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Docenti di ruolo, Graduatorie provinciali e d’istituto: possibilità di accettare supplenze ai sensi dell’art. 36 CCNL

I docenti di ruolo possono inserirsi nelle graduatorie provinciali per le supplenze e nelle connesse  graduatorie d’istituto? È possibile accettare delle supplenze essendo chiamati da tali graduatorie?


RISPOSTA

ISCRIZIONE NELLE GRADUATORIE PROVINCIALI E D’ISTITUTO
In base a quanto disposto dall’O.M. 60/2020, al personale di ruolo è consentito l’inserimento nelle Graduatorie Provinciali e nelle connesse graduatorie d’istituto ma solo per altre classi di concorso\tipologie di posto differenti rispetto a quelle di titolarità. Infatti nessuna norma vieta l’iscrizione nelle graduatorie provinciali del personale di ruolo.

Inoltre, ai sensi dell’art. 16 comma 3 dell’O.M. possono presentare domanda di inserimento nelle GPS anche per la stessa classe di concorso\tipologia di posto, gli aspiranti di ruolo con riserva, con giudizio pendente.

I soggetti immessi in ruolo con riserva possono fare domanda di inclusione nelle corrispettive GPS. L’inclusionediviene effettiva all’esito del relativo contenzioso, qualora lo stesso porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato”.

In questo caso, tuttavia, l’inserimento del personale di ruolo con riserva per la medesima classe di concorso è temporaneamente “sospeso” e diverrà effettivo solamente nel caso di esito negativo del relativo contenzioso, qualora questo porti alla risoluzione del contratto a tempo indeterminato.

CANCELLAZIONE DALLE GRADUATORIE PROVINCIALI E D’ISTITUTO
Quanto detto nel paragrafo precedente deve però fare i conti con quanto previsto dall’art. 399 comma 3 bis del Testo Unico Comparto Scuola (D. lgs 297/1994) il quale prevede che, a partire dall’anno scolastico 2020\21, l‘immissione in ruolo, all’esito positivo del periodo di formazione e prova, determinerà la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipula di contratti a tempo determinato e indeterminato, ad eccezione delle sole graduatorie dei concorsi ordinari.

3-bis. L’immissione in ruolo comporta, all’esito positivo del periodo di formazione e di prova, la decadenza da ogni graduatoria finalizzata alla stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola, ad eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli ed esami, di procedure concorsuali diverse da quella di immissione in ruolo)).

Per gli immessi in ruolo prima dell’anno scolastico 2020\21 vengono fatti salvi i regimi vigenti alla data di immissione in ruolo.


CANCELLAZIONE DALLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO
La normativa previgente a quella che è entrata in vigore quest’anno e che continua ad applicarsi ai docenti immessi in ruolo ante 2020\21 non prevedeva la cancellazione dalle graduatorie per il conferimento delle supplenze.

In particolare, con la Nota del 9 ottobre 2013 n. 10555 che richiama la Nota del Direttore Generale del 11/3/2010, il MIUR aveva chiarito che l’immissione in ruolo comporta il depennamento dalle sole GAE (graduatorie ad esaurimento) e, conseguentemente dalle graduatorie d’istituto di prima fascia che sono ad esse collegate mentre il personale di ruolo non veniva cancellato dalle graduatorie d’istituto di seconda e terza fascia.

La cancellazione dalle GAE (e dalla prima fascia delle graduatorie d’istituto) avveniva per tutte le Classi di concorso per cui si è inseriti (sia che si sia assunti da GAE che da GM).

Nota del Direttore Generale del 11/3/2010
POSSIBILITÀ DI ACCETTARE SUPPLENZE DALLE GRADUATORIE PER LE SUPPLENZE
L’art. 36 del CCNL comparto scuola permette ai docenti già in ruolo di:

Accettare rapporti di lavoro a tempo determinato in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra classe di concorso, purché di durata non inferiore ad un anno mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni la titolarità della sede”.

Come precisato dalla norma è possibile accettare solamente supplenze per altre classi di concorso o per altri ordini di scuola e solamente supplenze annuali (30 giugno o 31 agosto). Infatti, l’ARAN ha precisato con nota. 386 del 26 febbraio 2004 che non rileva il fatto che il posto sia semplicemente disponibile (30 giugno) o sia vacante e disponibile (31 agosto). Lo scopo, infatti, è quello di tutelare la continuità dell’anno scolastico sotto il profilo organizzativo e didattico.

La norma non fa riferimento ad alcun orario minimo. Ne consegue che sarà possibile accettare anche una supplenza con una cattedra ad orario ridotta, fatto salvo il diritto al completamento.

La supplenza può riguardare anche una provincia diversa rispetto a quella di titolarità o di servizio.

È necessario naturalmente che i docenti in questione siano iscritti nelle graduatorie provinciali e\o nelle graduatorie di istituto per classi di concorso diverse da quella in cui si è stati immissione in ruolo.

La decisione di accettare o meno la supplenza compete esclusivamente al docente, essendo sottratta a qualsiasi discrezionalità amministrativa del dirigente della scuola di titolarità.

Dal punto di vista operativo, il docente dopo aver accettato la supplenza dovrà comunicarla alla scuola di titolarità che procederà al collocamento in aspettativa per incarico su altro ruolo o classe di concorso per l’anno scolastico in questione.

La norma in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alle scuole Statali anche in ragione della vigenza delle norme sull’incompatibilità di cui all’art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

MANTENIMENTO DELLA SEDE DI TITOLARITÀ PER 3 ANNI
La norma prevede il mantenimento per 3 anni, anche non consecutivi, della sede di titolarità. Ciò significa che il docente di ruolo potrà accettare incarichi anche per più di 3 anni ma in tal caso perderà la sede di titolarità, pur rimanendo titolare nella provincia in questione. Infatti, come precisato dalla nota n. 1116 del 22 gennaio 2008, la perdita della titolarità avviene allorché si sia compiuto il terzo anno di servizio (anche non continuativo) in qualità di supplente e, ovviamente, l’interessato non sia rientrato nella sede di titolarità, avendo accettato per la quarta volta la nomina da supplente. Ricorrendo tale fattispecie il docente viene privato della sede di titolarità con decorrenza 1 settembre.

Il CCNI mobilità prevede che, i docenti ancora in attesa di titolarità definitiva nella provincia, ivi compreso il personale docente che ha perso la titolarità definitiva ai sensi dell’articolo 36 del CCNL, sono tenuti a presentare domanda di trasferimento al fine di ottenere una titolarità definitiva.

IL TRATTAMENTO GIURIDICO DEL DOCENTE CHE USUFRUISCE DELL’ART. 36 CCNL
L’accettazione di un incarico a tempo determinato ai sensi dell’art. 36 CCNL comporta per i docenti l’applicazione del regime contrattuale previsto dal contratto per i docenti a tempo determinato. Ne consegue che:

  1. il docente avrà diritto allo stesso stipendio previsto per i docenti con contratto a tempo determinato con la conseguenza che sarà riconosciuto lo stipendio corrispondente alla prima fascia stipendiale. Infatti, per la durata della supplenza, il docente non usufruirà della retribuzione prevista per i docenti di ruolo (che tiene conto, della fascia stipendiale di appartenenza).
  2. il trattamento giuridico delle ferie, dei permessi e delle assenze sarà quello del personale supplente: quindi il primo mese sarà retribuito al 100%, altri due mesi saranno retribuiti al 50% e altri 6 mesi senza assegni.
  3. si avrà diritto all’eventuale completamento d’orario ai sensi dell’art. 4 del Regolamento supplenze sia per la stessa classe di concorso sia per altra classe di concorso nei limiti previsti dal regolamento suddetto.
  4. Se la supplenza è al 30 giugno, il docente dovrà rientrare in servizio il 1° di luglio. Nel caso di supplenza al 31 agosto, evidentemente il docente rientrerà in servizio il 1 di settembre.
  5. Salvo che il relativo CCNI mobilità (che com’è noto viene negoziato di anno in anno) preveda diversamente, i docenti che in aspettativa per svolgere incarichi a tempo determinato possono presentare regolarmente le domande di mobilità e assegnazione provvisoria nel rispetto dei requisiti e delle modalità indicate dal relativo contratto.


CCNI Mobilità 2017\2018
CCNL Comparto scuola
Nota n. 386 del 26 febbraio 2004 ARAN
Nota n. 1116 del 22 gennaio 2008
Nota del 9 ottobre 2013 n. 10555
O.M. 60 2020

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