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sabato, Dicembre 7, 2024
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Conseguenze del depennamento dalle GAE e dalle graduatorie d’istituto di I fascia: precisazioni [Nota Ambito Avellino]

L’Ambito Territoriale di Avellino con la nota 1078 del 9 Marzo 2021 ha fornito chiarimenti in merito al Depennamento dalle Gae per effetto di sopravvenuti provvedimenti giurisdizionali sfavorevoli, anche alla luce del dato normativo che emerge dal combinato disposto delle varie disposizioni che regolano la materia. La questione interessa nella stragrande maggioranza dei casi i docenti in possesso di Diploma Magistrale molti dei quali negli anni passati sono stati inseriti, a pieno titolo o con riserva, nelle graduatorie ad esaurimento (GAE).

In particolare l’art 1 quinquies della Legge n. 159 del 20 dicembre 2019 ha modificato l’art. 4 della Legge n. 96 del 9 agosto 2018, che aveva convertito in legge con modificazioni il D.L. n. 87 del 12 luglio 2018, dettando disposizioni in materia di contenzioso concernente il personale docente e per la copertura dei posti di docente rimasti vacanti e/o disponibili.

Al fine di evitare disallineamenti ed operare secondo un’unica procedura attuativa si ritiene opportuno fornire le seguenti precisazioni di dettaglio.

 

RISOLUZIONE DEI CONTRATTI A TEMPO INDETERMINATO E TRASFORMAZIONE IN CONTRATTI AL 30 GIUGNO

I Dirigenti Scolastici delle scuole di titolarità/servizio dovranno provvedere alla risoluzione dei contratti di lavoro stipulati a tempo indeterminato ed alla contestuale trasformazione degli stessi in un contratto a tempo determinato fino al 30 giugno nei confronti di quei docenti immessi in ruolo da GAE in esecuzione di un provvedimento favorevole successivamente ribaltato in sede di merito/appello.

In questo senso infatti dispone l’art. 1 bis:

Al fine di salvaguardare la continuità didattica nell’interesse degli alunni, il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca provvede, nell’ambito e nei limiti dei posti vacanti e disponibili, a dare esecuzione alle decisioni giurisdizionali, quando notificate successivamente al ventesimo giorno dall’inizio delle lezioni nella regione di riferimento, trasformando i contratti di lavoro a tempo indeterminato stipulati in contratti di lavoro a tempo determinato con termine finale fissato al 30 giugno di ciascun anno scolastico.

 

RISOLUZIONE DEI CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO E TRASFORMAZIONE IN CONTRATTI AL 30 GIUGNO 

Dovranno essere risolti i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con quei docenti ai quali è stato conferito l’incarico annuale per effetto dell’inclusione nelle GAE in esecuzione un provvedimento favorevole poi ribaltato in sede di merito/appello. In tal caso il Dirigente Scolatico provvederà, ove creda, a stipulare un nuovo contratto di lavoro fino al 30 giugno, con un docente avente diritto, individuato da canali di reclutamento istituzionali.

 

SUPPLENZE BREVI E GRADUATORIE D’ISTITUTO
Per quanto concerne i destinatari di supplenza breve, i Dirigenti scolastici provvederanno alla verifica del canale di reclutamento da cui risultano assunti i docenti e provvederanno alla risoluzione dei soli contratti di lavoro stipulati dalla I fascia delle graduatorie d’istituto.
Questo perché il depennamento dalle GAE comporta anche il conseguente depennamento dealla I fascia delle graduatorie d’istituto. I Dirigenti Scolastici nelle cui graduatorie d’Istituto di prima fascia risultano inseriti i docenti destinatari della sentenza sfavorevole, provvederanno alla conseguente cancellazione della posizione con riferimento alle relative classe di concorso, mantenendo o consentendo l’inserimento in seconda fascia, secondo quanto disposto nella circolare delle supplenze prot. n. 38905 del 28/08/2019.

 

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