Il Ministero dell’Istruzione ha emanato la nota n. 709 del 20 maggio 2020 firmata dal Capo di Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione Dott. Marco Bruschi e inviata agli uffici scolastici Regionali avente ad oggetto l’Applicazione della normativa vigente in materia di decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenza.
La nota mira a garantire uniformità di comportamenti da parte dei vari Uffici Scolastici in merito applicazione a quanto disposto dall’articolo 4, comma 1 e comma 1-bis del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 che prevede, nel caso di sentenze negative per i Diplomati Magistrali, delle misure finalizzate a garantire la continuità didattica.
In particolare, la suddetta norma prevede che nei casi di “decisioni giurisdizionali in sede civile o amministrativa relative all’inserimento nelle graduatorie” concorsuali, a esaurimento o di istituto “che comportino la decadenza dei contratti di lavoro di docente a tempo determinato o indeterminato stipulati presso le istituzioni scolastiche statali” occorre:
- dare esecuzione entro 15 giorni dalla data di notificazione del provvedimento giurisdizionale;
- dare esecuzione “alle decisioni giurisdizionali, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico, nonché modificando i contratti a tempo indeterminato in modo tale che il relativo termine non sia posteriore al 30 giugno di ciascun anno scolastico”.
Occorre pertanto:
- Operare la ricognizione dei destinatari delle sentenze, attualmente titolari di contratti di lavoro a tempo determinato (supplenti fino al 31 agosto 2019 o fino al 30 giugno 2020), o a tempo indeterminato (con assunzione – condizionata – in ruolo per effetto di sentenza non definitiva favorevole). Sul punto, anche al fine di ottimizzare i tempi dell’istruttoria, si rende necessario che le SS.LL. diano indicazioni ai propri uffici per il costante monitoraggio delle sentenze favorevoli all’Amministrazione sul portale dedicato alla giustizia amministrativa;
- Formalizzare con apposito decreto la risoluzione dei contratti a tempo determinato e a tempo indeterminato già stipulati dai docenti destinatari di sentenza di rigetto, a mente dei già citati commi 1 e 1 bis dell’art. 4 del D.L. 87/2018, procedendo:
- Alla revoca della nomina dei docenti di ruolo con conseguente risoluzione, entro e non oltre il termine prescritto di 15 giorni, dei contratti a tempo indeterminato a suo tempo stipulati a seguito di pronunce non definitive e alla contestuale stipula a favore dei medesimi docenti, di un contratto di supplenza al 30 giugno 2020.
- Alla conversione, in ragione delle medesime esigenze di continuità da assicurare alle classi, del contratto a tempo determinato di durata annuale (fino al 31 agosto 2019) a suo tempo stipulato a seguito di pronunce non definitive, in contratto a tempo determinato con termine finale non posteriore al 30 giugno 2019.
I docenti destinatari di sentente a tempo determinato o indeterminato, ove già in possesso di abilitazione all’insegnamento, mantengono il diritto ad essere iscritti in II fascia delle Graduatorie d’Istituto e qualora non risultino già iscritti devono essere riammessi, con provvedimenti degli Uffici Scolastici, nei termini per la presentazione alle scuole della domanda di inserimento e, comunque, sempre con la valutazione del punteggio dei titoli posseduti alla data prevista dal D.M. n. 374/2017.
Vi è la necessità di attivare tutte le misure organizzative idonee ad eseguire le suddette sentenze in tempo utile per il conseguente adeguamento del SIDI allo stato giuridico dei docenti in argomento, ai fini di un corretto svolgimento delle operazioni relative al personale docente per l’a.s. 2020/2021.