È stata emanata l’annuale circolare delle supplenze per l’anno scolastico 2020/2021 che fornisce Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.
La circolare è disponibile qui.
RINUNCIA DA GAE E GPS
Nella Circolare Supplenze è stato precisato che:
- La rinuncia o l’assenza alla convocazione comporta la perdita della possibilità di conseguire altra supplenza sulla base della GAE e delle GPS a seconda della graduatoria interessata dalla convocazione per il relativo insegnamento.
(Esempio: Il docente convocato da GAE posto comune nel caso di rifiuto mantiene comunque la possibilità di stipulare il contratto sulla base delle GPS per il medesimo posto comune.
Esempio2: Il docente che rinuncia ad un posto di sostegno da una graduatoria – GAE o GPS – mantiene il diritto alla convocazione dalla stessa graduatoria per posto comune). - La rinuncia dagli elenchi GAE per il sostegno consente di accettare una nomina dalla medesima GAE per posto comune.
MAD
All’atto dell’esaurimento della graduatoria di istituto, ivi comprese le graduatorie delle istituzioni scolastiche viciniori, il dirigente scolastico si avvale di aspiranti docenti che abbiano presentato istanza di MAD. Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai docenti che non risultino iscritti in alcuna graduatoria provinciale e di istituto e possono essere presentate per una provincia da dichiarare espressamente nell’istanza.
Qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati e ai docenti specializzati. In ogni caso, le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, eventualmente integrate se già presentate, devono contenere tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresi gli estremi del conseguimento del titolo di abilitazione e/o del titolo di specializzazione. Gli eventuali contratti a tempo determinato stipulati con aspiranti non inseriti in graduatoria e tramite le cd. MAD sono soggette agli stessi vincoli e criteri previsti dall’ordinanza, ivi incluse le sanzioni previste dall’articolo 14.
Viene quindi introdotto un limite generale all’invio delle MAD: queste potranno essere inviate esclusivamente dai candidati non inseriti in alcuna graduatoria provinciale e d’istituto (il limite preesistente riguardava invece esclusivamente i docenti specializzati ed esclusivamente le MAD per posti di sostegno).
INSEGNAMENTO DELLA LINGUA INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA
Qualora a seguito della copertura totale dell’organico dei posti comuni residuino ore di lingua inglese in quanto non sia stato possibile assegnare le predette ore di insegnamento al personale docente titolare e/o in servizio nella scuola, poiché il medesimo è risultato sprovvisto dei requisiti per il predetto insegnamento, le ore rimaste disponibili saranno assegnate ad aspiranti presenti nelle graduatorie ad esaurimento e, in subordine, agli aspiranti presenti nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto in possesso dei requisiti previsti dall’articolo 13 comma 17 dell’Ordinanza.
In proposito, in fase di convocazione dalle graduatorie di scuola primaria ai fini della lingua inglese, sarà precisato che l’aspirante è convocato per la lingua inglese e, quindi, dovrà essere in possesso di uno dei titoli indicati nel comma 17 dell’articolo 13 dell’ordinanza ministeriale. L’aspirante dovrà fornire il titolo in suo possesso e l’istituzione scolastica verificherà, in sede di accettazione della nomina, il suddetto titolo.
ITP CON GIUDIZIO PENDENTE
Per il ricorso seriale relativo agli ITP si prevede che in caso di esito negativo della vertenza saranno indicate modalità per fare in modo che all’esclusione della 1 fascia GPS faccia seguito l’inserimento nella 2 fascia GPS, e altrettanto per le graduatorie d’istituto.
In ogni caso, il contratto di lavoro a tempo determinato, cui l’aspirante sia chiamato in dipendenza dell’inserimento con riserva nella relativa graduatoria provinciale o d’istituto, dovrà contemplare apposita clausola risolutiva espressa, condizionata alla definizione del giudizio in termini favorevoli all’Amministrazione.
DIDATTICA DIFFERENZIATA MONTESSORI, PIZZIGONI, AGAZZI
Con riguardo alle sezioni di scuola dell’infanzia o nelle classi di scuola primaria che attuano la didattica differenziata Montessori, Pizzigoni e Agazzi, può essere convocato solo il personale in possesso del titolo di specializzazione nella specifica metodologia didattica iscritto negli appositi elenchi prodotti dal sistema informativo per le graduatorie ad esaurimento e, in subordine, il personale iscritto nelle graduatorie provinciali e nelle graduatorie di istituto.
ORGANICO COVID
Per il cosiddetto organico Covid (di cui all’O.M. 5 agosto 2020 n. 83) si prevede che questi posti aggiuntivi siano trattati come supplenze temporanee, di competenza delle scuole, e che i contratti si risolvano in caso di sospensione della didattica in presenza. In caso di cessazione della sospensione, alla ripresa dell’attività didattica in presenza, i predetti contratti sono riassegnati ai precedenti titolari, ove ancora disponibili, ai fini della continuità didattica e dell’economicità dell’azione amministrativa.
Al riguardo, si rammenta che i posti relativi ai contratti attivati non sono disponibili per utilizzazioni e assegnazioni provvisorie, hanno decorrenza giuridica ed economica dalla data di inizio delle lezioni o dalla effettiva presa di servizio e hanno durata fino al termine delle lezioni.
CONTROLLI
L’istituzione scolastica ove l’aspirante stipula il primo contratto di lavoro nel periodo di vigenza delle graduatorie effettua tempestivamente i controlli delle dichiarazioni presentate.
Al termine dei controlli, il dirigente scolastico che li ha effettuati comunica l’esito della verifica all’Ufficio competente, il quale convalida a sistema i dati contenuti nella domanda e ne dà comunicazione all’interessato. I titoli si intendono definitivamente validati e utili per i titolari per la presentazione di ulteriori istanze e per la costruzione dell’anagrafe nazionale del personale docente di cui all’articolo 2, comma 4-ter, del DL 22/2020.
In caso di esito negativo della verifica, il dirigente scolastico che ha effettuato i controlli comunica all’Ufficio competente quanto accertato, per i conseguenti adempimenti richiamati nella medesima ordinanza. Considerata la rilevanza della procedura, finalizzata alla validazione dei titoli in maniera definitiva, saranno disposte opportune forme di controllo da parte dell’Ufficio scolastico territoriale, e dell’Amministrazione centrale.
LICEI MUSICALI
Nel caso di esaurimento delle GPS o delle Graduatorie di Istituto delle varie specialità strumentali della A-55, si ritiene opportuno fornire le seguenti modalità operative:
1) Esaurimento delle GPS:
a) per gli strumenti presenti anche nella scuola secondaria di I grado (A-56) si utilizzano le corrispondenti graduatorie GAE e GPS. Si precisa che la graduatoria corrispondente della classe di concorso AW55 Flauto traverso, è la classe di concorso AG56 Flauto.
b) per gli altri strumenti si utilizzano nell’ordine:
- le graduatorie della A-56 (prima GaE e GPS) interpellando i docenti in possesso del diploma dello specifico strumento
- le graduatorie della A-29 (prima GaE e GPS) interpellando i docenti in possesso del diploma dello specifico strumento
- le graduatorie della A-30 (prima GaE e GPS) interpellando i docenti in possesso del diploma dello specifico strumento.
2) Esaurimento delle graduatorie di istituto
a) I dirigenti scolastici utilizzano le graduatorie licei viciniori nella provincia
b) in caso di esaurimento delle graduatorie dei licei viciniori o di assenza di altri licei musicali nella provincia, i dirigenti scolastici procedono secondo quanto previsto dal punto 1) “Esaurimento delle GPS”.