Un altro tassello nella complicata e lunga questione dei Diplomati Magistrali. Il Consiglio di Stato con le Ordinanze n. 6401 e 6402 del 2 novembre 2020 si è pronunciato sull’istanza proposta dal Ministero dell’Istruzione rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato con la quale si chiedeva la revoca e/o la modifica delle ordinanze del Consiglio di Stato, sez. VI, n. 5510 e n. 5511 del 21 settembre 2020.
Con tali Ordinanze era stata accolta l’istanza cautelare avanzata dalle parti ricorrenti disponendo la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata che disponeva il depennamento dalle GAE e al successivo licenziamento. Nel contempo si richiedeva al Ministero di fornire alcuni importanti chiarimenti al fine di assumere la decisione di merito.
Al fine di decidere nel merito, occorre acquisire una dettagliata e documentata relazione di chiarimenti atta a:
a) specificare se il Ministero, all’esito delle favorevoli misure cautelari ottenute dai ricorrenti, abbia disposto l’inserimento degli odierni appellanti nelle GAE con l’esplicita formulazione di apposita clausola di riserva correlata all’andamento del giudizio;
b) individuare gli appellanti titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato non recante l’apposizione di siffatta clausola di riserva o comunque immessi in ruolo senza riserva; nonché
c) chiarire le ragioni per cui detta clausola di riserva in talune circostanze non sia stata inserita nei contratti di lavoro o negli atti di immissione in ruolo de quibus”
A fronte di tale ordinanza di sospensione, il Ministero dell’Istruzione ne richiedeva la revoca\modifica. Tale richiesta è stata discussa nella camera di consiglio del 29 ottobre 2020.
Nelle nuove ordinanze del Consiglio di Stato si legge che:
- le difficoltà organizzative rappresentate dal Ministero istante e la sussistenza di conflitti di interessi tra gli odierni resistenti e altri “soggetti inseriti optimo iure in GAE” (pag. 4 istanza ministeriale), da un lato, devono essere bilanciate con le esigenze di continuità didattica – suscettibili di essere pregiudicate da una risoluzione dei contratti in essere (già attribuiti agli odierni resistenti) disposta in corso di anno scolastico -, dall’altro, devono essere valutate alla stregua delle controdeduzioni svolte dalle parti resistenti, rimaste senza specifica contestazione, incentrate (altresì) sulla residua disponibilità, in relazione alle immissioni in ruolo del 2020, di migliaia di posti rimasti vacanti, non assegnati dall’Amministrazione statale (cfr. pag. 10 memoria del 9 ottobre 2020); il che impedirebbe di configurare un conflitto di interessi tra docenti aspiranti al conseguimento del medesimo bene della vita.
- la rilevanza della mancata apposizione di clausola di riserva ai contratti di lavoro conclusi con alcuni degli appellanti dovrà essere approfondita nella sede di merito e che pertanto, l’Amministrazione è chiamata a verificare la posizione degli appellanti che hanno dedotto in giudizio di essere titolari di contratti di lavoro senza clausola di riserva, esaminando la circostanza ed enunciando le ragioni della mancata apposizione di una siffatta clausola, fermo rimanendo ogni approfondimento al riguardo da svolgere nella sede di merito.
In sostanza, secondo il Consiglio di Stato, in mancanza dei chiarimenti forniti dal Ministero (richiesti con l’Ordinanza di cui si chiedeva la revoca), la richiesta di revoca dell’Ordinanza Ministeriale non può essere accolta anche in considerazione del fatto che, le ragioni di tutela dedotte dal Ministero con l’istanza di revoca e/o modifica risultano adeguatamente garantite dalla ravvicinata fissazione dell’udienza di discussione nel merito, già calendarizzata per il 25 febbraio 2021. I docenti in questione quindi in attesa del giudizio di merito manterranno la propria posizione.