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Corso di sostegno: i servizi prestati durante l’anno di durata legale sono valutabili

TITOLI DI ABILITAZIONE SELETTIVI IN INGRESSO
La tabella titoli della II fascia delle graduatorie d’istituto, che ricordiamo è la fascia riservata ai docenti abilitati, prevede alla voce A.4, l’attribuzione di un punteggio “aggiuntivo” (c.d. Bonus) variabile in base alla tipologia di abilitazione da un minimo di 54 a un massimo di 72 punti.

In particolare, per quanto riguarda l’abilitazione conseguita mediante la frequenza di corsi a numero programmato di Tirocinio Formativo Attivo (TFA) sono attribuiti:

  • fino a punti 12 per il voto da abilitazione.
  • ulteriori punti 42 (12 per la durata annuale del percorso di formazione e 30 per la selettività del percorso tenendo conto di prove selettive di accesso e dell’ammissione a corsi a numero programmato).

Quindi a chi ha conseguito l’abilitazione tramite il corso di Tirocinio Formativo Attivo spettano da un minimo di 42 punti fino a un massimo di 54 punti.

VALUTAZIONE DEL SERVIZIO NELL’ANNO DI DURATA LEGALE
Tuttavia, la tabella titoli della II fascia delle graduatorie d’istituto prevede che:

non sono valutabili i servizi prestati durante il periodo di durata legale dei corsi di cui al punto 4) della presente tabella, qualora utilizzati come titoli di accesso a una graduatoria di qualsiasi posto o classe di concorso”.

Dunque chi ha svolto servizio durante il periodo di durata legale del corso abilitante (tra cui il TFA), non potrà far valere il relativo punteggio in quanto ha già usufruito del c.d. “Bonus TFA“, come detto già comprensivo anche di 12 punti attribuiti per la durata annuale del percorso di formazione.

QUALE ANNO CONSIDERARE?
Senonché il TFA I ciclo, è stato bandito con D.D. 23 aprile 2012 e, pur riferendosi all’anno accademico 2011\2012, è stato concretamente svolto nell’anno accademico 2012\2013.

Il MIUR con con nota 2034 del 10 giugno 2014 ha chiarito che per anno di durata legale del TFA doveva intendersi l’anno di effettivo svolgimento cioè l’anno accademico 2012\2013 con relativa decurtazione del servizio maturato in quell’anno.

DECURTAZIONE ANCHE PER IL TFA SOSTEGNO?
La decurtazione del servizio è prevista anche per il c.d. TFA sostegno? La risposta è negativa ma merita un approfondimento. Quello che comunemente e impropriamente viene chiamato “TFA sostegno” in realtà prende il nome di corso di specializzazione per il sostegno didattico agli alunni con disabilità, per brevità chiamato TFA sostegno. Non si tratta (e non si è mai trattato) di una procedura abilitante ma di un corso specializzante.

Il conseguimento del titolo di sostegno non consente quindi l’inserimento nella II fascia delle graduatorie d’istituto riservata per l’appunto ai docenti abilitati.

Infatti, nelle graduatorie d’istituto non esiste una specifica classe di concorso relativa al sostegno. L’iscrizione in I, II e III fascia è quindi determinata esclusivamente dal possesso o meno dell’abilitazione su materia. I docenti che conseguono il titolo di specializzazione su sostegno potranno inserirsi negli elenchi speciali di I, II o III fascia da quali si attinge con priorità per le supplenze su posti di sostegno. Tali elenchi vanno di pari passo con la fascia di appartenenza (I, II o III fascia).

In particolare, i docenti abilitati su materia che conseguiranno la specializzazione su sostegno potranno inserirsi nell’elenco aggiuntivo di II fascia, da cui le scuole dovranno attingere con priorità per le supplenze su posto di sostegno. I docenti non abilitati su materia (che risultano già iscritti in III fascia), potranno iscriversi nel corrispondente elenco di sostegno di III fascia e anch’essi avranno priorità per le supplenze su sostegno (anche rispetto ai docenti non specializzati iscritti in II fascia).

Da tali elenchi speciali le scuole scelte in occasione dell’inserimento\aggiornamento nelle graduatorie d’istituto (20 nella scuola secondaria, 10 per infanzia\primaria), potranno procedere alle convocazioni con priorità per le supplenze su posti di sostegno.

Da quanto detto emerge che non essendo prevista una specifica classe di concorso per il sostegno, il titolo di specializzazione non costituisce “titolo di accesso” alla II fascia delle graduatorie d’istituto. Non viene quindi attribuito un bonus particolare, come quello previsto per i corsi “abilitanti” e di conseguenza non può esservi nemmeno la relativa decurtazione del servizio svolto nello stesso anno scolastico (bonus e decurtazione del servizio vanno di pari passo).

Questo sulla base dell’attuale quadro normativo che potrebbe essere mutare in vista del prossimo aggiornamento delle graduatorie previsto per la primavera del 2020.

nota 2034 del 10 giugno 2014
Tabella titoli II fascia  

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