Con la nota 203509 del 17 settembre, inviata agli Uffici Scolastici Regionali, il Ministero (Direzione Generale per il personale scolastico) fornisce indicazioni circa le operazioni di cancellazione dalle graduatorie di merito e dalle graduatorie ad esaurimento dei docenti assunti in ruolo.
In particolare, in virtù di quanto previsto dall’articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con riferimento a tutte le graduatorie concorsuali e alle graduatorie ad esaurimento, codesti uffici vorranno provvedere:
- alla cancellazione dei docenti rinunciatari alla nomina in ruolo (intendendo come tali tutti coloro che si trovano in posizione di graduatoria superiore a quella dell’ultimo nominato non riservista) dalla specifica graduatoria;
- alla cancellazione dei docenti che abbiano positivamente superato la valutazione finale e siano confermati in ruolo presso l’istituzione scolastica ove abbiano svolto il periodo di prova, così come previsto dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, che dispone: “In caso di superamento del test finale e di valutazione finale positiva, il docente è cancellato da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento, nella quale sia iscritto ed è confermato in ruolo presso la stessa istituzione scolastica ove ha svolto il periodo di prova”. Per completezza, si chiarisce che siffatte operazioni non riguarderanno i docenti iscritti nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (c.d. “GPS”).
In altri termini, i docenti interessati di cui al punto 2. sono coloro che cumulativamente:
- siano stati immessi in ruolo o abbiano avuto un contratto a tempo determinato finalizzato al ruolo dall’anno scolastico 2023/2024;
- nell’a.s. 2024/25 abbiano svolto il periodo di prova;
- dall’a.s. 2025/26 siano stati confermati in ruolo.
Le operazioni così delineate dovranno essere completate entro il 31 ottobre p.v., fatta salva l’urgenza di intervenire sulle graduatorie che sono tutt’ora utilizzate ai fini degli scorrimenti per le immissioni in ruolo.
CONSIDERAZIONI
La nota conferma che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 399 comma 3 del d.lgs 297/1994, coloro che sono confermati in ruolo, vengono cancellati da ogni altra graduatoria, di merito, di istituto o a esaurimento (anche per altra classe di concorso).
La cancellazione riguarda quindi esclusivamente le graduatorie di merito e le GAE, ma non anche le GPS (graduatorie provinciali per le supplenze). Ciò poiché anche i docenti di ruolo possono accettare incarichi a tempo determinato al 30 giugno\31 agosto provenienti dalle GPS ai sensi dell’art. 47 del CCNL.


