È stata emanata la nota esplicativa sulla valutazione dei titoli di cui all’OM 60/2020.
ALTRE ATTIVITÀ D’INSEGNAMENTO
La nota conferma la non valutabilità degli “altri servizi di insegnamento“, salvo quanto si dice in seguito per quanto riguarda il servizio senza titolo dapprima ricompreso in tale macro categoria.
COINCIDENZA FRA ANNI ACCADEMICI
Nel corso degli anni, i percorsi di abilitazione TFA e di specializzazione sul sostegno si sono accavallati tra diversi anni accademici. Spesso, l’anno accademico di riferimento e l’anno accademico di effettivo svolgimento non corrispondono. Come è noto, vi è un divieto che riguarda la contemporanea frequenza di più percorsi accademici in ciascun anno accademico. Ed è per l’appunto la contemporanea frequenza a fare fede, contemporanea frequenza che ha comportato, all’epoca, la scelta da parte degli aspiranti, e che dunque è stata già risolta all’atto dell’iscrizione ai percorsi. Gli aspiranti possono dunque caricare i predetti titoli, che saranno poi sottoposti a valutazione seguendo le predette indicazioni.
VALUTAZIONE DEL SERVIZIO
Ciascun servizio, sia esso importato dal fascicolo personale o comunicato puntualmente dall’interessato, va inserito come specifico su una sola graduatoria, a scelta dell’interessato.
Va quindi inserito una sola volta anche se è specifico per più graduatorie richieste. In una fase successiva alla chiusura dell’istanza, il servizio sarà automaticamente caricato sulle altre classi di concorso o posti per i quali l’aspirante presenta istanza di inserimento e valutato secondo quanto disposto dalle rispettive tabelle di valutazione.
SERVIZIO SVOLTO SU SOSTEGNO
Il servizio prestato sul sostegno è valido
a) come servizio specifico sulla GPS Sostegno dello specifico grado;
b) come servizio specifico sulle classi di concorso dello specifico grado;
c) come servizio aspecifico per le eventuali classi di concorso e posti sul sostegno di grado diverso;
SERVIZIO SENZA TITOLO
Il servizio prestato nel corso degli anni senza titolo di studio di accesso è valido ai fini della valutazione del servizio se e solo se il suddetto titolo di accesso è in possesso dell’aspirante al momento di presentazione della domanda.
L’unica eccezione è prevista per quanto concerne la GPS di seconda fascia di infanzia e primaria, ai sensi della tabella A/2 e al fine di graduare gli aspiranti, il servizio prestato su posto comune o di sostegno (senza ovviamente il prescritto titolo di abilitazione) dagli studenti in Scienze della formazione primaria è valutabile per la relativa graduatoria, come specifico e aspecifico a seconda del grado, esclusivamente per le relative graduatorie di infanzia e primaria.
SERVIZIO SVOLTO DURANTE LA FREQUENZA DI CORSI DI ABILITAZIONE
Per le GPS di I fascia, riservate agli aspiranti abilitati, non è dichiarabile il servizio prestato durante la frequenza dei percorsi cui è attribuito il punteggio aggiuntivo di cui al punto A.2 delle rispettive tabelle A/1 e A/3 né sulle GPS relative al sostegno (in quanto il relativo punteggio aggiuntivo è valutato integralmente). I predetti aspiranti, qualora abbiano svolto durante la frequenza dei predetti corsi servizio su altre classi di concorso o posti comuni cui abbiano titolo, non ricomprese nel percorso di abilitazione, ovvero sul sostegno per grado diverso (ad esempio, docente abilitato TFA su secondaria di secondo grado che abbia svolto servizio sul sostegno sul primo grado, o docente di primaria che durante la LM 85-bis abbia svolto supplenze sulla secondaria), possono dichiararlo nelle relative graduatorie.
CARICAMENTO DEI TITOLI
I titoli, invece, devono essere caricati per ciascuna GPS di inserimento. Il punteggio sarà reso noto solo all’atto di approvazione delle GPS.