Con l’ordinanza n. 6577 del 21 settembre 2020 il Consiglio di Stato ha disposto la sospensione di alcune sentenze negative di I grado emesse dal Tar Lazio e relative alla vertenza diplomati magistrali ante 2001/2002, confermando l’orientamento cautelare delineatosi in questi ultimi mesi e accogliendo le richieste provvisorie dei diplomati magistrali di rimanere nelle GAE nell’attesa del merito del giudizio fissato per il 25 febbraio 2021.
Secondo il CdS, infatti, l’esecuzione delle sentenze è idonea a procurare un grave e irreparabile danno in capo agli appellanti, alcuni dei quali già destinatari di atti di decadenza o di risoluzione contrattuale.
Nella comparazione tra gli contrapposti interessi, appare prevalente l’interesse a mantenere la res iudicanda integra, con conservazione dell’assetto cautelare pregresso in attesa delle definizione del merito, per il quale viene fissata l’udienza pubblica del 25 febbraio 2021″.
Già con Decreto Presidenziale n. 4768 del 13 Agosto 2020 era stata sospesa l’esecuzione della sentenza impugnata. L’amministrazione resistente aveva chiesto la revoca della misure cautelare. Secondo il Consiglio di Stato, al fine di decidere nel merito occorre acquisire una dettagliata e documentata relazione di chiarimenti atta a:
a) specificare se il Ministero, all’esito delle favorevoli misure cautelari ottenute dai ricorrenti, abbia disposto l’inserimento degli appellanti nelle GAE con l’esplicita formulazione di apposita clausola di riserva correlata all’andamento del giudizio.
b) individuare gli appellanti titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato non recante l’apposizione di siffatta clausola di riserva o comunque immessi in ruolo senza riserva;
c) chiarire le ragioni per cui detta clausola di riserva in talune circostanze non sia stata inserita nei contratti di lavoro o negli atti di immissione in ruolo.
Entro il termine di 90 giorni, l’Amministrazione dovrà quindi fornire tali informazioni\chiarimenti. L’amministrazione dovrà inoltre fornire chiarimenti in merito alla questione dell’inserimento, o meno, degli odierni appellanti, nelle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS). Infatti, secondo il CdS non emerge specificatamente dal contenuto della relazione ministeriale se tali docenti, immessi in ruolo con riserva, siano effettivamente ritenuti dall’Amministrazione legittimati a chiedere l’inserimento nelle GPS, il ché influisce sulla concreta possibilità di ottenere incarichi di supplenza per l’ipotesi in cui l’Amministrazione, in esecuzione della sentenza appellata, dovesse procedere allo scioglimento dei relativi rapporti di lavoro a tempo indeterminato, costituiti in pendenza del giudizio di primo grado.