È stata emanata la nota MIUR n. 45988 del 17/10/2018 relativa al “Contenzioso promosso dagli aspiranti docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro l’ a. s. 2001/02 per l’inserimento nelle Graduatorie ad Esaurimento – sentenza Consiglio di Stato – Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017 sui giudizi pendenti. Adempimenti degli Uffici ex art. 4, commi 1 e 1-bis del D.L. n. 87/2018 convertito, con modificazioni, nella L. n. 96/18”.
La nota invita gli USR a effettuare una celere ricognizione dei docenti attualmente titolari di contratti sia a tempo determinato (30 giugno o 31 agosto) sia a tempo indeterminato, che siano in ruolo per effetto di una sentenza favorevole ma non definitiva e che abbiano ottenuto una sentenza sfavorevole in seguito all’Adunanza Plenaria n. 11 del 20/12/2017 del Consiglio di Stato.
Ciò al fine di dare esecuzione, entro 120 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del provvedimento giurisdizionale al MIUR, alle numerose sentenze favorevoli all’Amministrazione rese nel corso degli ultimi mesi sul contenzioso in oggetto.
In presenza di una sentenza favorevole all’Amministrazione, gli USR dovranno:
- Nel caso di contratti a tempo indeterminato, formalizzare con apposito decreto entro 120 giorni la risoluzione dei contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato già stipulati dai docenti destinatari di sentenza di rigetto procedendo alla revoca della nomina dei docenti di ruolo e alla contestuale stipula a favore dei medesimi docenti, di un contratto di supplenza al 30 giugno 2019. Ciò al fine di garantire la continuità didattica e nell’interesse esclusivo degli alunni;
- Nel caso di contratti a tempo determinato, procedere alla conversione, in ragione delle medesime esigenze di continuità da assicurare nelle classi, del contratto a tempo determinato di durata annuale (fino al 31 agosto 2019) a suo tempo stipulato a seguito di pronunce non definitive, in contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.
Invece, si confermano fino alla loro scadenza naturale, le supplenze conferite fino al termine delle attività didattiche (30 giugno), ai docenti diplomati magistrali inseriti nelle GAE e Graduatorie di istituto di II fascia a seguito di sentenza non definitiva, poiché è di tutta evidenza che la clausola risolutiva espressa prevista dalla legge, in tal caso, non operi.
I docenti destinatari di sentenze a tempo determinato che indeterminato mantengono il diritto ad essere iscritti in II fascia delle Graduatorie d’Istituto e qualora non risultino già iscritti devono essere rimessi, con provvedimenti di codesti Uffici, nei termini per la presentazione alle scuole della domanda di inserimento e, comunque, sempre con la valutazione del punteggio dei titoli posseduti alla data prevista dal D.M. n. 374 del 1/6/17. Quindi gli USR dovranno prevedere delle apposite “finestre” attraverso le quali, i docenti depennati dalle GAE (e dalle corrispondenti graduatorie di I fascia delle G.I.), potranno richiedere l’inserimento in II fascia (qualora non vi siano già iscritti).
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