titolo non possono invece presentare domanda di inserimento nelle GPS per la classe di concorso di titolarità.
- Resta ferma in ogni caso la possibilità di presentare domanda di inserimento per altre classi di concorso per le quali ha titolo e di cui ha fatto richiesta.
I DOCENTI ASSUNTI DA GPS E DA PROCEDURA STRAORDINARIA ART. 59
Un caso particolare è costituito dai docenti assunti quest’anno dalle GPS I fascia (graduatorie provinciali per le supplenze) in forza dell’art.59, comma 4 del D.L. 73/2021 (procedura straordinaria di assunzioni).
Infatti, i docenti in questione hanno stipulato quest’anno un contratto a tempo determinato che, solo dopo il superamento dell’anno di prova e della prova disciplinare conclusiva, si tramuterà in un contratto a tempo indeterminato.
Tali docenti possono dunque presentare domanda di inserimento nelle GPS anche per la stessa classe di concorso di titolarità per la semplice ragione che non hanno ancora un contratto a tempo indeterminato. Questa possibilità è comunque consigliata in quanto la conferma in ruolo sarà subordinata al superamento dell’anno di prova e della prova disciplinare.
LA CANCELLAZIONE DALLE GRADUATORIE
L’art. 13 comma 5 prevede che a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l’anno scolastico 2023/2024,
In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova.
LA POSSIBILITÀ PER I DOCENTI DI RUOLO DI ACCEDERE SUPPLENZE
L’art. 47 del nuovo contratto in materia di contratti a tempo determinato per il personale in servizio, abroga il precedente art. 36 del CCNL 29/11/2007 e prevede che:
il personale docente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, rapporti di lavoro a tempo determinato su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno scolastico (31 agosto) o fino al 30 giugno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede”.
Pertanto, rispetto al testo precedente, viene prevista la possibilità di accettare una supplenza annuale (30 giugno\31 agosto), non solo per altra classe di concorso o grado (possibilità già prevista) ma anche per altra tipologia di posto (es: docente titolare su posto comune che accetta supplenza su posto di sostegno nello stesso grado\ordine di scuola).
INCARICHE A TEMPO DETERMINATO E VINCOLO TRIENNALE
Ricordiamo che l’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59., in deroga al vincolo triennale, ha previsto la possibilità di accettare il conferimento di supplenze per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali l’aspirante abbia titolo.
Per un approfondimento si veda anche questo articolo.