Il ministero ha inviato agli USR una nota (n. 11984 del 16.1.2025) contenente istruzioni sugli adempimenti propedeutici all’avvio del prossimo anno scolastico. In particolare, la nota fornisce indicazioni sulla cancellazione dalle graduatorie dei docenti assunti a tempo indeterminato o che abbiano rinunciato all’assunzione, al fine di disporre di un quadro completo, aggiornato ed esaustivo delle graduatorie concorsuali e delle graduatorie ad esaurimento. Poiché la nota conteneva alcuni refusi, ne è seguita una ulteriore di rettifica (errata corrige).
A tal fine, con riferimento a tutte le graduatorie concorsuali e alle graduatorie ad esaurimento, gli uffici scolastici dovranno provvedere:
- alla cancellazione dei docenti rinunciatari alla nomina (intendendo come tali tutti coloro che si trovano in posizione di graduatoria superiore a quella dell’ultimo nominato non riservista) dalla specifica graduatoria;
- alla cancellazione dei docenti che abbiano positivamente superato la valutazione finale e siano confermati in ruolo dall’anno scolastico 2024/2025, come previsto dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, in virtù del quale: “In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto […]”. Per completezza, si chiarisce che siffatte operazioni non dovranno riguardare l’eventuale posizione dei docenti in questione nelle graduatorie provinciali per le supplenze (c.d. “GPS”).
Con riferimento all’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, i docenti di cui al punto 2. sono coloro che cumulativamente:
- nell’a.s. 2023/24 siano stati immessi in ruolo o abbiano avuto un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo;
- nell’a.s. 2023/24 abbiano svolto il periodo di prova;
- dall’a.s. 2024/25 siano stati confermati in ruolo
Le operazioni così delineate dovranno essere completate entro il 14 marzo.
CONSIDERAZIONI
La nota conferma che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 399 comma 3 del d.lgs 297/1994, coloro che sono confermati in ruolo, vengono cancellati da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento (anche per altra classe di concorso). La cancellazione invece non riguarda le GPS.
La disciplina in questione riguarda esclusivamente le immissioni in ruolo disposte a partire dall’anno scolastico 2023/2024.