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La valutazione dei diplomi di specializzazione biennali e dei corsi di perfezionamento biennali

I DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE BIENNALI

ART. 4 della Legge 341/1990

1. Il diploma di specializzazione si consegue, successivamente alla laurea, al termine di un corso di studi di durata non inferiore a due anni finalizzato alla formazione di specialisti in settori professionali determinati, presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162″.

Pertanto si tratta di corsi della durata di almeno 2 anni (120 CFU e 3000 ore) finalizzati alla formazione di figure specialistiche in determinati settori professionali e devono essere rilasciate da scuole di specializzazione che, possono essere attivate presso le Università.


I diplomi di specializzazione, oltre ad essere attivati presso le scuole di specializzazione con provvedimento rettorale (art. 4 comma 1 della Legge n. 341/1990), possono essere anche previsti dagli Statuti delle Università (art. 6 Legge n. 341/1990) e possono essere attivati anche avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 Legge 341/1990).

LA VALUTAZIONE DEI DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE BIENNALI NELLE GRADUATORIE D’ISTITUTO
La tabella di valutazione titoli della terza fascia prevede che:

per il diploma di specializzazione pluriennale, rilasciato da Università o AFAM o per ogni diploma di specializzazione sul sostegno si attribuiscono 6 punti“.

Nella nota successiva si precisa che si valuta al massimo un solo titolo che deve essere coerente con gli insegnamenti a cui si riferisce la graduatoria, a parte l’eventuale titolo di specializzazione sul sostegno.
Analogamente la tabella titoli di II fascia prevede che:

Per il diploma di specializzazione universitario di durata pluriennale (individuato dalla sigla D.S.) sono attribuiti 6 punti“.

Anche in questo caso si valuta un solo titolo, oltre l’eventuale titolo di specializzazione sul sostegno che, in questo caso, viene riportato in una voce separata.

LA VALUTAZIONE DEI DIPLOMI DI SPECIALIZZAZIONE BIENNALI NELLA MOBILITÀ 
La tabella titoli allegata al CCNI mobilità (Allegato 2 – Tabella B2) prevede che:

per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 e successive modifiche ed integrazioni attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell’ambito delle scienze dell’educazione/o nell’ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente – per ogni diploma

(è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici o di corso)”.

Pertanto, come precisa la nota 11 alla tabella, il punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea in quanto, trattandosi di corsi post-laurea, si deve escludere che il punteggio spetti anche a docenti diplomati. Inoltre, il punteggio va riconosciuto non solo nel caso di corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 Legge n. 341/1990), ma anche per i corsi attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al DPR 162/1982 e per i corsi previsti dalla legge n. 341/1990, art. 8 cioè realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi previsti dal decreto 3/11/1999, n. 509 e successive modifiche ed integrazioni.


DIPLOMI DI PERFEZIONAMENTO POST-LAUREA BIENNALI
La suddetta nota 11 alla tabella B2 – Allegato 2 al CCNI mobilità prevede che:

Sono assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei corsi di specializzazione  (durata minima biennale, esami specifici per ogni materia nel corso dei singoli anni e un esame finale)“.

Pertanto ai fini della valutazione nelle operazioni di mobilità sono valutabili 5 punti anche i corsi di perfezionamento almeno biennali purché prevedano esami specifici per ogni materia del corso dei singoli anni e purché sia previsto un esame finale.

DPR 10 marzo 1982 n. 162
Legge n. 341/1990
CCNI mobilità 2018\2019

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