L’Ordinanza Ministeriale n. 27 del 16 febbraio 2026 disciplina la costituzione delle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze) e il conferimento degli incarichi di supplenza per il personale docente ed educativo.
Tra le dichiarazioni obbligatorie che gli aspiranti devono rendere nella domanda di inserimento o aggiornamento è prevista anche quella relativa alle eventuali condanne penali.
Cosa prevede l’Ordinanza Ministeriale
In particolare, l’art. 7, comma 4, lettera c) stabilisce che debbano essere dichiarate:
le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto o condono) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e/o all’estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, a pena di esclusione dalla procedura.
Ne consegue che:
- l’aspirante deve sempre effettuare la dichiarazione, anche in assenza di condanne;
- devono essere indicate tutte le condanne penali riportate;
- l’obbligo sussiste anche nei casi in cui siano stati concessi amnistia, indulto o condono.
Obbligo di dichiarazione anche con pena sospesa
Un ulteriore chiarimento arriva dalla FAQ ufficiale n. 83, che specifica l’obbligo dichiarativo anche in presenza del beneficio della sospensione condizionale della pena.
Alla domanda:
Nel caso in cui un candidato abbia riportato una condanna penale con pena sospesa, è tenuto a dichiararla nella sezione “Altre dichiarazioni” della domanda GPS?
la risposta ufficiale è:
Sì. La presenza di una condanna penale, anche qualora sia stato concesso il beneficio della sospensione condizionale, deve essere comunque dichiarata nella sezione “Altre dichiarazioni” dell’istanza GPS.
La mancata dichiarazione può comportare l’esclusione dalla procedura GPS.


