Le tabelle titoli delle Graduatorie provinciali prevedono la valutazione degli assegni di ricerca:
Attività di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell’articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997 n. 449, ovvero dell’articolo 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005 n. 230, ovvero dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240
Per ciascun titolo si attribuiscono 12 punti“
Pertanto per gli assegni di ricerca vengono attribuiti 12 punti per ogni titolo posseduto. Non sono valutabili invece le borse di studio.
COSA SI INTENDE PER CIASCUN TITOLO
In merito alla valutazione degli assegni di ricerca, il Ministero ha emanato la FAQ n. 13 (che riproduce l’identità FAQ già pubblicata in occasione del precedente aggiornamento).
NEL PUNTEGGIO PER I TITOLI ACCADEMICI E SCIENTIFICI (SEZIONE B.9), SI VALUTANO 12 PUNTI PER CIASCUN TITOLO. UN UTENTE HA SVOLTO 5 ANNI DI RICERCA SCIENTIFICA CON ASSEGNO DI RICERCA, UN ASSEGNO PER OGNI ANNO. COME SARÀ VALUTATA L’ATTIVITÀ? 12 PUNTI PER CIASCUN ANNO?
L’attività è valutata rispetto al bando, non alla durata. Se il candidato ha vinto cinque bandi distinti, saranno valutati 12 punti per ciascuno. Se ha vinto un bando con durata pluriennale, il titolo è valutato 12 punti”.
Pertanto il riferimento unico nella valutazione degli assegni è il bando e la relativa vincita. Ne deriva che il punteggio spetta per ogni assegno di ricerca vinto, indipendentemente dalla sua durata. Allo stesso tempo i rinnovi non sono valutabili come ulteriori assegni (perché il bando di riferimento è sempre lo stesso).
Una domanda comune è quella relativa alla valutabilità degli assegni di ricerca in corso di svolgimento. Sul punto riportiamo la FAQ n. 3 pubblicata dall’ADI (Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia).
Gli assegni di ricerca in corso sono valutabili?
Poiché, come spiegato nella faq ministeriale n.13, l’attività di ricerca è valutata rispetto al bando, il Ministero ci ha confermato che sono valutabili gli assegni di ricerca in corso. Le piattaforme per la compilazione delle domande per i concorsi e per le graduatorie per le supplenze non consentono di inserire una data di fine successiva al termine di presentazione della domanda, come accade per i servizi in corso. Consigliamo di indicare come data di fine quella di iscrizione, in tal modo il sistema accetta la domanda e si dichiara il periodo effettivamente svolto. Per completezza, nella domanda del concorso è possibile specificare la data di scadenza dell’assegno tra le note. Poiché nella domanda per le graduatorie per le supplenze non esiste una voce in cui inserire delle note, si può comunicare questa precisazione inserendo un PDF negli allegati.
Ne consegue che gli assegni di ricerca potranno essere valutati anche qualora risultino ancora non conclusi.
BORSE DI STUDIO
Non sono invece valutabili le borse di studio.